Nuova pagina 3

Distanze nella collocazione di apiari: Validità delle prescrizioni anche su mulattiere e strade di campagna. (Giudice di Pace di Anagni, sentenza n. 144/05)

Nota a cura del dott. Dario Simonelli

Nuova pagina 2

Nel rispetto degli adempimenti necessari alla collocazione di apiari, con specifico riferimento alla distanza prevista di 40 metri dalle strade e all’altezza richiesta per le reti di cinta, non può rilevare, quale esimente la responsabilità per mancato rispetto di tali limiti, la circostanza che la stessa sia una mulattiera frequentata esclusivamente dall’apicoltore, dai suoi familiari e dai soli confinati o vicini.

Il principio espresso dal Giudice di Pace di Anagni (Fr), segue un ricorso avverso ordinanza ingiunzione presentato da un apicoltore del luogo che, ritenendo inesistente il vincolo normativo in quanto la mulattiera non sarebbe rientrata nell’ambito della disciplina vigente ai tempi della violazione, agiva per l’annullamento del provvedimento.

Il Giudicante, ha di converso rigettato il ricorso, condividendo le argomentazioni difensive dell’Ente resistente che, individuando nella disciplina volta a regolamentare l’apposizioni di distanze dalle strade per la costruzioni di apiari , l’intento del legislatore di tutelare la sicurezza di tutti i consociati, compresi confinanti e vicini, nonché l’incolumità di chiunque e a qualunque titolo potesse trovarsi nelle vicinanze, vedeva accolte le proprie argomentazioni.

La Legge Regionale 75/88, vigente ai tempi della violazione, ha volutamente non classificato la tipologia delle strade proprio per ricomprendervi ogni via libera al transito di chiunque e, come nel caso, equiparata ipso iure ad una strada normale (basti pensare a cosa accadrebbe se per l’applicazione di ciascuna norma si dovesse esplicitamente enunciare tutte le singole specie di strade esistenti nel dizionario giuridico).

Il dettato normativo che qui interessa, chiarisce che per strada deve intendersi anche quella a fondo naturale o stabilizzato ed include nella sua nozione il sentiero o mulattiera o tratturo che è appunto una strada a fondo naturale formatasi a seguito del passaggio pedonale o animale ai sensi dell’art. 3 del C.d.S.

La legislazione secondaria di cui si tratta, che non potrebbe comunque per tale suo carattere superare i limiti di quella Regionale, deve essere interpretata anzitutto in coerenza con la prima.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Anagni

Nella persona della dott.ssa Miranda Giacoletti

Nella causa civile iscritta al n. 292/04 RAC

TRA

PXXXX MXXXXXXXXX, residente in Anagni alla via XXXXXXX XXXXX XXX XXXXX X X, elett.te domiciliato presso lo studio degli avv. ti Athos e Carla Russo dai quali è rappresentato e difeso in virtù di delega in calce al presente ricorso.

opponente

E

Comune di Anagni in persona del Sindaco p.t. rapp.to e difeso dall’Avv. Fulvio De Santis e dal Dott. Dario Simonelli, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Frosinone, via G.B. Grappelli giusta delega a margine dell’atto di costituzione passiva.

Opposto

SENTENZA

OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione del 08/10/2004 prot. 16691 elevato dai VV:UU del Comune di Anagni.

Conclusione come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il giorno 29/10/04, l’opponente proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe chiedendo l’annullamento della stessa. Con ordinanza del 04/11/04 depositata in pari data, il Giudice fissava udienza di comparizione al 17/02/05 ordinando al Comune di Anagni di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento della violazione.

All’udienza del 17/02/05 compariva per il ricorrente l’avv. Carla Russo la quale si riportava al proprio ricorso introduttivo chiedendone l’integrale accoglimento. Per il Comune di Anagni era presente l’Avv. Fulvio De Santis, assistito dal Dott. Dario Simonelli, il quale, respingendo le motivazioni di parte ricorrente, si riportava al proprio atto di costituzione in giudizio. Entrambi i procuratori chiedevano l’articolazione dei mezzi istruttori e cioè, ammettersi l’escussione dei testi indicati sulle circostanze richieste e, pertanto, all’udienza del 17/03/05 si dava inizio alle prove testimoniali ammesse sui capitoli di prova precedentemente indicati. Esaurite, nelle successive udienze, tali prove la causa veniva rinviata al 29/09/05 per la discussione ed, in tal data, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione così formulata non merita accoglimento.

Il verbale n. 31-01-C elevato dai VV UU del Comune di Anagni in data 05/06/2001 evidenziava l’esistenza di un apiario composto da 35 alveari posti ad una distanza di m. 20 dalla strada vicinale XXXXX XXXXXXXX, distanza inferiore a quella prevista dalla legge (m. 40) e l’omissione di tale attività alle autorità competenti. Tale violazione veniva confermata da un ulteriore accertamento avvenuto il 09/06/2001 e ribadito in sede di giudizio dai verbalizzanti escussi in qualità di testi (Brig. Fuselli Giuseppe e Ag. Scelto Olevano Anna Maria) i quali dichiaravano che, al momento del sopralluogo, non esisteva alcuna rete come asserito invece dal ricorrente, e che la siepe di separazione dalla strada era costituita da vegetazione spontanea che, all’epoca, non raggiungeva l’altezza prevista di m. 20, rivelandosi, quindi, del tutto idonea allo scopo.

Per quanto attiene, poi, all’avvenuta denuncia del ricorrente al Sindaco del Comune di Anagni, malgrado controlli effettuati non risulta esistente e, pertanto, non può essere accolta la tesi di smarrimento in quanto, nelle mani dell’opponente, non risulta la prova di un positivo recapito ma, al contrario, nei verbali viene riportato il diniego del XXXXX di esibire tale documentazione. Per quanto riguarda, poi, la circostanza che, a detta del ricorrente, la strada in questione verrebbe percorsa solo dai proprietari e dai familiari, questo Giudicante condivide le argomentazioni di parte opposta e cioè che il Legislatore tende a tutelare tutti i consociati, compresi confinati e vicini, per l’incolumità di chiunque possa trovarsi nelle vicinanze, richiamando sia l’art. 3 del C.d.S. sia la sentenza n. 2479/02 della Cassazione Civile.

Per la complessità della causa in questione, motivi di opportunità consigliano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Anagni nella persona della dott.ssa Mirando Giacoletti pronunciando sul ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione dell’8/10/04 numero di protocollo 16691 a carico di XXXXX XXXXXXXXXX così decide:

a) Respinge il ricorso e per l’effetto convalida la predetta ordinanza ingiunzione a carico di XXXXX XXXXXXXXXX.

b) Compensa le spese di lite.

Anagni, lì 13.10.2005

Il Giudice di Pace