Cass. Sez. III n. 11850 del 13 marzo 2013 (cc. 7 feb. 2013)
Pres. Squassoni Est. Lombardi Ric. PM in proc. Valerio ed altro
Beni Ambientali. Tolleranza misure progettuali e reato paesaggistico

Ai sensi dell'art. 22, comma 6, del DPR n. 380/2001 qualsiasi tipo di intervento edilizio previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo, e quindi anche quelli di minore impatti; che riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientaie, è subordinato ai preventivo rilascio dei parere o della autorizzazione richiesti daile corrispondenti previsioni normative. Pertanto, il limite di tolleranza del 2% rispetto alle misure progettuali previsto dall'art. 34, comma 2-ter, del DPR n. 380/2001 è destinato ad operare solo con riferimento alla normativa edilizia, ma non esime l’interessato dall'obbligo di munirsi del prescritto nulla osta dell'autorità competente per la tutela dei vincolo con riferimento alle difformità che intende realizzare, configurandosi in mancanza il reato di cui all'art. 181 del D. Lgs n. 42/2004.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 07/02/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 303
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 30764/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso;
nel procedimento nei confronti di:
Valerio Anna Maria, nata a Ferrazzano il 06/07/1950;
Albino Giancarlo, nato a Campobasso il 28/07/1947;
avverso l'ordinanza in data 12/06/2012 del Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso chiedendo L'annullamento dell'ordinanza con rinvio;
udito per gli imputati l'avv. Neri Claudio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Campobasso, in accoglimento dell'appello proposto da Valerio Anna Maria e Albino Giancarlo avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 07/03/2012, ha revocato il decreto di sequestro preventivo di un fabbricato ubicato in Terrazzano, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. Il Tribunale della libertà ha escluso l'esistenza di elementi di certezza in ordine all'innalzamento dell'altezza dell'edificio preesistente e, in ogni caso, ha affermato che la sopraelevazione rientrerebbe nel margine di tollerabilità prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, u.c., con la conseguente insussistenza della fattispecie costituente reato. In ordine alle altre difformità contestate l'ordinanza ha affermato che sia i pannelli fotovoltaici che le finestre costituiscono opere ormai completate e, con riferimento alle finestre, che le aperture sulla facciata sono quelle stesse che risultavano preesistenti, sia pure rifinite con un arco che inizialmente non vi era. Quanto al capo G) dell'imputazione si è osservato che in esso non risulta specificata la condotta lesiva.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Campobasso che la denuncia per inosservanza ed erronea applicazione di norme di diritto e vizi di motivazione. La pubblica accusa, dopo aver riportato la richiesta di sequestro preventivo, cui risulta allegata una relazione di consulenza tecnica fatta espletare dallo stesso P.M., denuncia in primo luogo la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, comma 2-ter. Si deduce in sintesi, che l'indice di tolleranza previsto dalla disposizione citata nella realizzazione delle costruzioni non può applicarsi alla edilizia soggetta a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, nel cui novero rientrano gli interventi sull'immobile di cui si tratta, ubicato nel centro storico del Comune di Terrazzano, essendo ogni modificazione soggetta al parere dell'amministrazione competente per la tutela del vincolo. Si denuncia, poi, l'errata applicazione dell'indice di tolleranza del 2% previsto dalla norma, emergendo dall'elaborato del consulente tecnico che la sopraelevazione dell'edificio risulta di molto superiore al limite citato. Sempre sulla base delle risultanze della consulenza tecnica si deduce che, per effetto dello spostamento in altezza dei solai, vi è stato un analogo spostamento delle aperture in contrasto con le prescrizioni del nulla osta paesaggistico. Analoghi rilievi vengono formulati con riferimento alla installazione sulla copertura di un impianto fotovoltaico. Quanto alla imputazione per violazione della normativa antisismica (capo G) si riportano le conclusioni della predetta consulenza, dalle quali si evince che l'intervento di ristrutturazione ha determinato un peggioramento della sicurezza dell'edificio in caso di sisma, con la conseguenza che lo stesso non è collaudabile, ne' abitabile. Si deduce, infine, la suscettibilità di sequestro dell'immobile anche nell'ipotesi che lo stesso risulti ultimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 6, qualsiasi tipo di intervento edilizio previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo, e quindi anche quelli di minore impatti) che riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinato al preventivo rilascio del parere o della autorizzazione richiesti dalle corrispondenti previsioni normative. Pertanto, il limite di tolleranza del 2% rispetto alle misure progettuali previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, comma 2- ter, è destinato ad operare solo con riferimento alla normativa edilizia, ma non esime l'interessato dall'obbligo di munirsi del prescritto nulla osta dell'autorità competente per la tutela del vincolo con riferimento alle difformità che intende realizzare, configurandosi in mancanza il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Sul punto deve anche tenersi conto della fluidità della contestazione nella fase delle indagini preliminari con la conseguenza che il Tribunale del riesame deve valutare le eventuali violazioni di legge configurabili sulla base delle risultanze processuali, anche se non confluite ancora in una specifica contestazione nel capo di imputazione concernente la citata fattispecie di reato.
Quanto alla sopraelevazione dell'edificio l'affermazione dell'ordinanza circa una ritenuta carenza di prove sul punto appare in contrasto con le diverse conclusioni dell'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva confermato il decreto di sequestro, nonché del tutto generica, fondata su una valutazione empirica a fronte delle risultanze di rilievi tecnici, la cui compiuta valutazione, se necessariamente demandata alla sede di merito, non può portare alla esclusione, in sede cautelare, della esistenza del fumus del reato sulla base degli elementi addotti dalla pubblica accusa. Analoghe considerazioni riguardano la valutazione della conformità delle aperture alla situazione preesistente.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, per i quali non è previsto il rilascio di alcuna l'autorizzazione, si applica al sensi del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 5, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 158 la disciplina di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 22 e 23 e, quindi, la installazione di tali impianti deve essere necessariamente preceduta dalla autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela dell'eventuale vincolo ai sensi del cit. art. 22, comma 6.
Con riferimento, infine, alla contestazione riguardante la violazione della normativa antisismica il Tribunale avrebbe dovuto tener conto delle risultanze delle indagini e non considerare solo la formulazione dell'imputazione, considerato il già menzionato carattere necessariamente provvisorio della stessa. La valutazione afferente alla ultimazione dei lavori, che peraltro risulterebbe dalla stessa ordinanza solo parziale, deve essere effettuata tenendo conto della lesioni degli interessi protetti dalle varie normative, con particolare riferimento a quelli inerenti alla tutela paesaggistica-ambientale, al carico urbanistico e alla sicurezza degli edifici.
L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto degli enunciati principi di diritto.

P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2013