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Corte di Giustizia CE sen. 24 giugno 2003 (Causa causa C-72/02)
Inadempimento di uno Stato - Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE - Conservazione degli habitat naturali e degli uccelli selvatici

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SENTENZA DELLA CORTE

 

24 giugno 2003 (1)

«Inadempimento di uno Stato - Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE - Conservazione degli habitat naturali e degli uccelli selvatici»

Nella causa C-72/02,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Caeiros, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

 

ricorrente,

contro

Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. L. Fernandes, nonché dalle sig.re M. Telles Romão e M. João Lois, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

 

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo trasposto nel suo ordinamento giuridico:

- gli artt. 3, n. 3, 10, 11 e 12, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), e

- gli artt. 7, 8 e 12, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), e

non avendo trasposto correttamente:

- gli artt. 1, 6, nn. 1-4, e 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43 e

- gli artt. 2, 4, nn. 1 e 4, e 6, della direttiva 79/409,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 23, della direttiva 92/43, e 18, della direttiva 79/409,

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 2003,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo trasposto nel suo ordinamento giuridico:

- gli artt. 3, n. 3, 10, 11 e 12, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7),

- gli artt. 7, 8 e 12, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), e

 

non avendo trasposto correttamente:

- gli artt. 1, 6, nn. 1-4, e 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43 e

- gli artt. 2, 4, nn. 1 e 4, e 6, della direttiva 79/409,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli art. 23, della direttiva 92/43, e 18, della direttiva 79/409.

 

Contesto normativo

Direttiva 79/409

2.

L'art. 2 della direttiva 79/409 stabilisce che «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli [viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato] ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative».
3.
L'art. 4, n. 1, della direttiva 79/409 obbliga gli Stati membri ad adottare misure speciali di conservazione per le specie di uccelli menzionate all'allegato I di tale direttiva e, in particolare, a classificare come zone di protezione speciale i territori più idonei alla loro conservazione. Il n. 4, della stessa disposizione impone agli Stati membri di adottare misure idonee a prevenire pregiudizi alle zone di protezione speciale.
4.
L'art. 6 della direttiva 79/409 vieta, fatte salve talune deroghe, la commercializzazione delle specie di uccelli protette da questa direttiva. L'art. 7 della stessa definisce il regime applicabile alla caccia dall'avifauna selvatica. L'art. 8 della detta direttiva vieta il ricorso a tutti i mezzi di cattura non selettiva di uccelli selvatici.
5.
L'art. 12 della detta direttiva prevede che:

«1 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all' articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2 . La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri».

6.
Ai sensi dell'art. 18 della direttiva 79/409, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro due anni dalla sua notifica e comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla detta direttiva. Questa è stata notificata agli Stati membri il 6 aprile 1979.
7.
Per quanto riguarda la Repubblica portoghese, la notifica della direttiva 79/409 è considerata come avvenuta al momento dell'adesione, ai sensi dell'art. 392 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23). Infatti, ai sensi dell'art. 395 del detto atto di adesione, in combinato disposto con l'allegato XXXVI di questo stesso atto, la Repubblica portoghese doveva mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi alla detta direttiva a partire dal momento dell'adesione di questo Stato membro alle Comunità europee.

 

Direttiva 92/43

8.
L'art. 1 della direttiva 92/43 definisce le principali nozioni utilizzate nella stessa.
9.
L'art. 3, nn. 1 e 3, della direttiva 92/43 dispone quanto segue:

«1. E' costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

(...)

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10».

10.
L'art. 6 della direttiva 92/43 fa riferimento alle misure necessarie per garantire la protezione delle zone speciali di conservazione. L'art. 10 di tale direttiva riguarda le misure idonee a rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000. L'art. 11 della detta direttiva si riferisce alla sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. Quanto all'art. 12, nn. 1, lett. d) e 4, della stessa direttiva, esso disciplina la protezione di talune specie animali.
11.
Ai sensi dell'art. 23, n. 1, della direttiva 92/43, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica e informarne immediatamente la Commissione. La detta direttiva è stata notificata agli Stati membri il 10 giugno 1992.

 

Procedimento precontenzioso

12.
Con lettera 4 aprile 2000, la Commissione inviava alla Repubblica portoghese le sue osservazioni relative al decreto-legge 24 aprile 1999, n. 140/99 (in prosieguo: il «decreto-legge»), che le era stato notificato da quest'ultima a titolo di trasposizione nel diritto nazionale delle direttive 79/409 e 92/43. In tale lettera essa osservava che questo decreto-legge non effettuava la trasposizione degli artt. 3, n. 3, 10, 11 e 12, n. 4, della direttiva 92/43, nonché degli artt. 7, 8 e 12, della direttiva 79/409, e che effettuava un'inadeguata trasposizione degli artt. 1, 6, nn. 1-4, e 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43 e degli artt. 2, 4, nn. 1 e 4, nonché 6 della direttiva 79/409. Di conseguenza, la Commissione invitava la Repubblica portoghese a presentare le proprie osservazioni a tal riguardo entro il termine di due mesi a decorrere dal ricevimento della detta lettera.
13.
Il 14 giugno 2000, il governo portoghese informava la Commissione che era stato creato un gruppo di lavoro composto da tecnici dell'Instituto da Conservação da Natureza (Istituto di conservazione della natura) per esaminare le diverse questioni sollevate dalla Commissione a proposito del decreto-legge e per preparare un progetto di modifica di tale testo legislativo.
14.
Il 30 gennaio 2001, la Commissione inviava alla Repubblica portoghese, conformemente all'art. 226 CE, un parere motivato in cui riproponeva gli inadempimenti e le insufficienze esposte nella lettera di diffida, invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al detto parere entro due mesi dalla sua notifica.
15.
Le autorità portoghesi il 31 maggio 2001 rispondevano con una lettera con cui informavano la Commissione che il nuovo testo legislativo che effettuava la trasposizione delle dette direttive nell'ordinamento giuridico nazionale si trovava in fase finale di esame e che la sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri era prevista nel corso del detto mese di maggio.
16.
Ritenendo che la Repubblica portoghese non avesse adottato, entro il termine stabilito dal parere motivato, le misure richieste per conformarvisi, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

 

Sul ricorso

17.
Quanto alle censure fatte valere dalla Commissione, ad esclusione di quella relativa alla mancata trasposizione dell'art. 12 della direttiva 79/409, è pacifico che gli artt. 3, n. 3, 10, 11 e 12, n. 4, della direttiva 92/43, nonché gli artt. 7 e 8 della direttiva 79/409, non sono stati trasposti nel diritto portoghese. E' anche pacifico che gli artt. 1, 6, n. 1-4, e 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43, e gli artt. 2, 4, nn. 1 e 4, e 6 della direttiva 79/409 non sono stati trasposti correttamente nel diritto nazionale dalle autorità portoghesi. Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione deve essere considerato fondato per quanto riguarda le dette disposizioni.

Sull'asserita mancata trasposizione dell'art. 21 della direttiva 79/409

18.
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva ha l'obbligo di adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v., in particolare, sentenze 17 giugno 1999, causa C-336/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3771, punto 19; 8 marzo 2001, causa C-97/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2053, punto 9, e 7 maggio 2002, causa C-478/99, Commissione/Svezia, Racc. pag. I-4147, punto 15).
19.
Quanto all'art. 12, n. 1, della direttiva 79/409, esso impone agli Stati membri di redigere ogni tre anni una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù di questa direttiva e di inviarla alla Commissione affinché questa possa controllare il rispetto della detta direttiva da parte degli Stati membri. Questa disposizione riguarda quindi solo i rapporti tra questi ultimi e la Commissione.
20.
Nella fattispecie, la Commissione non ha per nulla dimostrato che il rispetto di questo obbligo rende necessaria l'adozione di misure di trasposizione specifiche nell'ordinamento giuridico nazionale.
21.
Peraltro, occorre ricordare che nella sua risposta ad un quesito scritto posto dalla Corte, la Commissione ha osservato che, in passato, la Repubblica portoghese ha redatto e trasmesso le relazioni sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della direttiva 79/409 previste all'art. 12, n. 1, della stessa.
22.
Va quindi respinta la censura relativa alla mancata trasposizione dell'art. 12 della direttiva 79/409.
23.
Occorre, di conseguenza, dichiarare che la Repubblica portoghese non avendo trasposto nel suo ordinamento giuridico:

- gli artt. 3, n. 3, 10, 11 e 12, n. 4, della direttiva 92/43, e

- gli artt. 7 e 8 della direttiva 79/409, e

non avendo trasposto correttamente:

- gli artt. 1, 6, nn. 1-4, e 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43 e

- gli artt. 2, 4, nn. 1 e 4, e 6, della direttiva 79/409,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE.

24.
Occorre respingere il ricorso per il resto

 

Sulle spese

25.
A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica portoghese, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

 

Per questi motivi,

 

LA CORTE

 

dichiara e statuisce:

 

1) La Repubblica portoghese, non avendo trasposto nel suo ordinamento giuridico:

 

- gli artt. 3, n. 3, 10, 11 e 12, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e

 

- gli artt. 7 e 8 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e

 

non avendo trasposto correttamente:

 

- gli artt. 1, 6, nn. 1-4, e 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43 e

 

- gli artt. 2, 4, nn. 1 e 4, e 6, della direttiva 79/409,

 

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE.

 

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 giugno 2003.