La novella normativa in tema di case mobili e permesso di costruire.
(commento alle modifiche introdotte all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 dall’art. 10-ter del D.L. n. 47/2014 così come introdotto dalla Legge n. 80/2014)

di Massimo GRISANTI

L’art. 10-ter del D.L. 28/3/2014, n. 47, nel testo introdotto dalla Legge di conversione 23/5/2014, n. 80, ha così modificato l’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, disponendo che sono interventi di nuova costruzione, e pertanto soggetti a permesso di costruire, “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti”.

 

Non tutte le ciambelle riescono con il buco!

 

Non solo la novella normativa è ininfluente sui procedimenti amministrativi e penali in corso relativi al fenomeno dell’installazione apparentemente temporanea delle case mobili e roulotte, ma addirittura ha finito per rendere più stringente il concetto di nuova costruzione.

 

Infatti, non è venuto meno il requisito essenziale e cioè che l’installazione di siffatti manufatti leggeri o strutture mobili sia diretto a soddisfare esigenze (da non confondersi con desideri) temporanee dell’utilizzatore.

 

Per di più, tale installazione da parte di coloro che ne hanno necessità – al fine di non configurarsi come “nuova costruzione” e quindi essere assoggettata al rispetto della disciplina urbanistica – deve avvenire esclusivamente entro strutture ricettive all’aperto.

 

In definitiva, nel caso in cui una persona viene sfrattata da casa (oppure per disgrazia l’immobile diventa inagibile o viene distrutto – si pensi al terremoto) ed ha intenzione di soddisfare il bisogno primario di un tetto, nel caso in cui pensi di ripiegare su tali manufatti o strutture mobili si cerchi preventivamente ospitalità in una struttura ricettiva all’aperto perché altrimenti oltre al danno ci sarà pure la beffa di un procedimento penale a proprio carico.

Che si sia pensato ad un business in previsione o in conseguenza delle emergenze ?

Vuoi vedere che vi sarà un proliferare di mutamenti di destinazione d’uso urbanistica di terreni in strutture ricettive all’aperto in relazione agli obbligatori piani di protezione civile ?

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Scritto il 28/05/2014