TAR Lombardia (MI) Sez. 2 n.2191 dell' 8 settembre 2011
Urbanistica. Legge regionale e prescrizioni provinciali

La legge regionale Lombardia n.12\2005, nell’attribuire alle prescrizioni del p.t.c.p. carattere prescrittivo solo nei casi di prevalenza previsti dall’art. 18 non limita, invero, la Provincia ad esprimere il proprio avviso con riferimento all’intero p.t.c.p. e, dunque, anche alle previsioni aventi carattere orientativo: la valutazione avviene difatti considerando il p.t.c.p. “nella sua integralità” ed è volta, in generale, alla verifica della coerenza complessiva delle strategie e delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali rispetto agli indirizzi provinciali nonché del recepimento delle disposizioni del p.t.c.p.

N. 02191/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02422/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2422 del 2010, proposto da:
Iniziative Immobiliari s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Gugliotta, presso il cui studio, in Milano, via Pompeo Litta, 7, è elettivamente domiciliato;

contro

Comune di Trezzo sull'Adda, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Forte, Giampaolo Pucci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, via F.Lli Bronzetti, 3;
Provincia di Milano, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Provinciale di Milano n. 265 del 22.6.2010, recante valutazione di non compatibilità con il p.t.c.p., ai sensi della l. reg. Lombardia n. 12/2005, del programma integrato di intervento denominato “Fornace dell’Adda” e valutazione di incidenza ambientale negativa, ai sensi della l. reg. Lombardia n. 7/2010;

- della relazione istruttoria facente parte della deliberazione medesima;

- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale e tra essi, in particolare, della deliberazione del Consiglio Comunale di Trezzo dell’Adda n. 32 dell’8.7.2010.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trezzo sull'Adda;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La Iniziative Immobiliari s.r.l. impugna la deliberazione n. 265 del 22.6.2010 - con cui la Giunta provinciale ha espresso parere di non compatibilità con il piano territoriale di coordinamento provinciale e valutazione negativa di incidenza ambientale del programma integrato di intervento denominato “Fornace dell’Adda”, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 26.4.2010 - e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dell’8.7.2010 con cui il Comune ha preso atto delle valutazioni espresse dalla Provincia ed ha deliberato di non procedere all’approvazione del p.i.i.

2. Queste le censure dedotte:

I. violazione degli artt. 92, 14 e 13, c. 5, l. Regione Lombardia n. 12/2005;

II. violazione degli artt. 25 e 18, l. Regione Lombardia n. 12/2005; violazione degli artt. 4, 48 e 84 delle n.t.a. del p.t.c.p.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, sviamento;

III. eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto della motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta; sviamento;

IV. eccesso di potere per vizio e difetto di procedura e di istruttoria, difetto di motivazione, falsa ed erronea rappresentazione dei presupposti, contraddittorietà, violazione degli artt. 25 e 18, l. Regione Lombardia n. 12/2005.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Trezzo sull’Adda, chiedendo il rigetto nel merito dell’ricorso.

4. All’udienza pubblica del 19 maggio 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

5. Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame della questione di rito sollevata dall’amministrazione resistente nel corso dell’udienza - relativa all’applicabilità alla controversia del rito abbreviato di cui all’art. 119 cod.proc.amm. ed alla tardività del deposito del ricorso - stante l’infondatezza nel merito del ricorso che va, dunque, respinto.

6. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 92, 14 e 13, c. 5, l. Regione Lombardia n. 12/2005: la Provincia non avrebbe reso il parere entro il termine previsto di quarantacinque giorni, oltre il quale “la valutazione di intende espressa favorevolmente”.

Il motivo è infondato.

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 332 del 24.5.2006, recante “indicazioni per l’attività istruttoria provinciale in ordine alla valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il p.t.c.p. nel periodo transitorio sino all’adeguamento del p.t.c.p. vigente alla l. reg. Lombardia n. 12/2005”, prevede al punto 3.3. che “in caso di documentazione incompleta o non adeguata, accertata in sede di verifica documentale, viene richiesta tempestivamente, per una sola volta, l’integrazione dei documenti. In questo caso i termini si intendono sospesi dalla data di protocollo della richiesta di integrazione e riprendono dalla data di protocollo del ricevimento delle integrazioni documentali richieste”.

La deliberazione consente, dunque, alla Provincia di sospendere il termine previsto dalla legge regionale n. 12/2005 nel caso in cui rilevi la necessità di un’integrazione documentale.

Né – come prospettato dalla difesa della ricorrente nel corso dell’udienza – la sospensione del termine opera unicamente nel caso in cui la Provincia rilevi la carenza della sola documentazione indicata nell’allegato A della deliberazione n. 332 del 24.5.2006: il punto 3.3. prevede la sospensione del termine in caso di incompletezza o all’inadeguatezza della “documentazione”, e, dunque, non solo di quella indicata nell’allegato A. Inoltre, anche il punto 3.2. dispone che quella indicata nell’allegato A è la documentazione tecnico-amministrativa “di norma” necessaria alla valutazione di compatibilità, con ciò lasciando, quindi, aperta la possibilità per la Provincia di chiedere ulteriore documentazione.

Nel caso di specie la Provincia ha ricevuto in data 6.5.2010 la richiesta di valutazione di compatibilità con il piano territoriale di coordinamento provinciale del programma integrato di intervento denominato “Fornace dell’Adda”; in data 18.5.2010 ha chiesto al Comune l’inoltro di ulteriore documentazione (tra cui il parere obbligatorio dell’ente gestore del s.i.c. “Oasi Le Foppe di Trrezzo”), pervenuta al protocollo provinciale l’11.6.2010.

La Giunta Provinciale ha espresso la propria valutazione il 22.6.2010, con la deliberazione n. 265.

Tenendo conto della sospensione dal 18 maggio 2010 all’11 giugno 2010, il termine di quarantacinque giorni previsto dalla l. reg. Lombardia n. 12/2005 è stato, quindi, pienamente rispettato.

7. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del parere espresso dalla Provincia di Milano per violazione degli artt. 25 e 18, l. Regione Lombardia n. 12/2005; violazione degli artt. 4, 48 e 84 delle n.t.a. del p.t.c.p.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, sviamento: a suo avviso, la Provincia non avrebbe potuto dichiarare l’incompatibilità del p.i.i.i rispetto al p.t.c.p. in quanto le disposizioni prese a riferimento non sarebbero vincolanti ed immediatamente prescrittive.

Il motivo è infondato.

Con il provvedimento impugnato, la Provincia di Milano ha espresso una valutazione negativa, circa la compatibilità del p.i.i. con il p.t.c.p., evidenziando una pluralità di criticità con riferimento ad aspetti insediativi (quanto al consumo di suolo e alle funzioni insediabili), paesistici ed ecologici (per l’impatto dell’intervento rispetto agli elementi della rete ecologica e, in generale, nei confronti della compattezza dell’ambito rurale e, quindi, sulla funzionalità ecologica del contesto), di difesa del suolo ed alle acque superficiali.

Così operando la Provincia si è attenuta a quanto previsto dall’art. 22 delle norme di attuazione del p.t.c.p. e dal punto 3 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 332 del 24.5.2006, secondo cui la valutazione di compatibilità è volta alla verifica della coerenza complessiva delle strategie e delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali rispetto agli indirizzi provinciali nonché del recepimento delle disposizioni del p.t.c.p., e consiste, in particolare “nella verifica:

a) delle aree e degli elementi costitutivi delle componenti del sistema paesistico – ambientale e di difesa del suolo, di cui alla successiva Parte II Titolo I;

b) delle condizioni di mobilità e dei relativi requisiti volti ad assicurare l’interrelazione tra lo sviluppo degli insediamenti e le reti infrastrutturali di cui alla successiva Parte II Titolo II;

c) delle condizioni di accessibilità e dei relativi criteri progettuali, di cui ai successivi artt. 81 e 82;

d) dell’assunzione dei criteri per l’ammissibilità di nuove espansioni urbanizzative di cui all’art. 84;

e) dell’assunzione dei valori raccomandati per gli indicatori di sostenibilità di cui all’art. 86” (art. 22 n.d.a.).

La circostanza che le incompatibilità riscontrate dalla Provincia attengano a previsioni del p.t.c.p. dotate di carattere prescrittivo e prevalente rispetto agli atti di pianificazione comunale, o, piuttosto, meramente indicative, non inficia la legittimità della valutazione di non compatibilità del p.i.i. con il p.t.c.p. operata dalla Provincia di Milano.

La legge regionale, nell’attribuire alle prescrizioni del p.t.c.p. carattere prescrittivo solo nei casi di prevalenza previsti dall’art. 18 non limita, invero, la Provincia ad esprimere il proprio avviso con riferimento all’intero p.t.c.p. e, dunque, anche alle previsioni aventi carattere orientativo: la valutazione avviene difatti considerando il p.t.c.p. “nella sua integralità” (punto 4.4. della deliberazione della Giunta Provinciale n. 332 del 24.5.2006) ed è volta, in generale, alla verifica della coerenza complessiva delle strategie e delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali rispetto agli indirizzi provinciali nonché del recepimento delle disposizioni del p.t.c.p. (art. 22 delle n.d.a.).

Di ciò se ne trae conferma anche dall’art. 13, c. 7, l. reg. Lombardia n. 12/2005, secondo cui il Comune provvede all'adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all'articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni “qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo”.

L’incompatibilità con le previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale può dunque essere espressa anche nell’ipotesi di contrasto tra l’atto di pianificazione comunale e disposizioni del p.t.c.p. non aventi carattere prevalente (residuando, in questo caso, in capo all’amministrazione comunale, il potere di discostarsi dalla valutazione operata dalla Provincia).

8. Non possono, poi, trovare accoglimento le censure volte a contestare il merito delle valutazioni operate dalla Provincia.

Una delle criticità rilevate nella relazione istruttoria allegata alla deliberazione della Giunta Provinciale di Milano n. 265 del 22.6.2010 attiene alla incidenza del programma integrato di intervento sul contesto territoriale e paesistico.

La Provincia - dopo aver ricordato l’importante valenza di carattere naturalistico e paesaggistico del contesto, ricadente nelle tavole 3 e 4 del p.t.c.p. - ha, difatti, ritenuto che l’intervento, per la dimensione, tipologia e posizionamento, risulti impattante rispetto agli elementi della rete ecologica e in generale nei confronti della compattezza dell’ambito rurale e, di conseguenza, sulla funzionalità ecologica del contesto.

Ha, inoltre, rilevato la mancata disamina delle osservazioni già formulate dalla Provincia, in sede di procedura di esclusione dalla valutazione ambientale strategica, con riferimento alle ricadute del progetto sul sistema della mobilità e sugli ambiti prossimi al Parco Adda Nord, in particolare sul s.i.c. Le Foppe e sulla rete ecologica, nonché relativamente alla minimizzazione del consumo di suolo, agli impatti percettivi generati dai nuovi interventi e alla congruità, rispetto al contesto territoriale, delle mitigazioni previste.

La ricorrente contesta questa valutazione deducendone la contraddittorietà e la carenza motivazionale, affermando come il programma integrato di intervento interessi solo in maniera superficiale ed indiretta le aree a valenza paesistica indicate dal p.t.c.p. e si preoccupi dell’esigenza di costruire un corridoio ecologico di collegamento tra l’Oasi Le Foppe e le aree agricole poste a sud dell’intervento mediante l’approntamento di una vasta area a verde pubblico, come emergerebbe dagli elaborati e dagli studi allegati al p.i.i. e nello studio di incidenza (doc. 23 e 24).

La ricorrente invoca, inoltre, la valutazione espressa dall’amministrazione comunale allorché, con provvedimento dell’8.3.2010, ha disposto l’esclusione del p.i.i. dalla procedura di valutazione ambientale strategica ed il parere positivo espresso dal Parco Adda Nord con riferimento all’incidenza dell’intervento sull’Oasi Le Foppe.

Il Collegio non condivide quanto affermato dalla ricorrente.

Non risponde a verità che il programma integrato di intervento interessi solo in maniera superficiale ed indiretta le aree a valenza paesistica indicate dal p.t.c.p.: nella stessa documentazione invocata dalla ricorrente viene al contrario confermato il ricadere dell’area in questione nelle tavole 3 “sistema paesistico ambientale” – in particolare, in parte, all’interno degli “ambiti di rilevanza paesistica” e, in parte, all’interno degli “ambiti di rilevanza naturalistica” - e 4 “Rete ecologica” (cfr. doc. 23 della ricorrente, pagg. 23 e 24).

Né la circostanza che il p.i.i. preveda un corridoio ecologico di collegamento tra l’Oasi Le Foppe e le aree agricole poste a sud dell’intervento mediante l’approntamento di un’area a verde pubblico smentisce la valutazione negativa compiuta dalla p.a. dell’impatto del p.i.i. sul contesto paesistico in cui si inserisce (dovuto, per l’amministrazione, non solo al posizionamento ma anche alla dimensione ed alla tipologia dell’intervento) e quindi sulla insufficienza delle misure di mitigazione previste.

Parimenti, non si ravvisano elementi di illegittimità delle valutazioni effettuate dalla Provincia, raffrontandole con il provvedimento dell’8.3.2010, con cui il Comune di Trezzo sull’Adda ha deliberato l’esclusione dalla valutazione ambientale strategica, e con il parere positivo reso dal Parco Adda Nord con la determinazione n. 129 dell’11.6.2010.

A prescindere dalla non identità dei poteri esercitati, si tratta comunque di giudizi che danno applicazione a regole tecnico-specialistiche ontologicamente caratterizzate da una fisiologica ed ineliminabile opinabilità: la diversità delle conclusioni cui sono giunte l’amministrazione comunale ed il Parco Adda Nord non palesa, pertanto, di per sé sola, profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnica-discrezionale compiuta dalla Provincia

Al contrario, il parere reso dal Parco Adda Nord ravvisa nella proposta di attuazione del p.i.i. una pluralità di criticità analoghe a quelle poste dalla Provincia alla base delle valutazioni negative espresse con il provvedimento impugnato.

Il Parco rileva, difatti, che: l’area della Fornace, per la vicinanza al s.i.c., per le attività in previsione di insediamento e per il prevedibile aumento di flusso veicolare sulla SP2, “è ritenuto di potenziale impatto sul s.i.c. Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda, per cui si ritiene necessaria una maggiore cautela nella valutazione della trasformazione proposta e delle singole unità di intervento” e che gli impatti relativi agli interventi esercitano un effetto cumulativo sul territorio prossimo al s.i.c., congiuntamente ad altre trasformazioni autorizzate in variante al p.g.t. del Comune di Trezzo […] che determinano, verso sud, un isolamento degli ambienti agricoli caratteristici della pianura milanese, interrompendo importanti, quanto fragili, connessioni ecologiche di scala locale e provinciale. Infine, il parere rileva che la variante proposta nell’ambito del p.i.i. “determina un’interferenza ed un’interruzione funzionale della rete ecologica provinciale che individua in prossimità dell’area della Fornace un ganglio primario della propria rete, all’interno dei quali il p.t.c.p. indirizza a perseguire obiettivi di valorizzazione e tutela, evitando interventi di edificazione. Analogamente risultano interessati dalle trasformazioni, le zone periurbana ed extraurbana, a prevalente destinazione agricola con presenza di consistenti elementi vegetazionali di supporto alla struttura ecologica per le quali il p.t.c.p. indirizza verso politiche di conservazione e valorizzazione fruitivo – ecologica”.

L’identità delle criticità rilevate dai due enti e le numerose prescrizioni cui il Parco ha condizionato il proprio parere positivo, lungi dall’evidenziare l’illogicità delle valutazioni negative espresse dalla Provincia - sia con riferimento alla compatibilità con il p.t.c.p. che con riferimento all’incidenza ambientale - ne suffragano, al contrario l’attendibilità e, quindi, la piena legittimità.

In particolare, l’ultima osservazione formulata dal Parco avvalora la correttezza di quanto affermato dalla Provincia in ordine alla sussistenza di interferenze con il ganglio primario della rete ecologica provinciale e consente, quindi, di respingere le obiezioni formulate al riguardo dalla ricorrente.

La relazione della Provincia è infine, adeguatamente motivata rappresentando con puntualità le ragioni per le quali il programma integrato di intervento è stato giudicato incompatibile con le previsioni del p.t.c.p. - in particolare, quella concernente l’impatto dell’intervento rispetto agli elementi della rete ecologica provinciale ed alla compattezza dell’ambito rurale - legate all’importanza naturalistica e paesaggistica del contesto in cui si colloca il p.i.i., oltre che alla dimensione e tipologia dell’intervento ed alla inidoneità delle misure di mitigazione previste.

Parimenti, il provvedimento motiva adeguatamente sulle ragioni poste alla base della valutazione di incidenza ambientale negativa; né, come si è visto, si sono rilevati elementi di illogicità che consentano di censurare la legittimità della valutazione tecnico-discrezionale effettuata dall’amministrazione per avere ritenuto, diversamente dal Parco Adda Nord, questi motivi non superabili.

9. Attesa la legittimità della ragione posta dall’amministrazione a giustificazione della valutazione di non compatibilità con il p.t.c.p. legata all’impatto del p.i.i. rispetto agli elementi della rete ecologica e alla compattezza dell’ambito rurale, la fondatezza delle censure proposte avverso le altre ragioni addotte nel provvedimento impugnato, non porterebbe comunque all’annullamento dell’atto.

In presenza di un provvedimento sostenuto da più motivi, ciascuno autonomamente idoneo a darne giustificazione, la giurisprudenza è, difatti, concorde nel ritenere sufficiente che sia verificata la legittimità di uno di essi, per escludere che l’atto possa essere annullato in sede giurisdizionale (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3259).

10. Con l’ultimo motivo la ricorrente censura la delibera del Consiglio Comunale n. 32 dell’8.7.2010 per essersi limitata a prendere atto del parere di non compatibilità espresso dalla Provincia, senza motivarne le ragioni e pur avendo la possibilità di discostarsi da esso, poiché nessuno dei profili di criticità evidenziati dalla Provincia avrebbe carattere prescrittivo e prevalente.

Il motivo è infondato.

Anche ove, in ipotesi, la Provincia avesse posto a base della propria valutazione di incompatibilità con il p.t.c.p. prescrizioni prive di carattere prescrittivo ai sensi dell’art. 18, l. reg. Lombardia n. 12/2005, rientrerebbe, comunque, tra i poteri discrezionali dell’Comune decidere di aderire alla valutazione provinciale, non avendo, lo stesso, alcun obbligo di discostarsene.

Inoltre, il provvedimento impugnato non si limita a esprimere la valutazione di compatibilità del programma integrato di intervento con il p.t.c.p. ma contiene anche la valutazione di incidenza ambientale, resa ai sensi del d.P.R. n. 357/1997, “regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e della l. reg. Lombardia n. 7/2010.

L’art. 5, d.P.R. n. 357/1997, pur non attribuendo alla valutazione negativa di incidenza ambientale forza vincolante, limita alquanto le possibilità per l’amministrazione di discostarsene (dispone, invero, ai commi 9 e 10 che: “Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all' articolo 13.

Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”).

Parimenti, l’articolo 3 della deliberazione della Giunta regionale 7/14106 dell’8 agosto 2003 dispone che “l’approvazione dei piani, per le parti contenenti le previsioni di cui all’art. 1, è condizionata all’esito positivo della valutazione di incidenza espresso a seguito dell’applicazione della procedura di cui all’art. 2, tranne nei casi e con le modalità previsti all’art. 4”, e, cioè, solo allorché sussistano rilevanti motivi di interesse pubblico.

L’adesione alla valutazione di incidenza ambientale negativa espressa dalla Provincia di Milano non necessita pertanto di una particolare motivazione.

In ogni caso, la deliberazione n. 32 dell’8.7.2010 è adeguatamente motivata, avendo l’amministrazione individuato nell’interesse pubblico ad uno sviluppo del tessuto urbanistico e edilizio locale in armonia con la pianificazione provinciale la ragione posta alla base della decisione di conformarsi al parere espresso dalla Provincia; inoltre, affermando di aderire alle valutazioni di non compatibilità con il p.t.c.p. e di incidenza ambientale negativa, il Comune ha fatto proprie tutte le ragioni poste alla base del parere provinciale.

Un onere aggravato di motivazione sarebbe stato, semmai, necessario ove l’amministrazione comunale avesse inteso discostarsi da quanto affermato dal parere espresso dalla Provincia ed avesse, quindi, ritenuto di approvare un programma integrato di intervento nonostante la molteplicità di aspetti di incompatibilità con il piano territoriale di coordinamento provinciale e nonostante la valutazione di incidenza ambientale negativa.

11. Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.

12. Le spese di giudizio, in ragione della complessità della fattispecie, possono, peraltro, essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)