TAR Campania (NA) Sez. III n.898 del 12 febbraio 2018
Urbanistica.Demolizione di opere abusive in zona vincolata

Laddove i lavori eseguiti senza titolo ricadano in una zona assoggettata a vincolo paesaggistico, la misura ripristinatoria – statuita dall’art. 27, comma 2, d.p.r. 380 del 2001 - costituisce atto dovuto, in relazione all’esigenza di una protezione effettiva del vincolo stesso. La previsione sopra indicata, infatti, non distingue tra opere astrattamente soggette al permesso di costruire e quelle per le quali sarebbe necessaria la segnalazione certificata di inizio attività, in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesaggistico

Pubblicato il 12/02/2018

N. 00898/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01225/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2012, proposto da:
Pasquale Di Luca, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Russo, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Vitagliano in Napoli, corso Umberto I, n. 311, con i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 cod. proc. amm., PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; fax: 081/8816107.

contro

Comune di Torre del Greco in Persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

a) dell’ordinanza prot. n. 202 del 15 dicembre 2011, notificata il successivo 16, con cui il Dirigente dell’Ufficio Abusivismo del Comune di Torre del Greco ha ingiunto al ricorrente la demolizione di presunte opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 27 d.p.r. n. 380/2001.

b) del processo verbale del 12 aprile 2011, redatto dal Comando di Polizia municipale di Torre del Greco;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- A seguito di sopralluogo effettuato il 15 febbraio 2011, agenti di Polizia giudiziaria unitamente ai tecnici dell’Ufficio urbanistica del comune di Torre del Greco, accertavano, a carico del ricorrente, Di Luca Pasquale, l’esecuzione delle seguenti opere eseguite su un fondo di sua proprietà in II Traversa, S. Maria la Bruna s.n.c.:

1) Realizzazione di setti murari in cemento armato, occupanti una superficie di mq 41,00 per un’altezza interna di mt. 3,00, con sovrastante solaio in cemento armato che risultava sopraelevato, rispetto al piano di campagna, di un’altezza minima di mt. 0,55 ed una massima di mt. 0,90.

2) vano finestra di mt. 1,40 x 1,20 di altezza, sul prospetto lato strada.

Le suddette opere - che risultavano intonacate al grezzo, prive di pavimentazione e provviste solo di impianto elettrico – erano realizzate, ad avviso del comune di Torre del Greco, in difformità dal permesso di costruire n. 6 del 23 gennaio 2007.

Veniva quindi redatto processo verbale di constatazione delle violazioni n. 40 del 15 febbraio 2011 ed aperto conseguente procedimento penale (proc. pen. RGNR 1790/2011).

Il Pubblico ministero presso le Procure della Repubblica di Torre Annunziata, in data 25 febbraio 2011, autorizzava comunque la rimozione temporanea dei sigilli perché il ricorrente provvedesse all’eliminazione delle predette opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi.

2.- In data 12 aprile 2011, a seguito di nuovo sopralluogo, gli agenti di polizia giudiziaria rilevavano il non completo ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle opere edilizie menzionate nel processo verbale n. 40/2011, posto che i setti murari in cemento armato di accesso al garage interrato erano realizzati con un diverso orientamento rispetto alla pratica edilizia n. 246/05.

Sui rilievi del sopralluogo il Servizio antiabusivismo edilizio, in data 15 aprile 2011, redigeva la Relazione tecnica n. 25468/11, alla quale faceva seguito l’ordinanza n. 1201 del 15 dicembre 2011, con cui il Coordinatore del IV settore del comune di Torre del Greco ingiungeva la demolizione delle opere abusive ancora riscontrate (riferite al diverso orientamento dei setti murari) ed alla completa riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 27 d.p.r. n. 380/2001.

3.- Con l’odierno ricorso, notificato il 14 febbraio 2012 e depositato il successivo 15 marzo, Di Luca Pasquale ha impugnato, per l’annullamento, la menzionata ordinanza.

Il comune di Torre del Greco non si è costituito in giudizio.

La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 18 luglio 2017, previo avviso dato alle parti ai sensi dell’art. 82, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di ricorso con pendenza ultra-quinquennale.

Avendo la società ricorrente reso, nei preliminari dell’udienza pubblica, dichiarazione espressa del permanere dell’interesse alla trattazione, la causa è stata d’ufficio rinviata alla pubblica udienza del 12 dicembre 2017, a seguito della quale è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.- Parte ricorrente formula le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 7, 8, 9 10 e 21 L. n. 241/1990; violazione degli artt. art. 3 e 97 Cost.; sviamento dell’azione, carenza di motivazione e d’istruttoria; violazione del giusto procedimento.

L’amministrazione comunale non avrebbe tenuto conto del consolidamento della posizione in capo al ricorrente, posto che non avrebbe fatto alcun riferimento all’interesse pubblico preminente se non quello ovvio del mero ripristino della legalità violata. L’amministrazione non avrebbe altresì considerato che l’esercizio dell’azione amministrativa andrebbe esercitato entro un termine ragionevole, atteso che l’ordinanza è intervenuta dopo oltre cinque anni dal compimento dell’opera.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 d.p.r. 380/2001; dell’art. 1 Legge regionale Campania n. 19 del 2001; violazione del giusto procedimento, del principio di tipicità e tassatività delle sanzioni edilizie; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti d’istruttoria e di motivazione; travisamento, iniquità, contraddittorietà, arbitrarietà.

Con il diverso orientamento dei setti murari di accesso al garage non sarebbe stato determinato alcun aumento di superficie né di volume; per questo l’ordinanza di demolizione appare quale sanzione sproporzionata.

3) Violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto dei presupposti; difetto d’istruttoria; arbitrarietà. L’amministrazione comunale non ha proceduto alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

4) Violazione dell’art. 33, comma 2, d.p.r. 380/2001; eccesso di potere per difetto del presupposti, di motivazione, d’istruttoria, iniquità, arbitrarietà.

Sarebbe mancato un motivato accertamento dell’UTC sulla possibilità di demolire le opere difformi realizzate, senza pregiudizio per le parti conformi e quelle oggetto del permesso di costruire.

2.- I motivi di censura non appaiono fondati ed il ricorso va respinto.

La repressione degli abusi edilizi costituisce espressione di attività strettamente vincolata, potendo la misura repressiva intervenire in ogni tempo, anche a notevole distanza dall'epoca della commissione dell'illecito.

Non sussiste quindi alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione a demolire – ove mai il periodo di cinque anni, indicato dal ricorrente medesimo, tra l’epoca dell’abuso e l’esercizio del potere sanzionatorio del comune, possa considerarsi tale - poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo se incolpevole, mentre la realizzazione ed il consapevole mantenimento in loco di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del privato "contra legem" (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 4580; Idem, 6 settembre 2017, n. 4243; Tar Lazio, Roma, sez. I-quater 8350/2015).

Giova peraltro ricordare che l'art. 31, comma 4-bis, d.p.r. n. 380 del 2001 - introdotto dal comma 1, lettera q-bis) dell'art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 133 - precisa che “la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”. L’illustrata disposizione fa comprendere che il decorso del tempo dal momento del commesso abuso non priva giammai l'Amministrazione del potere di adottare l'ordine di demolizione, configurando piuttosto specifiche e diverse conseguenze in termini di responsabilità in capo al dirigente o al funzionario responsabili dell'omissione o del ritardo nell'adozione di un atto che è e resta doveroso nonostante il decorso del tempo (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9).

3.- Laddove i lavori eseguiti senza titolo ricadano in una zona assoggettata a vincolo paesaggistico, la misura ripristinatoria – statuita dall’art. 27, comma 2, d.p.r. 380 del 2001 - costituisce atto dovuto, in relazione all’esigenza di una protezione effettiva del vincolo stesso.

La previsione sopra indicata, infatti, non distingue tra opere astrattamente soggette al permesso di costruire e quelle per le quali sarebbe necessaria la segnalazione certificata di inizio attività, in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 27 settembre 2017, n. 1862; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 17 maggio 2017 n. 2656; id., sez. VI, 4 marzo 2017 n. 1278; id., sez. VI, 5 gennaio 2017 n. 136.)

Deve tenersi infatti presente che il territorio del comune di Torre del Greco è sottoposto ai vincoli di seguito descritti, come nel dettaglio illustrati dal provvedimento impugnato, comportanti prescrizioni di inedificabilità:

- idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per le parti di bacino idrogeologico dei lagni vesuviani;

- di tutela di cui al D.M. del 20 gennaio 1964, con il quale l’intero territorio comunale, con esclusione della zona portuale, è stato dichiarato, ai sensi della L. n. 1497 del 1939, di “notevole interesse pubblico”; il vincolo è stato riproposto con D.M. del 28 marzo 1985, emanato in esecuzione del D.M. del 21 settembre 1984;

- di tutela del Piano Territoriale Paesistico dell’area del Vesuvio, approvato con DM del 4 luglio 2002;

- sismico, grado di sismicità S=9, come da D.M. del 7 marzo 1981, classificazione riconfermata con Delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 7 novembre 2002;

- di cui al D.M. del 25 maggio, con il quale è stato dichiarato, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, “gravemente danneggiato”;

- derivanti dalla perimetrazione del Parco nazionale del Vesuvio, come da decreto ministeriale del 4 dicembre 1992, emanato in esecuzione della legge 394/1991;

- del “Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico per il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino del Sarno” adottato con delibera del Comitato istituzionale n. 2 del 4 luglio 2002

4.- Per giurisprudenza costante e condivisa, l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario (ex multis, T.A.R. Napoli, sez. VIII, 28 agosto 2017, n. 4122).

In ogni caso, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non può avere di per sé effetto invalidante del provvedimento ma è derubricata, secondo la regola di cui all'art. 21-octies, L. n. 241 del 1990, a mera irregolarità. (ex multis, T.A.R. Napoli, sez. VI, 21 giugno 2017, n. 3377).

5.- Infine, il privato sanzionato con l'ordine di demolizione dell'abuso edilizio, laddove non fornisca seria ed idonea prova del pregiudizio stesso su struttura e utilizzabilità del bene residuo, non può invocare l'applicazione a proprio favore dell'art. 33 comma 2, d.p.r. 380/2001. Di fronte alle generiche affermazioni del privato circa il carattere inscindibile ed unitario delle opere, non è onere dell'Amministrazione comunale dimostrare che la demolizione delle parti difformi dal permesso di costruire ben può avvenire senza produrre danni sulle parti conformi (cfr. TAR Firenze, sez. III, 1° luglio 2013, n. 1006).

In ogni caso, la possibilità di verificazione di un pregiudizio per la parte legittimamente edificata, nel caso di esecuzione dell'ordine demolitorio, non incide sulla legittimità di quest’ultimo ma può rilevare solo nella fase successiva e su impulso di parte (ex multis, questa Sezione, 6 marzo 2017, n. 1304).

6.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto. Non si dispone sulle spese in assenza di costituzione dell’intimato comune di Torre del Greco.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Gianmario Palliggiano        Fabio Donadono