Cons. Stato Sez. V sent. 650 del 15 febbraio 2007
Urbanistica. Decadenza del piano di recupero
L’avvenuta decadenza del piano di recupero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non rende applicabili gli indici generali di edificabilità previsti per la zona dal piano regolatore generale né rende possibile, all'amministrazione comunale, di valutare caso per caso di singole domande di intervento edilizio diretto sulla stregua di una ricognizione di fatto dello stato di urbanizzazione della zona, ma, in mancanza di una compiuta programmazione urbanistica, consente solo di effettuare quegli interventi previsti dall'art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977 n. 10
(si ringrazia l'Avv. M. Balletta)

REPUBBLICA ITALIANA N. 650/07REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.5335 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2000

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5335 del 2000, proposto dal comune di Boscoreale, rappresentato e difeso dall’ avv. Giovanni Sofia , domiciliato presso l'avvocato Riccardo Radi in Roma, via Stresa 131;

CONTRO

Il signor Santolo Casillo, non costituito nel giudizio di appello;

per la riforma

della sentenza del TAR della Campania, sede di Napoli sezione quarta,12 gennaio 2000 n. 32 ;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 maggio 2006 il Consigliere Aldo Fera;

Nennuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Oggetto dell’appello proposto dal comune di Boscoreale è la sentenza n. 32 del 12 gennaio 2000, con la quale il Tar della Campania, in accoglimento del ricorso proposto dal signor Santolo Casillo, ha annullato il provvedimento dirigenziale 28 gennaio 1999, n. 1170, di rigetto dell'istanza di concessione edilizia per la ricostruzione di un fabbricato sito in via Marta, in zona "B" semintensiva.

Il primo giudice motiva la propria sentenza con la considerazione che il provvedimento è stato emesso "senza un'adeguata ponderazione dello stato di urbanizzazione della zona, e senza evidenziare in modo congruo, anche le concrete ulteriori esigenze, se sussistenti, di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione, ricadente in una zona tipizzata "B" semintensiva, interessata anche da un piano di recupero ancorché decaduto per decorso del decennio di attuazione."

L'appellante, dopo aver premesso che il progetto presentato comportava la demolizione di un fabbricato preesistente, composto da un unico piano esteso m.q. 159, e la successiva costruzione di un nuovo fabbricato, su tre livelli per complessivi m.c. 1329, contesta le motivazioni contenute nella sentenza, sostenendo:

1.l'intervento richiesto non è compatibile con la normativa urbanistica vigente, che subordina gli interventi attuativi alla formazione di piani esecutivi nei quali venga " delineato un quadro unitario, specie per quanto attiene all'organizzazione ed il dimensionamento delle attrezzature primarie e secondarie e di tutti gli altri servizi pubblici" specificando inoltre che "fino all'approvazione di tali piani attuativi sono consentite, con intervento diretto (concessione edilizia) le opere definite dalle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978";

2. l’avvenuta decadenza del piano di recupero e, in punto di fatto, la mancata realizzazione di opere di urbanizzazione di notevole rilievo (campo da gioco, scuola secondaria professionale e mercato) non consente il rilascio concessioni edilizie, che finirebbero con l'aumentare il degrado e l’invivibilità delle zone in questione, ma solo l'applicazione delle disposizioni sull'edificabilità dei suoli introdotte dall'articolo 41 quinquies, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942;

3. il primo giudice, inoltre, non ha tenuto conto che, seppure si dovesse applicare, in relazione alla scadenza del piano di recupero, la normativa del vigente piano regolatore generale, quest'ultimo consente solo le opere definite dalle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978.

Conclude quindi chiedendo l'annullamento della sentenza appellata e, per l’effetto, il rigetto del ricorso di primo grado.

DIRITTO

Il ricorso proposto dal comune di Boscoreale, per la riforma della sentenza specificata in epigrafe, è fondato .

La sentenza appellata ha annullato il provvedimento dirigenziale 28 gennaio 1999, n. 1170, di rigetto dell'istanza di concessione edilizia per la ricostruzione di un fabbricato, con la considerazione che la motivazione addotta dall'amministrazione comunale secondo la quale non era possibile procedere senza "una normativa attuativa ( del P.R.G.) che disciplini l’intervento richiesto” era incongrua. Secondo il primo giudice il provvedimento sarebbe stato adottato "senza un'adeguata ponderazione dello stato di urbanizzazione della zona, e senza evidenziare in modo congruo, anche le concrete ulteriori esigenze, se sussistenti, di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione, ricadente in una zona tipizzata "B" semintensiva, interessata anche da un piano di recupero ancorché decaduto per decorso del decennio di attuazione."

Come esattamente dedotto dall'amministrazione comunale appellante, l'argomentazione è errata. Giova ricordare come la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato abbia già avuto modo di chiarire, in primo luogo, che " la previsione di strumento urbanistico che subordina l'attività edificatoria alla preventiva formazione di un piano attuativo, non impedendo in modo assoluto l'edificazione, non è soggetta a decadenza” (sezione quarta,25 agosto 2003, n. 4812). Dal che si ricava, in secondo luogo, come " la decadenza dello strumento urbanistico attuativo non comporta che l'area sia per ciò solo edificabile: una volta cessata l'efficacia dei piani (attuativi)... è applicabile il limite dell'art. 4 ult. comma, l. 28 gennaio 1977 n. 10 “(sezione quinta,16 novembre 2004, n. 7488).

Ora, nel caso di specie, l’avvenuta decadenza del piano di recupero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non rende applicabili gli indici generali di edificabilità previsti per la zona dal piano regolatore generale né rende possibile, all'amministrazione comunale, di valutare caso per caso di singole domande di intervento edilizio diretto sulla stregua di una ricognizione di fatto dello stato di urbanizzazione della zona, ma, in mancanza di una compiuta programmazione urbanistica, consente solo di effettuare quegli interventi previsti dall'art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977 n. 10; cioè interventi che esorbitano dalla domanda di concessione edilizia presentata dal ricorrente di primo grado.

Senza considerare poi che la decadenza del piano urbanistico attuativo avrebbe comunque reso applicabile la norma contenuta nel vigente piano regolatore generale che "fino all'approvazione di tali piani attuativi” consente “con intervento diretto (concessione edilizia) “ solo “le opere definite dalle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978" finalizzate a “dotare di servizi igienico-sanitari gli alloggi che sono carenti... incrementi volumetrici nella misura massima di 30 m³ “. Cioè tutte ipotesi a cui non è riconducibile l’iniziativa edificatoria in questione.

L’appello pertanto va accolto.

Appare equo compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 di maggio 2006 , con l’intervento dei signori:

Raffaele Iannotta Presidente

Paolo Buonvino Consigliere

Aldo Fera Consigliere estensore

Nicola Russo Consigliere

Michele Corradino Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Aldo Fera F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

F.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15 febbraio 2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

PER IL DIRIGENTE

F.to Livia Patroni Griffi