TAR Toscana, Sez. III, n. 2104, del 20 dicembre 2012
Urbanistica. Sostituzione edilizia e urbanizzazione primaria.

Il progetto concernente la realizzazione, in sostituzione dell’edificio artigianale, di sei edifici bifamiliari indipendenti e della relativa autorimessa, collegati alla via pubblica da una nuova strada interna al lotto e dal relativo nuovo accesso carrabile è senz’altro destinato ad incidere visibilmente sull’urbanizzazione primaria, esso pertanto non può configurare come sostituzione edilizia. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02104/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00511/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 511 del 2010, proposto da Costruzioni Industriali s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Arizzi e Matteo Guidi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;

contro

Comune di Pistoia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Serena Andreini, Federica Paci e Vito Papa, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;

per l'annullamento

-della comunicazione del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Pistoia del 12.1.2010 contenente comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento della domanda di permesso di costruire da ritenersi, ad avviso del Comune medesimo, provvedimento negativo per il fatto stesso del decorso del termine;

-di ogni altro atto connesso;

e per il risarcimento

dei danni tutti subiti dalla ricorrente in conseguenza dell’atto impugnato e comunque in ragione dell’affidamento ingenerato dal Comune sulla legittimità dell’intervento.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori M. Guidi e F. Paci, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La ricorrente è proprietaria di complesso immobiliare costituito da un edificio artigianale e dalle relative aree di pertinenza (foglio 239, mappale 190), situato in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico in un contesto urbanizzato a prevalente destinazione residenziale.

Il piano regolatore (art. 53 lett. d e art. 62 NTA) ammette interventi sino alla sostituzione edilizia, consentendo la destinazione residenziale per edifici aventi destinazione d’uso non agricola.

La deducente, volendo riqualificare il fabbricato, in data 28.3.2008 ha presentato domanda di parere preventivo finalizzata alla ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione, ottenendo in data 15.7.2008 il parere favorevole del dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Pistoia, il quale, previo parere della Commissione edilizia integrata, ha ritenuto fattibili la ristrutturazione con modifica di destinazione mediante d.i.a. e la sostituzione edilizia mediante permesso di costruire.

In data 3.4.2009 la ricorrente ha quindi presentato domanda di permesso di costruire avente ad oggetto la sostituzione edilizia, con cambio di destinazione d’uso, del fabbricato esistente.

Il Comune di Pistoia, con provvedimento del 12.1.2010 (qualificato come comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, ma recante la precisazione secondo cui, in difetto di presentazione di osservazioni entro 10 giorni da parte dell’interessato, l’atto stesso avrebbe acquisito valore di definitivo diniego), ha respinto l’istanza, osservando che la sostituzione edilizia non può essere attuata con interventi sulle opere di urbanizzazione, e che quindi non è ammissibile la procedura di permesso di costruire diretto proposta dalla società istante.

Avverso la suddetta determinazione la ricorrente è insorta deducendo:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e sviamento;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 78, comma 1, lett. h, della L.R. n. 1/2005 e dell’art. 7 del regolamento edilizio del Comune di Pistoia; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sviamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Pistoia.

La ricorrente, rilevato che in pendenza del gravame il Comune ha adottato il nuovo regolamento urbanistico, che preclude ogni possibilità di destinare l’edificio ad uso residenziale, ha puntualizzato con memoria difensiva la quantificazione del danno economico irreparabilmente subito, specificando quindi la domanda risarcitoria.

All’udienza del 22 novembre 2012 la causa è stata posta in decisone.

DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente, ritenuto che ogni procedimento vada concluso con provvedimento espresso, contesta la legittimità dell’atto impugnato, nella parte in cui il Comune lo qualifica come definitivo diniego in mancanza di osservazioni dell’interessato entro 10 giorni.

La censura è infondata.

L’atto impugnato costituisce sostanzialmente una determinazione amministrativa i cui effetti provvedimentali sono condizionati alla mancata tempestiva presentazione di osservazioni da parte dell’interessato.

Orbene, il Collegio osserva da un lato che la giurisprudenza ammette la figura del provvedimento condizionato (TAR Lazio, Roma, I, 6.5.1992, n. 658; TAR Lombardia, Brescia, I, 2.11.2010, n. 4520), dall’altro che l’atto impugnato appare coerente con la ratio di semplificazione cui si ispira l’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990.

Con il secondo rilievo l’istante osserva, quale elemento di contraddittorietà, che il Comune, con parere preliminare del 15.7.2008, aveva qualificato l’intervento in questione come sostituzione edilizia; la società esponente deduce inoltre che, contrariamente a quanto opposto con l’impugnato diniego, il progettato intervento assume tutte le caratteristiche della sostituzione edilizia, non intercetta alcuna opera di urbanizzazione ed esaurisce i propri effetti all’interno del lotto privato.

La doglianza non può essere accolta.

Il Collegio osserva che la proposta oggetto della richiesta di parere preliminare assume caratteristiche diverse da quella cui fa riferimento il gravato diniego. La prima riguarda infatti la demolizione e ricostruzione su due livelli, “nel rispetto della collocazione” (si vedano gli elaborati grafici e le relazioni tecniche costituenti i documenti n. 2, 3 e 5 depositati in giudizio dall’amministrazione). Pertanto non sussistono elementi di contraddittorietà sintomatici di eccesso di potere, elementi che peraltro potrebbero rilevare in relazione a provvedimenti discrezionali, e non anche rispetto a determinazioni che, come quella in questione, costituiscono atti vincolati.

Quanto alla restante parte del motivo in esame, si osserva quanto segue.

L’art. 78, comma 1, lettera h, della L.R. n. 1/2005 esclude dalla categoria della sostituzione edilizia le opere comprendenti interventi sulle opere di urbanizzazione.

Il progetto de quo contempla la realizzazione, in sostituzione dell’edificio artigianale, di sei edifici bifamiliari indipendenti e della relativa autorimessa, collegati alla via pubblica da una nuova strada interna al lotto e dal relativo nuovo accesso carrabile (si vedano la relazione tecnico descrittiva costituente il documento n. 2 depositato in giudizio dalla parte istante e gli elaborati grafici costituenti il documento n. 10 depositato in giudizio dall’Ente).

La prevista costruzione, nell’ambito dell’ampia area, di varie unità abitative indipendenti, ha reso necessario il progetto di una strada residenziale di collegamento tra i fondi di ciascuna nuova villetta e la strada pubblica.

Il disegno urbanistico così proposto assume sostanzialmente la fisionomia di un insieme di piccoli lotti cui è asservita, quale opera di urbanizzazione, la nuova strada. Pertanto, la proposta attività costruttiva include la realizzazione di un’opera che, per dimensioni e funzione, costituisce urbanizzazione primaria.

Orbene, rilevando un progetto che, in conseguenza della prevista sostituzione dell’unico edificio con varie unità abitative indipendenti non contigue alla via pubblica, è destinato ad incidere visibilmente sull’urbanizzazione, esso non può configurare una sostituzione edilizia, la quale, ai sensi dell’art. 78, comma 1, lett. h, della L.R. n. 1/2005, è incompatibile con interventi su opere di urbanizzazione.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, stante la particolarità della vicenda in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge nelle domande di annullamento e di risarcimento del danno. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente FF

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Primo Referendario

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)