TAR Emilia Romagna (BO), Sez. II, n. 8, del 7 gennaio 2014
Urbanistica.Determinazione sanzione abuso

Ai fini della determinazione della sanzione da infliggere per la realizzazione di opere edilizie abusive, deve tenersi conto del valore delle stesse al tempo della relativa irrogazione e non a quello corrente al momento della commissione dell’abuso, atteso che solo così operando l’autore dell’abuso non gode di un lucro rispetto all’alternativa sanzione della demolizione. Detta sanzione pecuniaria ha natura reale e funzione ripristinatoria dell’ordine urbanistico violato, con la conseguenza che l’ammontare della stessa deve essere calcolato al momento della repressione dell’abuso edilizio, e, quindi, al momento in cui viene irrogata la sanzione pecuniaria. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 00008/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01175/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2005, proposto da: 
Esarca Immobiliare s.r.l.- Buratti Angelo quale legale rappresentante della stessa, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Savoia e Claudio Pezzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, viale G. Carducci n. 17;

contro

Comune di Ravenna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Baldrati e Patrizia Giulianini, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Chiara Lista, con studio in Bologna, p.zza Aldrovandi n. 3;

per l'annullamento

dell'ordinanza del comune di Ravenna n.942 del 23/06/2005 avente ad oggetto l’applicazione di sanzione pecuniaria ex art. 37 c.1 del D.P.R. 380/01, e la rettifica parziale della precedente ordinanza comunale P.G. 21472/01 del 20/04/2001.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Ravenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013, il dott. Umberto Giovannini e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, una società immobiliare con sede in Ravenna chiede l’annullamento dell’ordinanza in data 23/6/2005, con la quale il comune di Ravenna, oltre a rettificare parzialmente la propria precedente ordinanza emessa in data 20/4/2001, ha irrogato alla stessa la sanzione pecuniaria di cui all’art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001.

La ricorrente deduce, a sostegno dell’impugnativa, motivi in diritto rilevanti violazione dell’art. 4, comma 13 del D.L. n. 398 del 1993, dell’art. 10 della L. n. 47 del 1985 e dell’art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001, nonché rilevanti eccesso di potere, riguardo ai profili della carenza di motivazione e dell’illogicità manifesta.

L’amministrazione comunale di Ravenna, costituitasi in resistenza, chiede la reiezione del ricorso, in quanto infondato.

Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2013, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio osserva che deve essere respinto il primo mezzo d’impugnazione, con il quale la ricorrente ritiene incongruo il valore della parte di immobile alberghiero di sua proprietà risultata abusiva, come determinato dal comune di Ravenna al fine di applicare la predetta sanzione. Dagli atti di causa si evince che la Commissione Provinciale, prima e il Comune, poi, hanno correttamente determinato il valore venale dell’immobile della ricorrente sulla base dei costi presunti di realizzazione della struttura e degli impianti, calcolati al momento dell’irrogazione della sanzione. La ricorrente, invece, ha determinato in modo erroneo il valore dello stesso immobile, poiché ha preso a base per il relativo calcolo i costi dell’opera abusiva al tempo della realizzazione della stessa. Secondo l’oramai da tempo consolidato (e da questa Sezione condiviso: v. T.A.R. Emilia – Romagna –BO- sez. II, 21/5/1998 n. 207) orientamento della giurisprudenza amministrativa sul punto “…ai fini della determinazione della sanzione da infliggere per la realizzazione di opere edilizie abusive, deve tenersi conto del valore delle stesse al tempo della relativa irrogazione e non a quello corrente al momento della commissione dell’abuso, atteso che solo così operando l’autore dell’abuso non gode di un lucro rispetto all’alternativa sanzione della demolizione.” (v. T.A.R. Veneto, sez. II, 3/4/2013 n. 473). Detta sanzione pecuniaria ha natura reale e funzione ripristinatoria dell’ordine urbanistico violato, con la conseguenza che l’ammontare della stessa deve essere calcolato al momento della repressione dell’abuso edilizio, e, quindi, al momento in cui viene irrogata la sanzione pecuniaria (v. T.A.R. Campania –NA- 15/6/2006 n. 7393).

Per quanto concerne, infine, la censura che contesta i valori di realizzazione della struttura e degli impianti così come sono stati individuati dalla Commissione provinciale, il Collegio ne deve parimenti rilevare l’infondatezza. La ricorrente non supporta l’affermazione di non veridicità di tali dati, se non mediante produzione di documentazione probatoria di parte dei costi sostenuti nell’anno 2000 per la realizzazione della struttura, ma tale documentazione risulta oggettivamente insufficiente al precisato fine, posto che la stessa, oltre a comprovare solo parzialmente il complessivo onere economico derivante dalla realizzazione dell’intervento abusivo, è riferita al momento -significativamente più risalente, ma del tutto irrilevante- di realizzazione dell’opera abusiva anziché a quello, dianzi precisato, di repressione dell’abuso edilizio .

Per quanto sopra esposto, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del comune di Ravenna, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 4.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Sergio Fina, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)