Cass. Sez. III n. 19457 del 23 maggio 2012 (Cc. 17 gen. 2012)
Pres. Teresi Est. Andronio Ric. PM in proc. Coin
Rifiuti. Discarica e  formazione geologica naturale

Risulta evidente, già dalla semplice lettura delle disposizioni contenute nel punto 2.4.2 dell'allegato 1 al d.lgs. 36\2003 che in nessun modo il legislatore ha richiesto la necessaria presenza originaria di una formazione geologica naturale che risponda ai requisiti di permeabilità e spessore previsti, ben potendo la stessa essere integrata da una barriera artificiale, a condizione che gli indici di permeabilità e spessore complessivamente raggiunti siano corrispondenti a quelli richiesti dalla legge. Il sistema di tali disposizioni deve, in altri termini, essere interpretato nel senso che la formazione geologica naturale preesistente può originariamente non rispondere ai requisiti di permeabilità e spessore previsti per le discariche; in tal caso, essa deve essere integrata artificialmente attraverso una barriera di confinamento che fornisca una protezione equivalente.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza del 17 giugno 2011, il Tribunale di Verona ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 27 maggio 2011, con cui era stato convalidato il decreto emesso dal pubblico ministero avente ad oggetto una discarica di rifiuti non pericolosi.

L'annullamento è stato pronunciato per carenza del fumus commissi delicti, ritenuta la legittimità dell'autorizzazione all'esercizio della discarica in questione, rilasciata il 21 aprile 2009. In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto che la barriera artificiale realizzata sul fondo della discarica, costituita da materiale compattato e dotato di un indice di impermeabilità superiore a quello richiesto dalla legge, compensi la carenza della barriera naturale esistente in loco, raggiungendo un livello di protezione equivalente alle prescrizioni di legge, pur non essendovi originariamente nella formazione geologica naturale sufficienti requisiti di spessore e di impermeabilità.

2. - Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, rilevando, con unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 36 del 2003 e, in particolare, degli artt. 3 e 9 e dell'allegato 1, punto 2.4., anche in relazione all'allegato 1 della direttiva comunitaria della quale tale decreto legislativo costituisce attuazione. Il pubblico ministero ricorrente prende le mosse dalla previsione del punto 2.4.2. dell'allegato 1 al decreto legislativo, secondo cui: "a barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di permeabilità e spessore" sopra previste, "può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente". Rileva lo stesso ricorrente che la discarica oggetto di causa è stata autorizzata, malgrado il contrario parere della Provincia e dell'Agenzia regionale per l'ambiente, su un terreno privo dei requisiti di permeabilità richiesti dalla citata disposizione, in quanto composto di materiale ghiaioso, posto a una distanza di 16 m dalla falda acquifera, senza disporre il necessario completamente artificiale dell'insufficiente barriera geologica. La disposizione citata dovrebbe, infatti, interpretarsi nel senso che i sistemi di impermeabilizzazione artificiale dovrebbero aggiungersi a completamento di una barriera geologica naturale comunque presente, la cui esistenza è un requisito essenziale. A tale conclusione il pubblico ministero giunge rilevando che i requisiti di permeabilità e spessore previsti dal primo periodo del punto 2.4.2. citato riguardano il substrato della base e dei fianchi della discarica e devono necessariamente consistere in una formazione geologica naturale, con la conseguenza che la barriera geologica naturale non può essere sostituita da miglioramenti della parte artificiale sovrastante. Tale interpretazione troverebbe conferma nelle risultanze della consulenza tecnica di parte e nella sentenza del Tar Puglia, sez. 1, 19 gennaio 2011, n. 88, secondo la quale la disposizione in questione non detta un principio di piena alternatività e indifferenza tra barriera geologica barriera artificiale, ma si limita solo a prevedere il completamento delle eventuali insufficienze tipologiche del terreno tramite l'intervento dell'uomo; il sistema continua, dunque, a mantenere la prevalenza delle caratteristiche geologiche del terreno circostante la discarica, sia pure prevedendo la possibilità di interventi artificiali integrativi. Sarebbero allora irrilevanti, in tale prospettiva, le considerazioni svolte dai consulenti tecnici della difesa, secondo i quali l'indice di permeabilità della barriera artificiale realizzata sul sottofondo ha caratteristiche migliorative rispetto al minimo previsto dalla normativa.

3. - In prossimità della camera di consiglio davanti a questa Corte, la società Geo Nova s.p.a., che gestisce il sito di discarica, ha depositato memoria, con cui chiede il rigetto del ricorso del pubblico ministero.


CONSIDERATO IN DIRITTO

4. - Il ricorso è inammissibile, perchè basato su un motivo manifestamente infondato.

Oggetto della controversia non è lo stato di fatto dei luoghi, per il quale risulta pacificamente accertato che: a) il fondo naturale della discarica realizzata non risponde ai requisiti di permeabilità e spessore equivalenti a quelli risultanti dai criteri previsti dal primo periodo del punto 2.4.2. dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 36 del 2003; requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 9, comma 1, lett. a), dello stesso D.Lgs.; b) tale fondo è stato integrato artificialmente attraverso una barriera costituita da 1 m di materiale compattato dotato di un indice di impermeabilità superiore a quello richiesto dalla legge; C) il risultato ottenuto corrisponde ad un grado di protezione equivalente alle prescrizioni di legge.

Il pubblico ministero contesta, però, l'interpretazione del citato.

2.4.2. - data dal Tribunale - nel senso che la mancanza dei requisiti originari di permeabilità e spessore del fondo della discarica può essere compensata dalla predisposizione di barriere artificiale di confinamento. Sarebbe, infatti, comunque necessaria - ad avviso dello stesso pubblico ministero - la presenza di una barriera geologica naturale, che non potrebbe essere sostituita da miglioramenti nella parte artificiale sovrastante.

Tale assunto risulta manifestamente erroneo.

Dalla lettura del complesso delle disposizioni contenute nel punto 2.4.2. in questione emerge, infatti, che: a) il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponde a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai criteri puntualmente indicati di seguito e differenziati per le discariche di rifiuti non pericolosi e per quelle di rifiuti pericolosi; b) la barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente; c) la barriera di confinamento deve essere realizzata secondo le specifiche tecniche puntualmente indicate nello stesso punto.

Risulta, dunque, evidente, già dalla semplice lettura di dette disposizioni che in nessun modo il legislatore ha richiesto la necessaria presenza originaria di una formazione geologica naturale che risponda ai requisiti di permeabilità e spessore previsti, ben potendo la stessa essere integrata - come nel caso di specie - da una barriera artificiale, a condizione che gli indici di permeabiiità e spessore complessivamente raggiunti siano corrispondenti a quelli richiesti dalla legge. Il sistema di tali disposizioni deve, in altri termini, essere interpretato nel senso che la formazione geologica naturale preesistente può originariamente non rispondere ai requisiti di permeabilità e spessore previsti per le discariche; in caso, essa deve essere integrata artificialmente attraverso una barriera di confinamento che fornisca una protezione equivalente.

Nè a tale conclusione potrebbe opporsi che la sentenza Tar Puglia, sez. 1, 19 gennaio 2011, n. 88, afferma che la disposizione del punto 2.4.2. richiamato "continua a mantenere prevalenza alle caratteristiche geologiche del terreno circostante la discarica, sia pure prevedendo a possibilità di interventi artificiali integrativi". La portata di tale affermazione deve, infatti, essere circoscritta al caso concreto posto all'esame del giudice amministrativo, che aveva per oggetto non la diretta applicazione della menzionata disposizione, ma la valutazione della legittimità di una particolare previsione di fonte regionale - la cui portata applicativa è evidentemente limitata al territorio della sola Puglia - che, in determinate circostanze eccezionali (quelle poste a base della deroga del D.M. 3 agosto 2005, ex art. 10), prevede una disciplina più restrittiva, costituita dalla limitazione ai sol;

essi in cui sia presente una tipologia geologica del territorio circostante (quella argillosa) che offra maggiori garanzie, sotto il profilo degli indie; di permeabilità, degli indici previsti.

5. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.