Cons. Stato Sez. IV n. 5157 del 3 agosto 2010
Urbanistica. Pianificazione
Le scelte effettuate dall'amministrazione per la destinazione delle singole aree, al momento dell'adozione del piano regolatore generale o di variante al medesimo, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato giurisdizionale, salvo che non siano affette da errori di fatto o da abnormi illogicità che nella specie l’appellante non perviene ad evidenziare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 05157/2010 REG.DEC.
N. 08474/2004 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8474 del 2004, proposto da:
Zabarella Stefano, rappresentato e difeso dagli avvocati Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso l’avvocato Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
contro
Comune di Spinea, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Cartia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 04864/2003, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA PER REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Manzi e Meloni, su delega dell’avvocato Cartia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. Zabarella Stefano, proprietario di un lotto ricadente in zona C2 del P.R.G. del comune di Spinea, ha impugnato avanti al T.A.R. Veneto, con ricorso e motivi aggiunti, il provvedimento col quale il Commissario ad acta - agendo in sostituzione della inerte amministrazione comunale - ha respinto la domanda da lui presentata per ottenere una concessione edilizia ai fini della realizzazione di un edificio residenziale.
Il ricorrente ha altresì domandato il risarcimento dei danni patiti a causa dell’illegittimo diniego.
Con la sentenza semplificata in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha respinto il ricorso, rilevando che la normativa di piano afferente alla sottozona di riferimento preclude l’edificazione del lotto in questione.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dal soccombente proprietario il quale ne ha chiesto l’integrale riforma deducendo tre motivi di impugnazione e reiterando la richiesta risarcitoria.
Si è costituita l’amministrazione comunale di Spinea, instando per la conferma della gravata sentenza.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
All’udienza del 9 aprile 2004 l’appello è stato spedito in decisione.
DIRITTO
L’appello non è fondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con il primo e il secondo motivo l’appellante deduce l’errore di giudizio in cui è incorso il Tribunale allorchè ha ritenuto che la disciplina edilizia del lotto di proprietà Zabarella ( e più in generale della sottozona C2 del vigente P.R.G. di Spinea) derivi unicamente dalle previsioni contenute nell’art. 29 delle N.t.a..
In realtà, secondo l’appellante, la disciplina dell’art. 29 è volta a normare solo talune tipologie di interventi che non comportano nuova edificazione, mentre questi ultimi trovano regolamentazione nelle disposizioni generali ed in particolare nell’art. 11 delle N.t.a., che ammette l’intervento diretto in tutte le zone per le quali non sia prevista l’interposizione di uno strumento attuativo.
Ne consegue, secondo l’appellante, che il lotto in questione - ricadendo in zona urbanizzata e per la quale il P.R.G. non richiede lo strumento attuativo - è edificabile in base a richiesta di concessione.
I mezzi ora compendiati non sono fondati.
Come risulta dagli atti versati nel giudizio di primo grado, il piano regolatore del comune di Spinea (modificato nell’anno 2000 da una variante generale) individua nell’ambito della zona territoriale omogenea C due sottozone C1 e C2, all’interno delle quali l’attività edilizia è disciplinata in modo difforme.
In particolare e per quanto qui interessa, nella zona C2 - nella quale come si è detto sopra ricade ai mappali 295 e 401 il lotto dell’appellante - l’art. 29 N.t.a. consente in via generale interventi sugli edifici esistenti nonché in particolare interventi di nuova edificazione (con esclusione di case a schiera) limitatamente ai lotti liberi, come identificati nella cartografia di piano con apposita sigla e specifica campitura.
In fatto è incontroverso che il lotto di proprietà del signor Zabarella non rientra, giusta del resto l’estratto cartografico allegato alla domanda di concessione, nel novero dei predetti lotti liberi, non essendo identificato né dalla sigla di cui si diceva né dall’apposita campitura.
Ciò chiarito, appare evidente al Collegio che la disciplina desumibile dal ridetto art. 29 regolamenta in via esaustiva e puntuale l’attività edilizia espletabile nella sottozona di riferimento.
Questa disciplina, avendo carattere evidentemente speciale, prevale secondo noti principi ermeneutici sulle disposizioni programmatiche e di principio evocate dall’appellante, le quali dunque non spiegano effetto a fronte - come nel caso che ne occupa - di una regolamentazione esaustiva concernente le singole zone.
Del resto, la tesi interpretativa propugnata dall’appellante appare intrinsecamente irragionevole: infatti se dovesse riconoscersi immediata e pervasiva precettività alle norme generali e di principio del piano, ogni disposizione riferita alla singola zona o a parti di essa sarebbe sostanzialmente inutiliter data.
I mezzi in rassegna vanno quindi respinti restando stabilito che effettivamente, come ben evidenziato dal T.A.R., l’art. 29 delle N.t.a. precludeva l’accoglimento della richiesta di concessione edilizia presentata dall’interessato.
Con la prima parte del terzo motivo l’appellante deduce l’illegittimità delle disposizioni contenute nel ridetto art. 29 per contrasto con la pertinente normativa legislativa regionale.
Con la seconda parte del terzo motivo l’appellante deduce l’irragionevolezza e il carattere discriminatorio della normativa in contestazione.
Questi mezzi, che vanno unitariamente esaminati, sono anch’essi privi di fondamento, in primo luogo perché muovono da una non condivisibile interpretazione della normativa di riferimento.
Tale normativa - che si ritrova negli artt. 9 penultimo comma e 109 della legge regionale n. 61 del 1985 vigente all’epoca dei fatti in controversia - non consente l’edificazione di completamento nelle zone urbanizzate anche a prescindere dalle previsioni di piano, come vorrebbe l’appellante.
Essa, invece, permette a certe condizioni interventi singoli o di comparto in attuazione diretta del piano anche in zone sottoposte a strumento attuativo: trattasi quindi di previsione inconferente rispetto alla presente controversia, dal momento che per la sottozona in cui orbita il lotto Zabarella non è previsto dal piano l’obbligo dello strumento attuativo o S.U.A..
Tanto chiarito per quanto concerne il preteso contrasto tra la fonte legislativa e quella regolamentare, non condivisibili appaiono altresì le doglianze - del resto versate in appello con accentuato carattere di novità - volte ad enucleare una pretesa irragionevolezza delle disciplina introdotta dal P.R.G..
Per costante giurisprudenza, infatti, le scelte effettuate dall'amministrazione per la destinazione delle singole aree, al momento dell'adozione del piano regolatore generale o di variante al medesimo, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato giurisdizionale, salvo che non siano affette da errori di fatto o da abnormi illogicità che nella specie l’appellante non perviene ad evidenziare.
L’individuazione e la delimitazione delle aree destinate al completamento dell’edificato urbano, del resto, si diversifica proprio per la ragionevole necessità di garantire il rispetto dei necessari rapporti di dimensionamento tra volumi abitativi - esistenti o da realizzare- e standard stabiliti dallo strumento urbanistico.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte deve naturalmente essere disattesa la domanda risarcitoria proposta dall’appellante.
In conclusione l’appello va integralmente respinto.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. IV, definitivamente pronunciando, respinge l’appello n. 8474 del 2004.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del comune di Euro 3.000,00 oltre accessori di legge per le spese e gli onorari di questo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore
Anna Leoni, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2010