TAR Lombardia (BS), Sez. I, n. 600, del 4 giugno 2014
Urbanistica.Tensostruttura costituita da montanti in acciaio zincato con copertura e chiusura dei quattro lati mediante materiale plastico. Possibilità di classificazione come pertinenza minore

Questione del funzionamento retrattile. Quando la tensostruttura è chiusa il volume è reale, quando è aperta il volume è solo virtuale. Per una parte del tempo, quindi, il manufatto non comporta alcuna particolare alterazione del contesto. Tale circostanza può assumere rilievo ai fini della qualificazione come pertinenza minore, qualora sia stabilito, tramite un accordo tra la proprietà e il Comune, che la chiusura della tensostruttura sarà limitata a periodi e orari ben definiti. Può essere preso come riferimento (necessariamente approssimativo) il rapporto di 90 giorni su base annua utilizzato dall’art. 6 comma 2-b del DPR 380/2001 per definire le opere collegate a necessità temporanee. La possibilità di individuare nel manufatto una pertinenza minore è subordinata alla soluzione dei problemi del volume e della distanza dalle pareti finestrate. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00600/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00900/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 900 del 2011, proposto da: 
BTB TRANSFER SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Negrini, Gianfranco Fontana, Italo Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio eletto presso questi ultimi in Brescia, via Diaz 28;

contro

COMUNE DI BOVEZZO, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, viale Stazione 37;

e con l'intervento di

(ad opponendum)
PAOLO ROSSINI, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Bellini e Francesco Noschese, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, via Spalto San Marco 1/A;

per l'annullamento

- dell’ordinanza del responsabile dei Servizi di Gestione del Territorio prot. n. 3756 del 13 aprile 2011, con la quale è stata ingiunta ex art. 31 commi 2 e 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 la demolizione di una tensostruttura costituita da montanti in acciaio zincato con copertura e chiusura dei quattro lati mediante materiale plastico, situata in via Veneto (mappale n. 60);



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bovezzo;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente BTB Transfer spa, che opera nel settore del trasporto, ha realizzato su un’area di sua proprietà, situata nel Comune di Bovezzo in via Veneto (mappale n. 60), una tensostruttura destinata al ricovero degli automezzi. La superficie interessata si trova in zona D1 (tessuti industriali/artigianali esistenti).

2. Il manufatto è composto da montanti in acciaio zincato con copertura e chiusura dei quattro lati mediante materiale plastico. La superficie occupata è pari a 56 mq (ossia 14x4 metri) e l’altezza media è pari a 4,65 metri. La struttura è ancorata a una platea in calcestruzzo avente la medesima superficie. Il funzionamento a pantografo, garantito da guide di scorrimento infisse al suolo, rende la copertura e le pareti laterali retrattili.

3. La struttura è stata realizzata sulla base di una comunicazione al Comune di data 14 gennaio 2011. In tale comunicazione i lavori erano qualificati come attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 comma 1-a del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (manutenzione ordinaria).

4. Il Comune ha invece qualificato la tensostruttura come nuova costruzione, a causa delle notevoli dimensioni e della duratura modifica dello stato dei luoghi. Non essendo stato né chiesto né rilasciato il permesso di costruire, il responsabile dei Servizi di Gestione del Territorio con ordinanza del 13 aprile 2011 ha ingiunto la demolizione dell’opera ai sensi dell’art. 31 commi 2 e 3 del DPR 380/2001.

5. Contro il suddetto provvedimento la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 20 giugno 2011 e depositato il 27 giugno 2011. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione degli art. 3 e 6 del DPR 380/2001, in quanto un tunnel scorrevole non potrebbe in ogni caso costituire nuova costruzione; (ii) violazione dell’art. 37 del DPR 380/2001, in quanto la tensostruttura potrebbe al più essere qualificata come opera pertinenziale rispetto alla adiacente sede aziendale, e dunque sarebbe assentibile sulla base di una denuncia di inizio attività.

6. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Ha fatto intervento ad opponendum il signor Paolo Rossini, proprietario di un immobile confinante con quello della ricorrente. Nell’atto di intervento si evidenzia che la tensostruttura non rispetta la distanza minima di 10 metri dalle pareti finestrate prevista dall’art. 9 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 (è prodotta documentazione fotografica, assieme a una planimetria dei luoghi).

7. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) una tensostruttura in montanti di metallo e teloni di plastica, anche quando è dotata di meccanismi che la rendono retrattile, non si colloca nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 380/2001. Non può infatti essere assimilata né alle serre mobili stagionali (comma 1-e), in quanto non presenta un’utilizzazione differenziata nel corso dell’anno, né alle opere contingenti e temporanee destinate a essere rimosse entro 90 giorni (comma 2-b), essendo evidente che l’utilità del manufatto non implica alcuna scadenza, né alle aree di sosta esterne contenute nei limiti dell’indice di permeabilità (comma 2-c), in quanto oltre alla platea in calcestruzzo esiste un volume reale o virtuale, e neppure alle modifiche della destinazione d'uso dei locali aziendali (comma 2-e-bis), in quanto non si sostituisce a un preesistente spazio attrezzato qualificabile come locale dell’impresa;

(b) la categoria in astratto più appropriata sembra quella di nuova costruzione, nella declinazione di cui all’art. 3 comma 1-e.5 (prima parte) del DPR 380/2001 (manufatti leggeri utilizzati come ambienti di lavoro oppure come depositi e magazzini, non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee);

(c) sono però necessarie ulteriori valutazioni: (1) per verificare se vi sia la possibilità di collocare questo tipo di manufatti tra le pertinenze minori, individuate per esclusione rispetto alla definizione generale ex art. 3 comma 1-e.6 del DPR 380/2001; (2) per approfondire le conseguenze della natura retrattile dei teloni che creano il volume della tensostruttura;

(d) la qualificazione come pertinenza minore dipende in realtà dalla disciplina dei singoli comuni, la quale deve tenere conto, oltre che delle dimensioni del manufatto, della zonizzazione e del pregio ambientale e paesistico delle aree. Il vuoto normativo a livello comunale è colmato dalla giurisprudenza (v. recentemente CS Sez. V 23 dicembre 2013 n. 6197), che ha individuato alcune caratteristiche normalmente presenti nelle strutture qualificabili come pertinenze minori in senso urbanistico (volumetria modesta, collegamento con l’edificio principale, mancanza di un’utilizzazione diversa da quella al servizio dell’edificio principale, valore di mercato attribuibile solo in congiunzione con l’edificio principale);

(e) nel caso in esame le caratteristiche di tipo economico e funzionale sembrano senz’altro sussistere, essendo evidente la subordinazione della tensostruttura all’attività di trasporto svolta dalla ricorrente. Per quanto riguarda invece il volume, pur non essendo superato il limite ex lege (20% del volume dell'edificio principale) che fa scattare la qualificazione come nuova costruzione, rimane il problema delle dimensioni considerevoli del manufatto quando è chiuso su tutti i lati;

(f) qui si inserisce la questione del funzionamento retrattile. Quando la tensostruttura è chiusa il volume è reale, quando è aperta il volume è solo virtuale. Per una parte del tempo, quindi, il manufatto non comporta alcuna particolare alterazione del contesto. Tale circostanza può assumere rilievo ai fini della qualificazione come pertinenza minore, qualora sia stabilito, tramite un accordo tra la proprietà e il Comune, che la chiusura della tensostruttura sarà limitata a periodi e orari ben definiti. Può essere preso come riferimento (necessariamente approssimativo) il rapporto di 90 giorni su base annua utilizzato dall’art. 6 comma 2-b del DPR 380/2001 per definire le opere collegate a necessità temporanee;

(g) poiché la tensostruttura crea una barriera rilevante per le pareti finestrate poste di fronte solo quando è chiusa, l’impegno della ricorrente a limitare in modo preciso i periodi e gli orari di chiusura potrebbe costituire una soluzione idonea anche per evitare i disagi di natura igienico-sanitaria che l’art. 9 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 intende prevenire. Altro elemento utile a tale fine potrebbe essere l’impiego di teloni non completamente oscuranti e in grado di far passare l’aria. Questi aspetti della controversia non possono tuttavia essere definiti in modo esaustivo nella presente sentenza, perché la violazione della distanza minima dalle pareti finestrate non è richiamata nell’ordinanza impugnata ed è stata evidenziata dall’interveniente ad opponendum. Sul punto deve dunque pronunciarsi in primo luogo l’autorità amministrativa. Si ritiene in ogni caso che tale percorso valutativo in sede amministrativa richieda il coinvolgimento anche dell’interveniente ad opponendum, e di eventuali altri soggetti nella stessa condizione, in modo da consentire l’esame contestuale di tutti gli interessi coinvolti.

8. In definitiva, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, in quanto non tiene conto di tutti gli elementi necessari per qualificare la tensostruttura. Come si è visto sopra, la possibilità di individuare nel manufatto una pertinenza minore è subordinata alla soluzione dei problemi del volume e della distanza dalle pareti finestrate. Tali problemi dovranno essere esaminati dagli uffici comunali secondo le indicazioni contenute nella presente sentenza. Qualora la nuova valutazione in sede amministrativa accerti la possibilità di limitare adeguatamente l’impatto della tensostruttura, l’intervento edilizio della ricorrente potrà essere sottoposto al regime residuale della denuncia di inizio attività ex art. 22 comma 1 del DPR 380/2001, e risulterà quindi sanabile con il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 37 comma 1 del DPR 380/2001.

9. La complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese di giudizio. Il contributo unificato è a carico del Comune ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando:

(a) accoglie il ricorso come precisato in motivazione, e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato;

(b) compensa integralmente le spese di giudizio;

(c) pone il contributo unificato a carico del Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)