TAR Lazio (LT) Sez. I n. 483 del 1 luglio 2023
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e condono delle singole unità immobiliari abusive

Non è possibile la sanatoria della lottizzazione abusiva tramite il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, non potendo le singole porzioni di suolo ricomprese nell'area abusivamente lottizzata essere valutate in modo isolato e atomistico, ma in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso. Né l'eventuale mancato esercizio dell'azione penale è in grado di escludere l'accertamento della sussistenza della lottizzazione abusiva


Pubblicato il 01/07/2023

N. 00483/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00490/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 490 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Caterina Egeo e Alessandra Muccitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensiva,

del provvedimento del Comune di Latina -OMISSIS-recante “provvedimento esecutivo sentenze Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione -OMISSIS-e Corte di Appello di Roma -OMISSIS-”.

nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il -OMISSIS-e depositato il medesimo giorno la -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Comune di Latina in esecuzione delle sentenze della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione -OMISSIS-e Corte di Appello di Roma -OMISSIS-, relative al reato di lottizzazione abusiva, ha disposto:

- la confisca con gratuita acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 44 D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dell’area di cui al foglio -OMISSIS- del Comune di Latina, mappali -OMISSIS-;

- lo sgombero delle opere abusivamente realizzate da persone e cose entro il termine di giorni 30 dalla notifica;

- la trascrizione del provvedimento nei Pubblici Registri come previsto dall’art. 44 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- l’immissione in possesso dell’area oggetto di confisca.

2) A sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (art. 21 septies L. 241/90; art. 44 c. 2 DPR 380/01) ed eccesso di potere:

I) Dei -OMISSIS- mappali (o particelle) oggetto del provvedimento impugnato ben -OMISSIS- risultano, in base alle allegate visure storiche catastali, soppressi in data anteriore alla sentenza del Tribunale di Latina del -OMISSIS-, riformata dalla sentenza della Corte di appello penale -OMISSIS-:

A) soppressi dal -OMISSIS- (-OMISSIS-): -OMISSIS-

B) soppressi dal -OMISSIS- (-OMISSIS-): -OMISSIS-.

Ciò posto, è evidente l’impossibilità materiale che il Comune possa operare con riferimento a particelle soppresse - e, quindi, non più esistenti - la disposta acquisizione gratuita al patrimonio comunale, lo sgombero delle opere abusivamente realizzate, la trascrizione nei Pubblici Registri e l’immissione in possesso.

Il provvedimento impugnato è quindi da ritenersi affetto da nullità ex art. 21 septies, l. n. 241/90 per mancanza dell’elemento essenziale costituito dall’oggetto del provvedimento e, nella specie, dalle indicate particelle.

II) L’ultimo mappale -OMISSIS-risulta di proprietà della cooperativa ricorrente soltanto per sette decimi, mentre per due decimi risulta proprietario -OMISSIS- (anche se nella parte sottostante della visura risulta nato -OMISSIS-) e per un decimo del -OMISSIS-, che non risulta tra i destinatari della notificazione del provvedimento né tra gli imputati.

3) Con atto depositato il -OMISSIS-si è costituito in giudizio il Comune di Latina chiedendo il rigetto del ricorso.

4) Con motivi aggiunti notificati -OMISSIS-e depositati il -OMISSIS-la ricorrente, premesso che l’impugnato provvedimento di confisca delle particelle -OMISSIS-ha riguardato anche immobili in relazione ai quali era stata presentata istanza di condono -OMISSIS-, non ancora definita positivamente, ha dedotto le seguenti ulteriori censure:

I.a) L’impugnato provvedimento di confisca è illegittimo nella parte riferita anche agli immobili condonati per silenzio assenso. Invero il Comune non avrebbe potuto confiscare anche gli immobili condonati e, nella peggiore delle ipotesi, avrebbe dovuto prima rappresentare tale circostanza al giudice penale mediante apposito incidente di esecuzione.

II.a) In ogni caso è è illegittima la demolizione di un'opera senza la previa definizione dell'istanza di condono.

III.a) Il Comune non ha menzionato e valutato gli effetti sull’adottando provvedimento della pendenza dell’istanza di condono che ha invece dimostrato di conoscere nella relazione del -OMISSIS-precedente all’impugnato provvedimento del -OMISSIS-.

5) Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare evidenziando che ove sia effettiva la soppressione delle predette particelle il provvedimento d’immissione nel loro possesso non potrà avere esecuzione, mentre non c’è interesse della cooperativa a contestare l’immissione in possesso nella particella -OMISSIS- per l’area di non appartenenza.

6) Con secondo atto di motivi aggiunti notificati e depositati -OMISSIS-, la ricorrente ha impugnato la determinazione -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione ha disposto di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell’area di cui al foglio -OMISSIS- del Comune di Latina, mappali -OMISSIS-(e/o successive nuove numerazioni delle stesse).

7) A sostegno del gravame, deduce le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:

I.b) L’impugnata determinazione non è stata notificata alla ricorrente pur producendo effetti immediati anche nei suoi confronti perché comporta la successiva voltura catastale.

II.b) In violazione dei princìpi della collaborazione e della buona fede il Comune, pur reso edotto in giudizio della pendenza e imminente definizione di due incidenti di esecuzione in sede penale, ha adottato l’atto impugnato.

III.b) Il Comune avrebbe dovuto anche inviare la comunicazione di avvio del procedimento di trascrizione considerata l’assoluta peculiarità della situazione.

IV.c) Il Comune, anziché compiere i necessari riscontri catastali volti alla individuazione delle attuali particelle corrispondenti a quelle soppresse ed errate indicate nel precedente provvedimento, si è limitato ad inserire nel provvedimento, dopo l’elenco delle particelle soppresse ed errate “-OMISSIS-”, la locuzione tra parentesi “(e/o successive nuove numerazioni delle stesse)”.

Il provvedimento quindi è da ritenersi affetto da nullità ex art. 21 septies, l. n. 241/90 per indeterminatezza dell’oggetto.

L’esecuzione della confisca e la trascrizione presupponeva, un’accurata istruttoria per individuare le attuali particelle catastali corrispondenti a quelle soppresse ed errate indicate nella sentenza della Corte di Appello penale di Roma -OMISSIS- che dispose la confisca.

V.b) Il Comune avrebbe, invece, dovuto prima annullare o riformare in via di autotutela il presupposto provvedimento -OMISSIS-e soltanto successivamente disporre la trascrizione delle particelle catastali correttamente identificate.

VI.b) Appare inoltre in plateale contrasto con la valutazione del TAR l’adozione del provvedimento -OMISSIS- in dichiarata esecuzione del precedente provvedimento -OMISSIS-che lo stesso TAR aveva dichiarato espressamente ineseguibile per errata e mancata individuazione delle specifiche particelle oggetto del medesimo provvedimento.

8) Con terzo atto di motivi aggiunti notificati e depositati il -OMISSIS-, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza -OMISSIS-, con cui il Comune di Latina ha ordinato di sgombrare l’area con effetto immediato e comunque entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla notifica.

9) A sostegno del gravame, la ricorrente afferma che l’atto è illegittimo poiché si fonda sulla presupposta determinazione di acquisizione dell’area e successiva trascrizione -OMISSIS-a firma dello stesso dirigente, ignorando che la stessa è stata sospesa con decreto presidenziale di questo Tribunale -OMISSIS-, unitamente a tutti i provvedimenti acquisitivi.

10) Con memoria depositata il -OMISSIS-, il Comune di Latina ha rappresentato che “l’Ente sta provvedendo – così come si riscontra dalla nota -OMISSIS- a firma del Dirigente del Servizio – in autotutela alla rettifica dei provvedimenti adottati”.

11) Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare con riguardo alla omessa previa effettuazione da parte del Comune dei riscontri catastali volti alla individuazione delle attuali particelle corrispondenti a quelle soppresse ed errate indicate nel provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.

12) Alla pubblica udienza del 10 maggio 2023, la causa è stata riservata per la decisione.

13) Il ricorso va accolto limitatamente alla censura con cui si contesta l’omessa previa rettifica dei dati catastali.

14) Sotto tutti gli altri profili il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati

15) Va detto che il provvedimento di confisca e acquisizione costituisce atto vincolato in quanto meramente attuativo dell’ordine contenuto nelle sentenze penali.

Ed è vero quanto afferma il Comune che le particelle sono state oggetto, rispetto a quelle indicate in sentenza, di variazione solo formale e che l’area perimetrata che accorpa le stesse coincide, così come emerge dalla ricostruzione catastale e dalla relazione tecnica stilata dal Geom. -OMISSIS-incaricato dal servizio competente.

Dalla relazione di conformità catastale emerge che:

- Gli immobili di cui trattasi ricadono all’interno del Foglio -OMISSIS- del comune di Latina. Le particelle di seguito elencate sono state oggetto nel corso degli anni delle seguenti variazioni catastali:

- Le particelle -OMISSIS-sono state accorpate e hanno originato la particella -OMISSIS-.

- La particella -OMISSIS- è stata soppressa e ha originato la particella -OMISSIS-e la particella -OMISSIS-.

- La particella -OMISSIS- è stata soppressa e ah originato la particella -OMISSIS- e la particella -OMISSIS-.

- La particella -OMISSIS- non ha subito variazioni.

La particella -OMISSIS- inserita all’interno della Determinazione -OMISSIS-risulta delocalizzata rispetto al perimetro interessato.

- La particella -OMISSIS- nonostante inclusa nel perimetro non è menzionata nella Determinazione -OMISSIS- ed è attualmente intestata a -OMISSIS-per 7/10; -OMISSIS-per 2/10 e -OMISSIS- per 1/10.

16) Inoltre devono essere respinti i primi motivi aggiunti posto che “Non è possibile la sanatoria della lottizzazione abusiva tramite il condono delle singole unità immobiliari realizzate abusivamente, non potendo le singole porzioni di suolo ricomprese nell'area abusivamente lottizzata essere valutate in modo isolato e atomistico, ma in relazione allo stravolgimento della destinazione di zona che ne deriva nel suo complesso. Né l'eventuale mancato esercizio dell'azione penale è in grado di escludere l'accertamento della sussistenza della lottizzazione abusiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 12/04/2021, n. 2947).

17) Quanto alla rettifica, il Collegio prende atto che lo stesso Comune resistente nella memoria depositata il -OMISSIS- ha rappresentato che “l’Ente sta provvedendo – così come si riscontra dalla nota -OMISSIS- a firma del Dirigente del Servizio – in autotutela alla rettifica dei provvedimenti adottati”.

18) In conclusione, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti devo essere accolti limitatamente alla censura con cui si contesta l’omessa previa rettifica dei dati catastali e devono essere respinti con riguardo a tutte le altre censure.

19) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti R.G. 490/21, li accoglie in parte qua, nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Primo Referendario