Cass. Sez. III n. 35219 del 21 settembre 2007 (Ud. 11 apr. 2007)
Pres. De Maio Est. Onorato Ric. Arcieri ed altri
Urbanistica. Lottizzazione abusiva: rapporti tra confisca e acquisizione al patrimonio del comune

Non può ravvisarsi alcuna incompatibilità tra il provvedimento giurisdizionale della confisca a seguito di lottizzazione abusiva e il provvedimento amministrativo con cui l'ente comunale accerti che, trascorsi novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza di sospensione dell'attività lottizzatoria, si è verificata l'acquisizione ex lege dei terreni lottizzati al patrimonio disponibile del comune. Si tratta infatti di due provvedimenti, che - benché provenienti da organi diversi - hanno lo stesso effetto ablatorio in danno dei proprietari privati e a favore del patrimonio comunale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/04/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 01122
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 029855/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
01) ARCIERI LUIGI N. IL 11/07/1953;
02) ALICCHIO GIUSEPPE N. IL 22/10/1933;
03) ANTONELLI GIULIA N. IL 24/01/1931;
04) BARBERIO GRAZIA N. IL 14/10/1940;
05) BRESSAN GIUSEPPE N. IL 09/03/1951;
06) BINETTI PANTALEO N. IL 30/04/1941;
07) CASTELLANETA GIOVANNI N. IL 14/11/1944;
08) COSCIA VITANGELO N. IL 28/11/1946;
09) CAPITANELLI GIORGIO N. IL 08/06/1941;
10) CUCCOVILLO GIACOMA N. IL 10/01/1948;
11) CILLI VITO N. IL 10/05/1958;
12) COLELLA ALFREDO N. IL 11/02/1950;
13) DE DOMINICIS MASSIMO N. IL 09/04/1944;
14) D'ELIA PIETRO N. IL 08/09/1949;
15) DI STASI CARMINE N. IL 12/04/1947;
16) DE SALVATORE NICOLA N. IL 12/03/1946;
17) DE LUCA VITTORIO N. IL 14/11/1937;
18) DI COSMO VITO N. IL 10/06/1947;
19) DI TULLIO PAOLO N. IL 01/10/1954;
20) DELLE FOGLIE VITO N. IL 08/10/1954;
21) D'AVERO ROCCO N. IL 21/06/1944;
22) DE MASI ANTONIA N. IL 11/06/1936;
23) DE NICOLÒ NICOLA N. IL 06/12/1940;
24) DENTAMARO SERAFINA N. IL 27/06/1946;
25) DE PALMA DOMENICO N. IL 10/02/1947;
26) DELLA CHIESA DOMENICO N. IL 02/01/1958;
27) D'ALONZO GIOVANNI N. IL 14/06/1947;
28) FIASCONARA GIACOMO N. IL 04/07/1942;
29) FORMIGLIO PASQUALE N. IL 16/03/1951;
30) FANELLI BENITO N. IL 09/05/1936;
31) FOGGETTI ETTORE N. IL 15/11/1949;
32) FOSCHI ROMANO N. IL 28/02/1957;
33) GRILLETTI GAETANO N. IL 11/06/1947;
34) GARIPOLI CARMELA N. IL 26/12/1935;
35) GARGANO FRANCESCO N. IL 10/07/1939;
36) GRASSI GABRIELE N. IL 12/09/1925;
37) GIULIANI PASQUA N. IL 16/05/1962;
38) GIULIANI ELISABETTA N. IL 12/01/1959;
39) GIAMPIETRUZZI ISABELLA N. IL 01/04/1952;
40) GOZZO IGNAZIO N. IL 07/03/1934;
41) INTRONA GENNARO N. IL 04/01/1949;
42) IACOBINI GIUSEPPE N. IL 23/05/1940;
43) LOIACONO NICOLA N. IL 23/04/1956;
44) LOCONTE STELLA N. IL 28/05/1946;
45) LANZONE ORONZO N. IL 21/09/1962;
46) LOMORO GABTANO N. IL 23/01/1948;
47) LASCIARREA ANGELA N. IL 25/05/1949;
48) LOPRETE FRANCESCO N. IL 06/10/1940;
49) LASCIARREA RICCARDO N. IL 22/02/1923;
50) LOCATELLI LUIGI N. IL 04/08/1947;
51) LOPORCHIO VINCENZA N. IL 11/02/1948;
52) LUCARELLI ANNAMARIA N. IL 25/03/1953;
53) MESTO FRANCESCO N. IL 21/01/1948;
54) MINAFRA VINCENZO N. IL 16/01/1950;
55) MARINO MARIA N. IL 05/04/1932;
56) MASTRANGELO AMBROGIO N. IL 03/12/1941;
57) MONGELLI PASQUALE N. IL 11/03/1946;
58) MAGNO FRANCESCA N. IL 01/01/1950;
59) NOTARNICOLA GIUSEPPE N. IL 01/06/1946;
60) FICHI MASSIMO N. IL 19/10/1970;
61) PAPARELLA GIOVANNI N. IL 10/01/1956;
62) PANARESE MARIA TERESA N. IL 15/06/1956;
63) PANZA VINCENZO N. IL 27/01/1951;
64) PACUCCI GIUSEPPE N. IL 24/02/1945;
65) PARRULLI SALVATORE N. IL 25/05/1939;
66) PUZZOVIO ALDO N. IL 18/09/1950;
67) PUZZOVIO CBSARIO N. IL 16/04/1946;
68) PAPARELLA GIACOMO N. IL 19/12/1930;
69) RAFASCHIERI ANTONIO N. IL 05/10/1938;
70) RAFASCHIERI VITO N. IL 13/07/1936;
71) RIVIELLO GIUSEPPE N. IL 01/05/1949;
72) RICCI ANGELANTONIO N. IL 20/01/1964;
73) RICCI MICHELE N. IL 23/02/1935;
74) RIZZO ELIO N. IL 26/01/1937;
75) STRAZIOTA SAVERIO N. IL 06/09/1952;
76) SOLSTIZIO NICOLA N. IL 04/04/1936;
77) SOMARELLI NICOLA N. IL 27/02/1939;
78) STRAZIOTA VITO N. IL 17/12/1937;
79) SFORZA FRANCESCO N. IL 21/03/1952;
80) TRAVERSA NICOLA N. IL 16/05/1942;
81) UVA ANTONIO N. IL 11/01/1920;
82) VUMO NICOLETTA N. IL 14/01/1946;
83) VARRIALE ATTILIO N. IL 26/11/1951;
84) VUMO MICHELINA N. IL 19/08/1945;
85) VELLUSO NICOLA N. IL 09/12/1940;
86) VALENTE IPPOLITO N. IL 05/07/1940;
87) BUSANO SANTA N. IL 27/07/1956;
88) MAGNO DOMENICO N. IL 03/05/1953;
89) CARULLI VITO N. IL 08/03/1947;
90) DEL corte GAETANO N. IL 15/07/1946;
91) DI FAZIO ANTONIO N. IL 10/10/1941;
92) DE FELICE GIROLAMO N. IL 01/01/1929;
93) MARROCCO ALDO N. IL 02/01/1944;
94) NUZZI ELISABETTA N. IL 27/05/1951;
95) PASCAZIO GIACOMO N. IL 17/10/1950;
96) PONTRELLI DONATO N. IL 27/08/1937;
97) SPANO GIUSEPPE N. IL 24/11/1940;
98) RICCO FRANCESCO N. IL 03/03/1938;
99) SALLUSTIO CATALDO N. IL 28/02/1952;
0) SERINI GIUSEPPE N. IL 22/12/1939;
1) MARI ELISABETTA N. IL 26/11/1956;
avverso SENTENZA del 08/06/2004 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ONORATO PIERLUIGI;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore degli imputati, avv. MONTESARDI Filomeno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza dell'8.6.2004 la corte d'appello di Lecce, riformando quella resa il 15.5.2002 dal tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, ha dichiarato non doversi procedere contro 184 persone imputate dei reati di lottizzazione abusiva (L. n. 47 del 1985, art. 18 e art. 20, lett. c)) e di costruzione in zona vincolata senza autorizzazione ambientale (L. n. 431 del 1985, artt. 1 quinques e 1 sexies), per essere i reati estinti per prescrizione, e ha confermato la confisca dell'area abusivamente lottizzata. In estrema sintesi la corte distrettuale ha accertato e osservato che:
- la s.r.l. Ecosport nel 1981 aveva acquistato un terreno in contrada Lamasanta piccola - Costa Merlata, che poi aveva frazionato in vari lotti, assegnati ai soci;
- negli anni successivi venivano eseguite nella zona varie opere di urbanizzazione (impianti elettrici e idraulici, fosse biologiche etc.) e costruiti nei singoli lotti numerosi manufatti abusivi;
- era quindi integrato sia il reato di lottizzazione abusiva mista (negoziale e materiale), giacché mancava la relativa autorizzazione comunale, sia il reato ambientale, giacché la zona era stata assoggettata a vincolo paesaggistico con Decreto 4 marzo 1975 e i lavori erano stati eseguiti senza previa autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo;
- i reati erano stati consumati sino al 1997: in particolare, la permanenza del reato di lottizzazione abusiva si era protratta sino al 1997, essendosi sino ad allora prolungate le attività edificatorie nei singoli lotti, non potendo invece ricondursi all'originario programma lottizzatorio l'ulteriore intervento edilizio commesso nel 2000 dall'imputato Michele Santomauro sul lotto assegnatogli quattordici anni prima, sul quale aveva già costruito un manufatto sette anni prima;
- per conseguenza entrambi i reati contestati erano ormai estinti per prescrizione;
- andava però confermata la confisca dell'area lottizzata, non essendo ad essa ostativo il f provvedimento del 17.6.1992 - peraltro rimasto ineseguito per opposizione degli imputati - col quale l'area medesima era stata acquisita al patrimonio comunale. 2 - Il difensore di centouno imputati, generalizzati in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione con tre atti distinti ma uguali nel contenuto,
Il ricorrente deduce:
2.1 - inosservanza della L. n. 47 del 1985, artt. 18, 19 e art. 20, lett. c) (così come recepiti nel D.P.R. n. 380 del 2001) e dell'art. 2 c.p., nonché mancanza o manifesta illogicità di motivazione sul punto. Censura la fissazione del tempus commissi delicti nell'anno 1997, sostenendo in contrario che la condotta tipica era cessata prima del 1.10.1983, come dimostrato dalla circostanza che nel corso del 1986 sia la cooperativa Ecosport sia tutti i soci assegnatari dei lotti avevano presentato domanda di condono edilizio ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 31, che appunto si riferiva agli abusi ultimati prima della predetta data del 1.10.1983. Ne conseguiva - secondo il ricorrente - che a norma dell'art. 2 c.p. tutti gli imputati dovevano essere assolti dal reato di lottizzazione abusiva, giacché questa ipotesi penale era stata introdotta solo con la ripetuta L. n. 47 del 1985, ma non era prevista dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, vigente al momento del fatto;
2.2 - erronea applicazione della L. n. 47 del 1985 citato, art. 19, giacché la confisca del terreno lottizzato non poteva essere disposta, in quanto incompatibile col provvedimento di acquisizione del medesimo al patrimonio del comune, datato 17.6.1992 e regolarmente trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
3 - Il primo motivo è infondato.
La circostanza che i soci assegnatari dei lotti abbiano presentato domanda di condono edilizio ai sensi della L. n. 47 del 1985, artt. 31 e ss., in tal modo asserendo che le opere abusive erano state ultimate entro la data del 1.10.1983, non prova affatto la verità dell'asserzione, atteso che questa proveniva unilateralmente dagli interessati ed era priva di qualsiasi riscontro obiettivo. Non può quindi revocarsi in dubbio il tempus commissi delicti accertato dalla Corte di merito con motivazione scevra di vizi logici e giuridici.
Ne consegue l'applicabilità al caso di specie della L. n. 47 del 1985, artt. 18 e 19 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 e art. 44, comma 2) senza alcuna violazione dell'art. 2 c.p..
4 - Privo di fondamento giuridico è anche il secondo motivo di ricorso.
Invero, la confisca prevista dalla L. n. 47 del 1985, richiamato art. 19, ed ora dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2:
a) configura una sanzione amministrativa speciale che il giudice penale deve irrogare in funzione di supplenza della pubblica amministrazione, ogni volta che accerta l'esistenza di una lottizzazione abusiva (v. Cass. Sez. 3^, n. 12471 del 16.11.1995, P.G. in proc. Besana, rv. 203276);
b) a differenza della confisca prevista in via generale dall'art. 240 c.p., che produce la devoluzione dei beni confiscati a favore dell'erario statale, ha per effetto l'acquisizione gratuita e di diritto dei terreni confiscati al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva (art. 19, comma 2, e art. 44, comma 2, citati).
Per conseguenza non può ravvisarsi alcuna incompatibilità tra il provvedimento giurisdizionale della confisca e il provvedimento amministrativo con cui l'ente comunale accerti che, trascorsi novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza di sospensione dell'attività lottizzatoria, si è verificata l'acquisizione ex lege dei terreni lottizzati al patrimonio disponibile del comune (L. n. 47 del 1985, art. 18, commi 7 e 8, ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, commi 7 e 8). Si tratta infatti di due provvedimenti, che - benché provenienti da organi diversi - hanno lo stesso effetto ablatorio in danno dei proprietari privati e a favore del patrimonio comunale. La confisca di cui trattasi, invece, dovrà essere revocata solo quando l'amministrazione comunale adotti provvedimenti realmente incompatibili con l'effetto ablatorio in danno dei proprietari lottizzanti, come per esempio una successiva autorizzazione a lottizzare o un piano di recupero urbanistico dell'area interessata:
provvedimenti che peraltro non estinguono il reato, cioè non "sanano" la responsabilità penale, ma solo quella amministrativa (v. Cass. Sez. 3^, n. 47272 del 30.11.2005, Iacopino, rv. 232998). 5 - Il ricorso va quindi respinto.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007