In tema di documentazione fotografica  e  condono edilizio: requisito essenziale con la presentazione della istanza di condono edilizio

di Mauro FEDERICI

Il presente articolo tratta dell’ipotesi di omesso deposito della “documentazione fotografica” unitamente alla richiesta di condono edilizio, e per questa ipotesi nei tre tempi di decadenza delle domande, afferenti ai c.d. “tre condoni edilizi” del tempo.

La legge 47/1985 (nota anche in parte qua “primo condono edilizio”) all’articolo 35 comma 3, lett. a) e b) obbliga, a pena di improcedibilità delle domande, di allegare alle domande di condono edilizio presentate presso il Comune, quanto segue (recita articolo di legge: “..alla domanda devono essere allegati”) , unitamente ai modelli 47/85 e al versamento oblazione, sia:

  1. Una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione in sanatoria .

  2. Una apposita dichiarazione, corredata da DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi.

Ebbene di quanto imposto dalla Legge e dal legislatore per la procedibilità delle domande di condono, se non esiste nulla negli stampati/modelli delle domande, queste sono improcedibili. Al tempo (primo condono, ma vale anche per secondo condono e terzo condono coi relativi modelli) si usavano (L. 47/1985) i modelli 47/85-A,B,C,D, a seconda del tipo di abuso, ed il richiedente nell’ultima facciata dello stampato preformato, indicava gli allegati alla domanda di condono edilizio, prima dell’apposizione della sua firma.

Infatti nel modello 47/85, che era una precisa domanda, andava riporta nel riquadro in basso in ultima facciata, prima della firma a data da parte del richiedente, quali erano gli allegati imprescindibili da depositare con la richiesta in Comune ed anche sulla copia del Ministero LLPP. (onere di trasmettere a carico del Comune).

La ratio è collegata al fatto che i condoni edilizi dei tre tempi hanno ognuno un “dies a quo” di completamento lavori abusi, per cui le foto da allegarsi, per previsione di legge con la domanda, non solo sono la prova del completamento dell’abuso, ma sono per la datazione con il protocollo con la domanda, la prova visiva dell’abuso in un arco di tempo molto ristretto tra data ultimazione abuso e la data di prescrizione di poter depositare le domande.

Un esempio chiarirà meglio.

La prima legge sul condono (legge 47/1985) prevedeva opere abusive condonabili se completate entro il 01 ottobre 1983.

Il termine delle domande della prima legge fu prorogato fino al 30/06/1987, dopo di che il primo condono edilizio cessò di permettere le richieste. Ebbene è chiaro che la “documentazione fotografica” prevista dal legislatore per esempio domande del 1986 doveva essere depositata e protocollata con il protocollo della domanda stessa, per essere una prova quanto più vicina al 01/10/1983.

Pertanto le istanze prive della dovuta “documentazione fotografica” protocollata nella stessa data della domanda, foto non certo depositabili molti anni dopo dalla domanda, RENDONO INVALIDA LA DOMANDA CHE DIVENTA IMPROCEDIBILE E QUINDI IL COMUNE DEVE DENEGARE IL CONDONO ED IMPORRE LA DEMOLZIONE COATTIVA DELL’ABUSO.

Nel caso che, in quanto improvvidamente avvenuto, il Comune abbia eluso la Legge, acquisito foto assenti ex ante e prodotte molto tempo dopo, fosse anche con specifica richiesta (illegittima) comunale e poi venne rilasciata la concessione edilizia condonistica, il Comune ha emesso un ATTO ILLEGITTIMO e deve procedere al suo annullamento in autotutela.

Il dirigente comunale che sia notiziato di tale illegittimità, deve provvedere all’annullamento della rilasciata concessione edilizia in sanatoria (CES), priva del requisito, senza indugi di sorta essendone gravato per legge.

Si rammenta che essendo la “legge sul condono edilizio” una lex specialis questa non ammette deroghe o interpretazioni soggettive, dovendo essere applicata nella sua integralità e rigorosità.

In giurisprudenza si è osservato (TAR Salerno n. 2461/2022) che la domanda di sanatoria condonistica deve essere conforme al relativo “ modello legale” e, quindi, sia in grado di comprovare che ricorrano tutte le condizioni previste per il suo accoglimento e sussista la completezza della documentazione richiesta a suo corredo, in quanto la mancanza di talune di esse impedisce in radice che possa avviarsi (e concludersi) il procedimento di condono edilizio.

Diversamente opinando, senza annullamento in autotutela il dirigente comunale potrebbe incorrere in reato di abuso d’ufficio (art 323 codice penale), e sul punto trancianti recenti sentenze di cassazione penale, sez. VI, n. 13139/2022 e sezione III, n. 30586/2022, relative al Testo Unico Edilizia .

Quando il richiedente non abbia riportato nel riquadro (modelli 47/87) alcun allegato afferente alla “documentazione fotografica” e non esista la documentazione fotografica allegata alla domanda di condono edilizio, le domanda di condono edilizio era ed è inammissibili, per violazione di legge.

Le domande sugli stampati prive dei documenti ope legis da allegarsi, rendono le domande stesse inammissibili e cioè come non procedibili a nulla rilavando che il Comune abbia poi (illegittimamente) rilasciato la CES molti anni dopo la domanda, avendo poi per giunta il Comune richiesto molti anni dopo la presentazione di documentazione fotografica, assente al momento della domanda.

La CES rilasciata in tal senso è inesistente come mai emessa; trattasi di CES che certo non legalizza quanto di ILLEGITTIMO ab origine dalle domande depositate al Comune, in quanto prive di documentazione fotografica, domande quindi irricevibili perché prive della prescritta “documentazione fotografica”.

La giurisprudenza si è sempre espressa in senso convergente nell’affermare che senza le foto ab origine allegate alla domanda di condono edilizio, e ivi indicate, questo fatto rende inammissibile l’ istruttoria comunale, cioè sono domande di condono edilizio “ tamquam non esset ”. (da ultimo vedi sentenza Consiglio di Stato n. 1958/2022).

In dottrina vedasi anche articolo di Carlo Pagliai dal titolo “Condono edilizio, rischio diniego senza fotografie allegate alla domanda” nel sito “studiotecnicopagliai.it” del 18/03/2022.

Ancora di recente si è espresso il TAR Salerno (sentenze nn. 1750/2022 e 2161/2022).

In particolare sulla scia di pregressa giurisprudenza la sentenza TAR Salerno n. 1750/2022 riafferma che allegata alla domanda di condono edilizio, doveva allegarsi “una apposita dichiarazione, CORREDATA DA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi (alla domanda)”.

Peraltro al tempo prima della decadenza del termine primo condono edilizio nella data del 30/06/1987, era stata già stata emanata la Circolare Ministero LL.PPP. n. 3357/25 del 30/07/1985 (capitolo 9.1) che riaffermava il principio per cui senza documentazione fotografica allegata, nei termini, con la domanda di condono edilizio, la domanda stessa era ed è inammissibile, cioè improcedibile.

Ed ancora l’obbligo della presentazione della documentazione fotografica con la domanda di condono edilizio, pena la irricevibilità della richiesta, è prevista anche da pregressa giurisprudenza come da CdS n. 3666/2015, e TAR Veneto 1328/2013.

Infatti, come rammentato, essendo la legge sul condono una norma speciale, non è prevista una valutazione analogica o estensiva, essendo gli obblighi dettati a monte della domanda di condono, non modificabili, anzi tassativi ed inderogabili.

Pertanto appare indubitabile che non era né è consentito presentare le foto degli abusi di cui alla richiesta iniziale di condono edilizio, come foto da allegarsi molto tempo dopo, in quanto, tra altro, nel contempo potrebbero essersi modificate le situazioni sul posto. Proprio per dimostrare la ammissibilità delle domande di condono edilizio, la legge imponeva ed impone anche nei due condoni susseguitisi dopo il 1985 (primo condono) di cui art. 39 legge 724/1994 (secondo condono) e legge 326/2003 (terzo condono), che le foto degli abusi a riprova e supporto dello stato degli abusi condonandi, vadano depositate unitamente alla domanda di condono, pena la sua improcedibilità

Non sono quindi ammissibili le fotografie quando siano prodotte in tempi successivi alla data della domanda condonistica.

Tanto per senso etico e deontologico.

Ancona 02 novembre 2022 Ing. Mauro Federici