TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 2400, del 24 aprile 2015
Elettrosmog.SRB divergenza del titolo in formazione rispetto a disposizioni di rango nazionale o locale
In materia di realizzazione di antenne per la telefonia mobile, il Comune che ravvisi la divergenza del titolo in formazione rispetto a disposizioni di rango nazionale o locale ben può intervenire, a mezzo del responsabile del procedimento, con richieste istruttorie (entro 15 giorni dalla presentazione della domanda) ovvero con esplicito diniego di autorizzazione (entro 90 giorni dalla presentazione della domanda), ma pur sempre nel rispetto dei termini procedimentali fissati nella disposizione nazionale, integrante un principio fondamentale di semplificazione della materia. Altrimenti, ammettendo ad libituml 'intervento dell'autorità locale, anche al di fuori dei prescritti termini procedimentali e, quindi, dopo la formazione della fattispecie assentiva per silentium si provocherebbe un'ingiustificabile anomalia, sul piano dell'aggravamento procedimentale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02400/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01215/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2015, proposto da Vodafone Omnitel B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Mele e Veronica Vitagliano, con domicilio eletto presso quest’ultima in Napoli, corso Umberto I n. 154;
contro
il Comune di Arzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Messina, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, viale Gramsci n. 19;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Arzano prot. n. 25886 del 19.12.2014 e comunicato successivamente, con il quale l'ente comunale ha notiziato la Vodafone Omnitel del mancato accoglimento dell'istanza per la realizzazione di una stazione radio da ubicare nel detto Comune, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
e per la declaratoria della formazione del titolo abilitativo per silenzio assenso formatosi ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 sull’istanza per la realizzazione di una S.R.B. sita in Comune di Arzano, località Monte s.n.c. su porzione immobiliare catastalmente censita al foglio 1 particella 605.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso
- che la società ricorrente ha presentato al Comune di Arzano il 25.7.2014 un’istanza, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. n. 259/2003, acquisita al protocollo comunale a n. 13246, per l’installazione di una stazione radio base in località Monte s.n.c. su porzione immobiliare, catastalmente identificata al foglio 1 particella n. 605, corredandola di tutta la documentazione prescritta dal T.U. delle comunicazioni e richiedendo in data 31.7.2014 il nulla osta dell’ARPAC;
- che l’amministrazione resistente ha comunicato, con l’atto impugnato, il mancato accoglimento dell’istanza in quanto: a) nel vigente piano di fabbricazione del Comune di Arzano la zona urbanistica è classificata come zona ASI e verde di rispetto cimiteriale; b) la pratica risulta carente di parte della documentazione prescritta (parere Arpac; parere Asi; parere del consorzio cimiteriale; autorizzazione sismica; attestazione versamento diritti di segreteria; visura catastale; atto di proprietà; dichiarazione di assenso da parte del proprietario del fondo);
- che la società ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge (artt. 87, 87 bis e 93 del D.lgs. n. 259/2003; artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990; art. 41 Cost.; D.lgs. n. 42/2004; D.P.R. n. 139/2010; legge n. 36/2001) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendo l’annullamento dello stesso e l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza per l’installazione della S.R.B.;
- che il Comune di Arzano, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato;
- che all’udienza camerale del 9.4.2015 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definirla con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto
- che ricorrono i presupposti per la decisione a mezzo di sentenza in forma semplificata, in considerazione della palese fondatezza delle censure articolate da parte ricorrente, relative alla tardività del diniego, intervenuto allorquando era già decorso il termine di novanta giorni di cui all'art. 87 del D.lgs. n. 259/2003, previsto per la formazione dell'autorizzazione;
- che l'art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 prevede, per gli impianti di telefonia mobile, la D.I.A. ovvero il silenzio-assenso, conformemente alla ratio sottesa all'intero Codice delle Comunicazioni elettroniche, desumibile dai criteri di delega contenuti nell'art. 41 della legge n. 166/2002 e prima ancora nelle direttive comunitarie, per garantire la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché la regolazione uniforme degli stessi (cfr. Tar Campania, Napoli, VII, 27.1.2012, n. 426);
- che l'atto impugnato è illegittimo poiché è intervenuto il 19.12.2014, cioè successivamente al decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda (25.7.2014), senza che l’amministrazione resistente avesse neanche richiesto eventuali integrazioni documentali;
- che, secondo la consolidata giurisprudenza condivisa dal Collegio, "in materia di realizzazione di antenne per la telefonia mobile, il Comune che ravvisi la divergenza del titolo in formazione rispetto a disposizioni di rango nazionale o locale ben può intervenire, a mezzo del responsabile del procedimento, con richieste istruttorie (entro 15 giorni dalla presentazione della domanda) ovvero con esplicito diniego di autorizzazione (entro 90 giorni dalla presentazione della domanda), ma pur sempre nel rispetto dei termini procedimentali fissati nella disposizione nazionale, integrante un principio fondamentale di semplificazione della materia. Altrimenti, ammettendo ad libituml'intervento dell'autorità locale, anche al di fuori dei prescritti termini procedimentali e, quindi, dopo la formazione della fattispecie assentiva per silentium (cit. art. 87 comma 9, D.Lgs. n. 259/2003), si provocherebbe un'ingiustificabile anomalia, sul piano dell'aggravamento procedimentale, al suddetto principio fondamentale di semplificazione, apparendo invece coerente con il quadro normativo delineato che l'Amministrazione locale possa esercitare ogni proficuo controllo sulla formazione del titolo soltanto nel rispetto delle scansioni temporali imposte dalla legge sul procedimento più volte citata (art. 87 D.Lgs. n. 259 del 2003, cit.)" (cfr. in termini Tar Campania, Napoli, VII, 27.1.2012, n. 426; Consiglio Stato , VI, 26.1.2009, n. 355);
- che il ricorso va, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e con conseguente annullamento del diniego impugnato;
- che le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune resistente alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
Luca De Gennaro, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2015