TAR Campania (NA) Sez. IV n. 4420 del 28 agosto 2019
Urbanistica.Acquisizione di area ulteriore rispetto a quella di sedime

Mentre per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l’individuazione di un’area ulteriore da acquisire (oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni relative all’estensione) deve essere giustificata con l’esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi che siano destinate ad occupare l’intera zona di terreno che il Comune intende acquisire


Pubblicato il 28/08/2019

N. 04420/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00135/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 135 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Annalisa Orefice, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Cappiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Napoli alla via E. Suarez n. 2/A;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Napoli alla P.zza Municipio - Palazzo San Giacomo;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

1.della disposizione dirigenziale n. 059/A del 15/06/2017, successivamente conosciuta, emessa dal Dirigente del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio con la quale si è disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere asseritamente abusive realizzate in Napoli alla Via U. Maddalena, n.220;

2.di ogni altro atto e provvedimento al predetto antecedente, conseguente o comunque connesso, in particolare della relazione redatta dal Tecnico Antiabusivismo edilizio del 15/06/2016 prot.503364;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

3.della disposizione dirigenziale n. 48/A del 15/02/2018, notificata in data 24/02/2018, emessa dal Dirigente del Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio con la quale si è disposta la rettifica della disposizione dirigenziale di acquisizione n. 59/A, con la quale sono state acquisite gratuitamente al patrimonio comunale le opere presuntivamente abusive realizzate in Napoli alla Via U. Maddalena, n.220;

4.di ogni altro atto e provvedimento al predetto antecedente, conseguente o comunque connesso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso principale notificato in data 15/12/2017 e depositato in data 12/01/2018, parte ricorrente esponeva in fatto:

-di essere comproprietaria con la sorella Tina, in virtù atto di compravendita per notaio Maria Luisa D’Anna, rep. n.85288 del 17/02/2001, di un appezzamento di terreno dell’estensione complessiva di are 34, sito in Napoli alla Via Maddalena n.229, in catasto al NCT, al fg. 36, p.lla 518, sul quale insisteva un capannone industriale in struttura metallica di circa 40,00# x11.50 m x 5,20 m, suddiviso in 4 unità, privo di titolo edilizio abilitativo, realizzato in ampliamento di un precedente manufatto destinato a deposito;

-che, con disposizione dirigenziale n.828 del 22/11/2004, il Responsabile del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Napoli aveva ordinato la demolizione di quanto realizzato;

-che, avverso detta disposizione, era stato presentato ricorso innanzi a questo TAR, il quale aveva definito il giudizio con una sentenza declaratoria di improcedibilità (sentenza n. 1920/17) sul rilievo che l’originario titolo ingiuntivo era da ritenersi assorbito nel successivo ordine di demolizione contenuto, in regime di rinnovo, nel provvedimento n. 333/C del 18/11/2014, emesso dal Comune di Napoli a seguito del contestuale rigetto dell’istanza di sanatoria edilizia straordinaria (cd. condono);

-che, in data 10/12/2004, la ricorrente aveva presentato domanda di sanatoria ai sensi della legge 326/03 citata, per ciascuna delle dette unità, unitamente ai sigg.ri Tramici Giovanna e Orefice Luigi, in qualità, questi ultimi, di fruitori degli immobili de quibus;

-che detta istanza era stata rigettata con provvedimento n.333/C del 18/11/2014, avverso il quale tuttora pendeva gravame dinanzi a questo TAR (ricorso RG 2271/2015);

-che sull’area in questione insisteva, altresì, un rudere di 4,60 m x 10,80 m da cui era stato realizzato un manufatto di mq. 9,80 x 11,50 rialzato dal suolo di 0,60 m e che copriva un’area di 14,00 m x 11,50 m, corrispondente al subalterno 6;

-che anche quest’ultimo manufatto era interessato dal provvedimento di demolizione emesso dal Dirigente del Servizio Antiabusivismo, n. 445 del 12/06/2007 e da conseguente impugnativa dinanzi al TAR (RG n. 6384/07), all’esito della quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuta la sanatoria straordinaria (cd condono), con Disposizione Dirigenziale n. 4457 del 18/03/2008;

-che, però, in data 04/02/2017, cioè ben prima del provvedimento qui impugnato, peraltro malamente notificato al Viale Umberto to Maddalena n. 218 a mani di Festa Giuseppe, laddove la ricorrente risiedeva in Giugliano in Campania alla via Marchesella n. 184/f, essa ricorrente aveva locato (unitamente agli altri immobili) il piazzale (attuale sub 10) alla Società Sogial Rent s.r.l., che, a sua volta aveva sublocato il piazzale alla Locauto Rent che lo utilizzava per lo stazionamento dei veicoli;

-che essa ricorrente aveva presentato domanda di variazione catastale per l’immobile in data 04/10/17;

-che, col provvedimento qui impugnato, il Comune di Napoli aveva acquisito gratuitamente al patrimonio comunale l’intera area per un’estensione di circa mq 3.418,39, laddove gli immobili interessati dal procedimento di condono denegato occupavano una superficie di mq 693,92, vale a dire ben 5 volte superiore a quella degli immobili asseritamente abusivi;

-che, inoltre, nel provvedimento de quo si era proceduto persino all’acquisizione dell’immobile sanato in base alla legislazione condonistica, avendo il provvedimento in contestazione acquisito le aree indicate in NCT fg. 36 p.lla 840 e in NCEU SCA/13 p.lla 840 sub 1-2-3-4--5-6-7-8-9, laddove la sub 1, come era possibile evincere dalla relazione tecnica allegata, riguardava tutta l’area esterna pertinenziale, interessando di fatto l’intera estensione superficiaria;

Tanto premesso in fatto, parte ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:

I.Violazione delle norme sulla notifica degli atti amministrativi (artt. 138,139, 140, 141, 142 e 143 cpc.; art. 10 L. 3 agosto 1999 n. 265) - Violazione delle norme costituzionali in tema di difesa giudiziale – Nullità - Nullità derivata - Inesistenza del potere esercitato – Straripamento in quanto la notifica del provvedimento impugnato sarebbe stata affetta da nullità perché eseguita a mani di un soggetto non abilitato a ricevere e in luogo diverso dalla residenza della ricorrente;

II.Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, co. 2 e 3, del T.U. 6/6/2001 n. 380 e ss. mm. ed ii. - Violazione del giusto procedimento (art. 7 L. 241/90 e ss. mm. ed ii.) - Violazione dell’art. 97 Cost. -Eccesso di potere per assoluta inesistenza e travisamento dei presupposti – Nullità - Inesistenza del potere esercitato – Straripamento - Mancata ponderazione sostanziale della situazione contemplata - Difetto di istruttoria - Difetto assoluto di motivazione - Contraddittorietà con i precedenti – Abnormità – Sviamento – Apoditticità - Illogicità ed ingiustizia manifesta – Perplessità - Illegittimità derivata in quanto il provvedimento riguarderebbe anche manufatti non oggetto della previa ingiunzione a demolire;

III.Violazione di legge e del giusto procedimento (art. 1 e 3 L. 241/90 e ss. mm. ed ii.) -Violazione dell’art. 97 Cost. e delle norme che regolano l’azione amministrativa nonché della Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi del Ministro della Funzione Pubblica dello 08.05.2002 - Violazione dei principi del Diritto Comunitario - Difetto assoluto di motivazione – Genericità – Sviamento – Apoditticità – Perplessità – Irragionevolezza – Illogicità - Ingiustizia manifesta in quanto il provvedimento, riguardando una superficie maggiore dell’area di sedime, sarebbe sproporzionato e privo di giustificazione;

IV.Violazione di legge (art. 31 T.U. 6/6/2001 n. 380 e ss. mm. ii.) e del giusto procedimento (art. 3, 7 e ss. L. 241/90 e ss. mm. ii.) – Genericità -Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto - Inesistenza del potere esercitato – Straripamento - Difetto assoluto di motivazione –Sviamento – Apoditticità – Abnormità – Irragionevolezza – Incongruità – Illogicità – Ingiustizia manifesta in quanto il provvedimento riguarderebbe ingiustificatamente l’intera proprietà della ricorrente e riguarderebbe anche il manufatto oggetto di sanatoria;

V.Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, co. 2 e 3, del T.U. 6/6/2001 n. 380 e ss. mm. ed ii. - Violazione del giusto procedimento (art. 7 e ss. L. 241/90 e ss. mm. ii.) - Eccesso di potere per assoluta inesistenza e travisamento dei presupposti – Nullità - Inesistenza del potere esercitato –Straripamento - Mancata ponderazione sostanziale della situazione contemplata - Difetto di istruttoria - Difetto assoluto di motivazione - Contraddittorietà con i precedenti – Abnormità – Sviamento – Apoditticità - Illogicità ed Ingiustizia Manifesta – Perplessità - Illegittimità derivata in quanto il provvedimento impugnato sarebbe abnorme nella parte in cui avrebbe ad oggetto anche un immobile sanato ex post in via straordinaria.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data e depositato in data 25705/2018, la ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn. 3 e 4 dell’epigrafe, articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, evidenziando in particolare la mancata notifica dell’atto all’altro soggetto comproprietario e la genericità del contenuto del provvedimento.

Si costituiva in resistenza il Comune di Napoli.

Con ordinanza del 20 giugno 2018 n.918 la causa passava in decisione.

All’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2018, la causa passava in decisione.

DIRITTO

In limine litis il Collegio osserva – come peraltro puntualmente eccepito dalla difesa del Comune di Napoli – che il ricorso per motivi aggiunti avverso la disposizione dirigenziale n. 48/A del 15/02/2018 recante rettifica della disposizione dirigenziale di acquisizione n. 59/A, a sua volta avente ad oggetto l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune delle opere realizzate asseritamente sine titulo in Napoli alla Via U. Maddalena, n.220, va dichiarato inammissibile poiché, con esso, l’istante ha gravato un provvedimento privo di attitudine lesiva in quanto diretto a rettificare, limitandolo proprio nel senso auspicato da parte ricorrente, il contenuto dispositivo della d.d. n. 59/A de 2018, impugnata con ricorso principale.

Al riguardo, mette conto di rilevare come la stessa difesa attorea, sebbene in una nota depositata in data 18/06/2019, dopo il passaggio in decisione della causa, e diretta a chiedere l’annullamento dell’invito a pagare il contributo unificato per la proposizione del ricorso per motivi aggiunti (prot. n.01160/2018 del 20/07/2018), abbia escluso che il provvedimento n. 48/A del 2018 sia un “nuovo” provvedimento “trattandosi di mera rettifica del precedente impugnato”.

Il rilievo appena svolto, se da un lato - come enunciato in precedenza - conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, dall’altro consente anche di ritenere circoscritto il thema decidendum del ricorso principale alle censure che non investono il provvedimento impugnato nella parte relativa al cespite per il quale è stato rilasciato nel 2008 il titolo edilizio in sanatoria (d.d. n.4457 del 18/03/2008), di tal che vanno considerate inammissibili le censure di cui al quinto motivo e, in parte, di cui al quarto motivo di ricorso principale perché inerenti, appunto, l’immobile oggetto di sanatoria.

Venendo ora all’esame delle restanti doglianze prospettate nel ricorso principale, il Collegio osserva che:

-va disattesa la prima censura, con la quale la ricorrente lamenta l’invalidità della notifica dell’atto impugnato in quanto eseguita in luogo diverso da quello di residenza della ricorrente e a mani di soggetto non abilitato a ricevere le notifiche; al riguardo può rilevarsi che la notificazione dell’atto, avvenuta a mani del medesimo soggetto qualificatosi, nella relata di notifica diretta ad Orefice Tina, marito convivente di quest’ultima e, dunque, cognato della ricorrente Orefice Annalisa (cfr. relate di notifica in atti, nella produzione del Comune di Napoli del 18/01/2018), non ha impedito alla ricorrente di proporre tempestiva impugnazione avverso l’atto di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, circostanza che preclude la possibilità di eccepire la nullità della notificazione (la quale, peraltro, attiene all’efficacia dell’atto e non alla sua validità), atteso l’avvenuto raggiungimento dello scopo dell’attività notificatoria: “il principio dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo al quale l'atto è preordinato ne sana la nullità, trova applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi, per cui, in una prospettiva di funzionalità del sistema, la non corretta notifica dell'atto lesivo non incide sulla legittimità dello stesso ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare. Un eventuale vizio della notificazione del provvedimento lesivo si traduce in una mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, il quale dimostra di avere raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell'atto che è l'unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare” (TAR Napoli, sez. IV, 24/01/2017 n.467);

-sono fondate le censure di cui al secondo e terzo motivo di ricorso che, per la loro connessione (consistendo l’una, la terza, lo sviluppo e l’approfondimento della precedente), possono essere esaminate congiuntamente; come già osservato in sede di delibazione della domanda cautelare (ordinanza cautelare n.918/2018), il provvedimento acquisitivo impugnato con il ricorso principale è inficiato dal vizio della omessa motivazione in merito all’acquisizione al patrimonio comunale di aree ulteriori rispetto a quella di sedime (finendo, di fatto, secondo la prospettazione difensiva attorea, con l’acquisire l’intera area in comproprietà della ricorrente: cfr. dispositivo dell’atto impugnato), dal momento che, mentre per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l’individuazione di un’area ulteriore da acquisire (oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni relative all’estensione) deve essere giustificata con l’esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi che siano destinate ad occupare l’intera zona di terreno che il Comune intende acquisire (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 08/10/2018, n.9799; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 05/01/2018, n.84; Id, Sez. VIII, 28 agosto 2017, n. 4124, Id, 24 marzo 2016, n. 1549, Id., sezione VII, 4 aprile 2014, n. 1969).

Orbene, nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso principale si limita all’enunciazione dei dati catastali dell’area acquisita, senza alcuna indicazione della sua estensione complessiva, tant’è che se, da un lato, la difesa del ricorrente lamenta l’acquisizione totalitaria della proprietà, dall’altro questa affermazione è contestata, ma in modo del tutto generico e senza offerta di alcun dato oggettivo a contrasto, dalla difesa dell’Ente. Né – e il rilievo ne sancisce la inequivoca illegittimità – il provvedimento acquisitivo si premura di specificare in motivazione i parametri applicati e di esternare le ragioni per le quali giunge alla determinazione della superficie da acquisire (Cons. Stato, sez. Vi, 20/07/2018, n.4418). Ai sensi dell'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, l'area ulteriore rispetto a quella sedime può essere acquisita solo se necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, in base alle prescrizioni urbanistiche vigenti. Infatti, mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo che si verifica ope legis a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, rende superflua ogni motivazione sul punto oltre alla semplice identificazione dell'abuso, l'individuazione dell'area ulteriore va invece specificatamente motivata, volta per volta, con l'esplicitazione delle modalità di delimitazione della stessa, proprio perché il legislatore non ha predeterminato, se non nel massimo, l'ulteriore area acquisibile, ma ha indicato un criterio per determinarla rapportato alla normativa urbanistica rilevante nel singolo caso; viene, dunque, delineato un procedimento di determinazione della c.d. pertinenza urbanistica da condurre di volta in volta sulla base di criteri di individuazione che tengano conto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni urbanistiche “per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 04/01/2018, n.47; Cons. St., sez. VI, 5 aprile 2013 n. 1881; id., sez. V, 17 giugno 2014 n. 3097).

Il ricorso va, pertanto, accolto in parte con conseguente annullamento del provvedimento acquisitivo, impugnato con il ricorso principale limitatamente, alla parte in cui con esso si dispone l’acquisizione al patrimonio del Comune di Napoli di aree ulteriori rispetto all’area di sedime., senza dar conto alcun delle ragioni di tale ulteriore acquisizione e, quindi, della sproporzione della stessa rispetto all’effettiva consistenza dell’opus illecitamente realizzato e oggetto di procedimento sanzionatorio.

Quanto al regolamento delle spese di giudizio, avuto riguardo all’esito della controversia, sussistono giusti motivi di equità per compensarle in ragione della metà, ponendo l’altra metà, liquidata nella misura indicata in dispositivo, a carico del Comune di Napoli e a favore della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a)accoglie in parte il ricorso principale, nei sensi precisati in motivazione;

b)dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;

c)compensa le spese di giudizio in misura della metà, ponendo la residua metà di ammontare pari a €.1.500,00# (millecinquecento/00) a carico del Comune di Napoli, che è quindi condannato al rimborso della predetta cifra, in favore della ricorrente, oltre IVA e CPA se dovute, oltre che dell’ammontare versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere