TAR Sicilia (PA) Sez. II n. 2779 del 12 ottobre 2021
Urbanistica.Determinazione degli oneri di urbanizzazione

Non è rinvenibile alcuna ragione, né letterale né logica, per ritenere che gli oneri urbanistici vadano commisurati sulla base dei criteri vigenti al momento di adozione del piano di lottizzazione. Su un piano strettamente letterale, le norme che vengono in rilievo fanno sempre esclusivo riferimento al momento del rilascio del permesso di costruire, mentre una vistosa deroga al principio del tempus regit actum avrebbe richiesto una sua chiara esplicitazione.


Pubblicato il 12/10/2021

N. 02779/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00028/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2013, proposto da
Edilmar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Ardito e Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC risultante nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

contro

Comune di Lascari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Surdi, con domicilio digitale come da PEC risultante nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Maria Letizia Napolitani, Franco Napolitani, Giuseppa Piazza, rappresentati e difesi dall'avvocato Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per il riconoscimento

- del diritto dei ricorrenti a corrispondere gli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione derivanti dal piano di lottizzazione approvato con delibera del C.C. n. 2 del 26.01.2009, sulla base della qualificazione e della regolamentazione vigenti al momento della stipula della convenzione di lottizzazione (19.01.2010);

per l’annullamento, ove occorra:

- della concessione edilizia n. 25 del 19.10.12 rilasciata dal Comune di Lascari alla Edilmar s.r.l., nella parte in cui sono stati quantificati gli oneri relativi alla urbanizzazione ed al costo di costruzione;

- della nota prot. n. 11029 del 9.10.2012, in relazione alla istanza di concessione edilizia prot. n. 9760 del 14.09.2012;

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 10.02.2012, con la quale sono stati approvati per l'anno 2012 gli aggiornamenti degli oneri concessori;

per il risarcimento,

di tutti gli eventuali danni, che dovessero derivare ai ricorrenti in conseguenza dell'illegittimo esercizio dell'azione amministrativa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lascari;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Maria Letizia Napolitani, Franco Napolitani e Giuseppa Piazza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2021 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 11 dicembre 2012, e depositato il successivo 4 gennaio, la società ricorrente ha proposto il presente ricorso con il quale ha formulato le domande indicate in epigrafe volte ad avere riconosciuto il diritto a corrispondere gli oneri urbanistici – relativi a concessioni edilizie che le sono state rilasciate – nella misura derivante dall’applicazione dei criteri di quantificazione vigenti al momento in cui è stato adottato il piano di lottizzazione, che ha previsto il programma edilizio poi realizzato in forza di specifiche concessioni.

Ha anche impugnato gli atti del comune resistente con i quali tali oneri urbanistici sono stati quantificati, secondo i criteri vigenti al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie, nonchè la delibera generale di individuazione dei criteri, contestando, nel merito, sia la loro generale determinazione, che la specifica quantificazione effettuata in relazione alla concessione edilizia rilasciata in favore della ricorrente.

Si è costituito il Comune intimato che, con memoria, ha replicato alle argomentazioni sviluppate in ricorso, chiedendone il rigetto e, all’udienza fissata per la sua discussione, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Appare in primo luogo opportuno chiarire che la presente controversia rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, a norma della lett. f) dell’art. 133 del c.p.a.

Ciò considerato, sostiene parte ricorrente che gli oneri urbanistici sarebbero dovuti essere parametrati in ragione dei criteri vigenti all’atto dell’adozione del piano di lottizzazione in cui rientra l’intervento edilizio per cui è causa, e non di quelli – meno favorevoli per parte ricorrente – vigenti al momento del rilascio delle concessioni edilizie.

La tesi non è condivisibile.

Il contributo per il rilascio di un permesso di costruire è disciplinato dall’art. 16 e segg. Del D.P.R. n. 380 del 2001, peraltro in linea con le previgenti disposizioni di legge.

In forza di tale disposizione normativa sia la quota relativa agli oneri di urbanizzazione, che quella relativa al costo di costruzione, vengono determinate all’atto del rilascio del permesso di costruire sulla base dei parametri stabiliti dal consiglio comunale, a sua volta vincolato dalle tabelle parametriche individuate con atto regionale; è altresì previsto che ogni cinque anni i comuni provvedano ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali.

Ciò posto non è rinvenibile alcuna ragione, né letterale né logica, per ritenere che gli oneri urbanistici vadano commisurati sulla base dei criteri vigenti al momento di adozione del piano di lottizzazione.

Su un piano strettamente letterale, le norme che vengono in rilievo fanno sempre esclusivo riferimento al momento del rilascio del permesso di costruire, mentre una vistosa deroga al principio del tempus regit actum - nel senso sostenuto da parte ricorrente - avrebbe richiesto una sua chiara esplicitazione.

Ma la tesi non regge neanche da un punto di vista logico: il piano di lottizzazione è uno strumento urbanistico attuativo, e non è chiaro perché – diversamente dagli altri strumenti urbanistici normativamente previsti – dovrebbe produrre l’effetto di cristallizzare la quantificazione degli oneri urbanistici dovuti a seguito del rilascio di permessi di costruire, che potrebbero venire richiesti anche a distanza di diversi anni dalla sua adozione.

Inoltre gli oneri di urbanizzazione hanno lo scopo di assicurare all’ente locale la provvista economica necessaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione conseguenti all’intervento edilizio autorizzato; da ciò ne consegue che tali oneri devono essere, il più possibile, adeguati all’effettiva spese che dovrà affrontare il comune, e quindi parametrati ai criteri vigenti al momento del rilascio dei permessi di costruire, momento nel quale sorge l’esigenza di realizzare le opere di urbanizzazione.

La diversa ricostruzione sostenuta da parte ricorrente non è pertanto condivisibile.

Prive di alcun fondamento sono anche le censure genericamente mosse dalla ricorrente avverso i parametri - per la quantificazione degli oneri urbanistici – adottati dal Comune di Lascari.

Invero, come correttamente riportato dalla difesa del Comune intimato, la periodica delibera di adeguamento degli oneri urbanistici deve tenere conto dei parametri stabiliti in sede regionale; conseguentemente, piuttosto che avanzare generiche e vaghe censure, ove la ricorrente avesse voluto compiutamente censurare la delibera adottata sul punto dal Comune resistente, avrebbe dovuto rilevare, e comprovare, il suo eventuale scostamento dai parametri indicati in sede regionale.

Le censure concretamente articolate risultano invece del tutto generiche ed apodittiche e, in quanto tali, non possono che essere respinte.

E’ infine evidente che il calcolo contabile degli oneri urbanistici effettuato dal comune, nella fattispecie per cui è causa, o è corretto (rispetto alla delibera generale di quantificazione di tali oneri) o non lo è, ma non può porsi una questione di adeguata motivazione, proprio in quanto, in ultima analisi, si tratta di un mero computo matematico, e non dell’esercizio di un potere autoritativo; ancora una volta, ove parte ricorrente avesse voluto efficacemente contestare il conteggio effettuato dal Comune resistente avrebbe dovuto – e potuto agevolmente – evidenziare l’eventuale errore di calcolo compiuto dall’amministrazione, e non invocare, semplicisticamente, la mancanza di adeguata motivazione.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore del Comune resistente, in €. 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente, Estensore

Francesco Mulieri, Primo Referendario

Calogero Commandatore, Referendario