Cass. Sez. III n. 10935 del 8 marzo 2013 (Ud. 22 gen. 2013)
Pres. Lombardi Est. Orilia Ric. Caliendi
Urbanistica. Soggetto attivo del reato di cui all'articolo 95 TU edilizia

Soggetto attivo del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie in zone sismiche, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori in assenza dell‘autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui al citato decreto, (artt. 52 e 83), considerato che le disposizioni dettate in tema di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi alle norme tecniche, chiama proprio l'esecutore delle opere in questione ad osservare simili cautele.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 24.2.2011 il Tribunale di Messina, all'esito di giudizio di opposizione avverso decreto penale di condanna - per quanto ancora interessa - ha condannato C.P. alla pena di Euro 1.200 di ammenda, ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 (per avere, in concorso con altri imputati) eseguito in zona sismica ((OMISSIS)) un muro di sostegno in c.a. senza darne preavviso scritto all'Ufficio del Genio Civile e senza ottenerne la preventiva autorizzazione). Ha motivato la condanna rilevando che l'imputato, quale legale rappresentante della "Guzzoni spa" (così testualmente, n.d.r.) - ditta esecutrice dei lavori - era tenuto anch'egli a dare la comunicazione preventiva al Genio Civile anche per il muro di sostegno allegando il relativo progetto, anche se l'opera era funzionale al fabbricato, in modo da consentire un controllo preventivo e documentale, trattandosi di opera realizzata in zona sismica.

2. L'imputato, tramite il difensore, ricorre per cassazione proponendo due censure:

2.1 Con un primo motivo denunzia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. e) in relazione alla L.R. Sicilia n. 7 del 2003, art. 32 e L. n. 64 del 1974, artt. 17 e 18, nonchè la mancanza o illogicità della motivazione rimproverando in particolare al giudice di merito di averlo ritenuto responsabile nella veste di legale rappresentante della società Ghizzoni, ditta esecutrice dei lavori, mentre invece egli era un semplice capo cantiere che non ha posto in essere alcun atto tecnico, ma solo una formale presa d'atto dell'esistenza degli atti progettuali predisposti dalla committente (la Snam Rete Gas spa); ha precisato che il direttore tecnico della Ghizzoni era l'ing. S.G. il quale, non a caso, raggiunto dalla medesima imputazione non ha proposto opposizione contro l'originario decreto penale di condanna, probabilmente consapevole delle proprie responsabilità.

Sotto altro profilo, ha osservato che dalla deposizione del teste B.A. risultava l'avvenuto deposito da parte della committente Snam in data 24.9.3007, cioè prima dell'avvio dei lavori, degli elaborati tecnici e l'attivazione della procedura prevista dalla L.R. n. 7 del 2003, art. 7 e che le osservazioni predisposte dal Genio Civile non erano state recapitate alla committente, venutane a conoscenza solo in via occasionale il successivo marzo del 2008, a lavori ormai avviati da parte della esecutrice G..

2.2 Con un secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 133 e 175 c.p., nonchè art. 125 c.p.c., e la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, formulata in via subordinata e gradata.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Nel dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte, il Collegio ritiene che l'esecutore dei lavori o il titolare della ditta esecutrice dei lavori rimangono destinatari del divieto di esecuzione dei lavori in difetto della preventiva autorizzazione e del mancato rispetto delle norme o prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali vigenti (D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95). Infatti, come è stato precisato (vedi per tutte cass. Sez. 3, Sentenza n. 7098/2009 cit.; Cass. pen. sez. F. sent. 24 luglio 2008, n. 35298, rv 240665), soggetto attivo del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie in zone sismiche, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori in assenza dell'autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui al citato decreto, (artt. 52 e 83), considerato che le disposizioni dettate in tema di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzioni di opere non conformi alle norme tecniche, chiama proprio l'esecutore delle opere in questione ad osservare simili cautele.

Ciò posto, nel caso in esame è decisivo l'accertamento del ruolo rivestito dal C. all'interno della società Ghizzoni perchè la sua responsabilità penale sussiste solo nei caso si tratti di legale rappresentante della stessa.

Ebbene, il Tribunale di Messina ha fondato il giudizio di colpevolezza del C. dando per scontata la sua qualità di legale rappresentante della ditta esecutrice, senza però spiegarne le ragioni: il giudice di merito avrebbe dovuto invece dare conto del proprio convincimento sulla sussistenza di una tale circostanza (peraltro non risultante neanche dal capo di imputazione), assolutamente decisiva ai fini del giudizio di colpevolezza, e l'omissione determina perciò l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice a quo per nuovo restando logicamente assorbito l'esame del secondo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorie.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.