TAR Puglia (BA) Sez. III sent. 3000 del 3 dicembre 2009
Urbanistica. Pianificazione

L\'esistenza dello strumento attuativo di dettaglio, nel quale non rientra il piano quadro, è necessaria affinché possa essere consentita legittimamente l’edificazione su di una determinata area.
N. 03000/2009 REG.SEN.
N. 01660/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2007, proposto da:
Nettis Vitantonio, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Sisto, con domicilio eletto presso Alessandro Sisto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 124;

contro

Comune di Acquaviva delle Fonti;

per l’annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 13803 del 10.7.2007, notificata il 13.7.2007, di rigetto della istanza di permesso di costruire formulata dal ricorrente in data 27.4.2007;

- di ogni altro atto lesivo al predetto comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi incluse la nota dirigenziale prot. n. 12326 del 18.6.2007 di preavviso di diniego e la nota dirigenziale n. 15658 del 17.8.2007;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2009 il dott. Francesco Cocomile e udito per la parte ricorrente il difensore Annalisa Morgese, su delega di Alessandro Sisto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Invero il ricorrente Nettis Vitantonio contesta il diniego di permesso di costruire di cui alla determinazione dirigenziale n. 13803/2007 adottata dal Comune di Acquaviva delle Fonti e fondata sulla inidoneità dell’esistente piano quadro a costituire piano attuativo (rectius di lottizzazione) necessario per l’edificazione dell’area in esame.

Detta determinazione rinvia ai motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire comunicati ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 con l’accluso parere del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia alla nota n. 12326 del 18.6.2007 di preavviso di rigetto, posto che nei termini di legge non sono intervenute osservazioni corredate da documenti da parte dell’istante odierno ricorrente.

Peraltro l’Amministrazione comunale con la nota dirigenziale n. 15658 del 17.8.2007 ribadiva le ragioni del diniego a fronte della istanza di riesame pervenuta in data 8.8.2007.

L’impugnazione congiunta di detti atti segue la stessa sorte del diniego di permesso di costruire di cui alla determinazione dirigenziale n. 13803/2007 adottata dal Comune di Acquaviva delle Fonti in data 10.7.2007.

Il ricorrente sostiene che il piano quadro è un piano attuativo e non un semplice programma di massima.

Tuttavia il Consiglio di Stato (cfr. decisione n. 6781/2004) ha affermato che l’esistenza dello strumento attuativo di dettaglio, cui i Giudici di Palazzo Spada escludono sia riconducibile il piano quadro, è necessaria affinché possa essere consentita legittimamente l’edificazione su di una determinata area.

Ed ancora Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3007 ha statuito il principio di indefettibilità del piano attuativo ai fini della legittima edificazione di un’area.

Nel caso di specie uno strumento attuativo manca, tale non potendosi considerare, alla stregua della giurisprudenza del Consiglio di Stato, il piano quadro contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente.

Peraltro il consulente tecnico di ufficio a pag. 24 dell’elaborato peritale depositato in data 13.5.2009 (le cui risultanze questo Collegio ritiene di far proprie) evidenzia che l’area in questione non è urbanizzata in quanto le opere di urbanizzazione primaria non risultano essere state realizzate.

Se l’area de qua fosse stata urbanizzata sarebbe stato possibile rilasciare legittimamente il permesso di costruire anche in assenza, come nella fattispecie all’esame di questo Giudice, del piano attuativo di lottizzazione (cfr. Ad. Plen. n. 12/1992).

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la legittimità del diniego di permesso di costruire impugnato in questa sede e conseguentemente la reiezione del presente ricorso.

Nulla per le spese.

Gli esborsi e gli onorari in favore del c.t.u. geom. Giovanni Bianco si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Nulla per le spese.

Liquida in favore del c.t.u. geom. Giovanni Bianco la residua somma di €. 2.000,00, oltre oneri fiscali e contributi previdenziali come per legge, tenuto conto dell’acconto di €. 2.000,00 già liquidato con l’ordinanza di questo T.A.R. n. 27/2009.

Pone il pagamento della somma così come sopra liquidata in favore del menzionato c.t.u. a carico di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere

Francesco Cocomile, Referendario, Estensore


L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2009