TAR Puglia (LE) Sez. III n.1277 del 26 luglio 2022
Urbanistica.Denunce segnalazioni o esposti

Il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza e di responsabilità, non ammette la possibilità di “denunce segrete”: colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di pre-iniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti


Pubblicato il 26/07/2022

N. 01277/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00562/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 562 del 2022, proposto da
Gianni Simone Maria Bogoni, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Millefiori e Giovanni Giacomo Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Millefiori in Lecce, via C.A. Mannarino n. 11/A;

contro

Comune di Galatina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Capodacqua ed Elvira Anna Pasanisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Paolo Serafini, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della determinazione del Responsabile del Servizio Sportello Unico Edilizia, Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Galatina prot. n. c_d862 - 0015906 del 06.04.2022, emessa in relazione all’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente ed acquisita al protocollo comunale in data 11.02.2022 con il n. 6750, nella parte recante l’oscuramento parziale, mediante inserzione della dicitura “omissis”, della documentazione con la stessa contestualmente trasmessa in accoglimento parziale della suddetta domanda;

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere copia integrale della medesima documentazione senza gli omissis oggetto della presente contestazione;

e per la condanna dell’Amministrazione intimata ad esibire e consegnare copia integrale della predetta documentazione così come richiesta (e non ancora ottenuta) dall’istante.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Galatina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to G.G. Millefiori anche in sostituzione dell’avv.to T. Millefiori per la parte ricorrente, avv.to G. Fanelli in sostituzione dell’avv.to E. Pasanisi per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con istanza del 10.2.2022, il ricorrente chiedeva al Comune di Galatina il rilascio di “copia della segnalazione pervenuta a codesta amministrazione in data 16/12/2021 protocollo n. 60029”, in quanto posta a base della comunicazione prot. n. 61937 del 29.12.2021, a lui notificata, avente ad oggetto “Avvio del procedimento per la verifica di presunti abusi” di natura edilizia.

1.1. L’Amministrazione, con determinazione del Responsabile S.U.E. prot. n. 0015906 del 6.4.2022, dava seguito alla predetta istanza di accesso agli atti, ostendendo una copia del documento richiesto parzialmente oscurata, mediante inserzione della dicitura “omissis”, in luogo del nominativo del denunciante.

1.2. Con il ricorso all’esame, il Sig. Bogoni ha impugnato siffatta determinazione, chiedendo l’accertamento del suo diritto ad ottenere copia integrale - ossia senza omissis - dell’esposto sulla base del quale il Comune di Galatina ha avviato nei suoi confronti il procedimento di verifica de quo agitur.

2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, instando per la reiezione del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.

3. Previo deposito di memorie difensive, all’udienza del 12 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato e va accolto.

4.1. Reputa il Collegio che sia innegabile la sussistenza di un interesse del ricorrente a conoscere in forma integrale l’atto da cui ha tratto origine il procedimento di verifica avviato dall’Amministrazione resistente con la citata comunicazione prot. n. 61937/2021.

4.2. Ed invero, con riferimento agli atti di impulso che hanno dato origine al procedimento di accertamento, ritiene il Collegio che il più restrittivo orientamento, che nega la sussistenza di un diritto di accesso a tali atti, è condivisibile solo laddove sussista una particolare esigenza di tutelare la riservatezza dell’autore della segnalazione, come nel caso delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, che, qualora divulgate, potrebbero comportare azioni discriminatorie o indebite pressioni da parte del datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2014, n. 5779).

4.3. Al di fuori di tali particolari ipotesi, la tutela della riservatezza non può assumere un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera giuridica di terzi: il principio di trasparenza che informa l’ordinamento giuridico ed i rapporti tra consociati e pubblica amministrazione osta, infatti, ad una soluzione che impedisca all’interessato di conoscere i contenuti degli esposti ed i loro autori.

4.4. Occorre anche considerare che, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza della P.A., l’esposto costituisce un presupposto dell’attività ispettiva, sicché il suo autore perde il controllo dell’atto uscito dalla sua sfera volitiva per entrare nella disponibilità dell’Amministrazione; la presentazione di un esposto non può, dunque, considerarsi un fatto destinato a rimanere circoscritto nella sfera del suo autore e dell’Amministrazione cui è rivolta, ma riguarda direttamente anche i soggetti incisi in qualità di “denunciati” (Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601).

5. Merita di essere condiviso, quindi, il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza e di responsabilità, non ammette la possibilità di “denunce segrete”: colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di pre-iniziativa quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081; T.A.R. Firenze, Sez. I, 3 luglio 2017, n. 898; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 luglio 2016, n. 980; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 1 giugno 2011, n. 4989).

6. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione di consentire al ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta in forma integrale, e quindi senza alcun oscuramento, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.

7. Stante la peculiarità del caso e le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione controversa, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Galatina di consentire al ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta in forma integrale, e quindi senza alcun oscuramento, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

Nino Dello Preite, Referendario, Estensore