Cass. Sez. 3 n. 27888 del 2 luglio 2015 (Cc 16 giu 2015)
Presidente: Squassoni Estensore: Scarcella Imputato: Iodice
Urbanistica.Ordine di demolizione e pendenza di procedura esecutiva immobiliare
In tema di reati concernenti l'attività edilizia, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è esclusa dalla pendenza di procedura esecutiva immobiliare a carico del condannato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato sia che l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, sia che colui il quale si rende acquirente all'esito della procedura esecutiva, ed è estraneo all'abuso, potrà rivalersi nei confronti dell'esecutato).
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 7/11/2014, depositata in data 4/06/2014, il tribunale di NAPOLI, quale giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza di sospensione dell'ordine di ingiunzione a demolire, disposto dalla Procura presso il Tribunale della medesima città, proposta nell'interesse di IODICE ANTONIO.
2. Ha proposto ricorso IODICE ANTONIO a mezzo dei difensori fiduciari cassazionisti, impugnando la ordinanza predetta con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), sotto il profilo della omessa, carente e illogica motivazione sul punto della mancata dimostrazione e documentazione dell'esistenza di situazione impeditiva rilevante ai fini della revoca dell'obbligo di demolizione.
3. Con requisitoria scritta depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data 30/09/2014, il P.G. ha chiesto rigettarsi il ricorso, osservando l'assenza di rilievo della posizione di soggetti terzi, attesa per un verso la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione e per un altro la possibilità, per detti terzi, di utilizzare strumenti privatistici per rivalersi sull'interessato delle conseguenze di quanto eventualmente patito in attuazione di un interesse pubblicistico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
5. In particolare, il ricorrente censura la motivazione dell'impugnata ordinanza ritenendola insufficiente nella parte in cui affronta la questione dedotta con l'incidente di esecuzione, relativa all'impossibilità giuridica del medesimo di procedere alla demolizione di un immobile oggetto di procedura esecutiva di esproprio immobiliare, limitandosi ad asserire tautologicamente l'irrilevanza della questione sulla disponibilità dell'immobile, che questi avrebbe conservato quale titolare della custodia sul medesimo; diversamente, sostiene il ricorrente, la procedura esecutiva immobiliare ha ad oggetto proprio il diritto di proprietà del bene e la documentazione allegata agli atti evidenzierebbe lo stadio avanzato di tale procedura, ormai alle battute conclusive attraverso la fissazione della vendita all'asta; del resto, si aggiunge, questi, quale custode, ha l'obbligo di non sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, obbligo sanzionato penalmente, sicchè apparirebbe quantomeno illogico sostenere che egli in tale sua qualità conserverebbe inalterata tale disponibilità.
6. Nella motivazione dell'impugnata ordinanza, in relazione a tale profilo di doglianza, nel premettersi che la dedotta prospettiva di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale non costituisce evenienza che rende impossibile l'abbattimento, si aggiunge che tali argomentazioni vanno ritenute valide anche in riferimento alla pendenza di procedura esecutiva immobiliare a carico del condannato, risultando irrilevante la questione sulla disponibilità dell'immobile, che peraltro questi conserva inalterata quale titolare della custodia del medesimo, nè risultando che detta custodia sia stata affidata a terzi; si precisa, inoltre, nel provvedimento impugnato, che il pregiudizio eventualmente arrecato a terzi per effetto della demolizione, non può che essere addebitabile allo stesso condannato, derivando strettamente dalla condotta illecita per cui v'è condanna, e, pertanto, costituisce suo esclusivo onere l'adozione delle misure necessarie ad evitare danni agli estranei ed a ripristinare lo stato dei luoghi.
7. Premesso che non può denunciarsi in sede di legittimità il vizio di insufficienza della motivazione (Sez. 6^, n. 46308 del 12/07/2012 - dep. 29/11/2012, Chabchoub e altri, Rv. 253945), deve rilevarsi la assoluta coerenza logica del provvedimento impugnato con riferimento alla dedotta questione esecutiva, avendo peraltro il giudice dell'esecuzione fatto applicazione della giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato (Sez. 3^, n. 47281 del 21/10/2009 - dep. 11/12/2009, Arrigoni, Rv. 245403) finanche dei titolari di diritti reali sull'area di sedime, ciò a prescindere dalla circostanza che l'abuso sia addebitabile a questi ultimi quali committenti od esecutori materiali, in quanto la natura pubblicistica dell'ordine rende inapplicabile il principio civilistico della "res inter alios acta" (Sez. 3^, n. 801 del 02/12/2010 - dep. 17/01/2011, Giustino e altri, Rv. 249129).
Del resto, si osserva, attesa la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione, l'eventuale acquirente avrà pur sempre la possibilità di utilizzare gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili dell'attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica (Sez. 3^, n. 35525 del 24/04/2001 - dep. 28/09/2001, Cunsolo R., Rv. 220191), tant'è che la giurisprudenza di questa Corte ha, ad esempio, ritenuto come non assuma rilievo la circostanza che l'immobile oggetto della demolizione risulti locato a terzi (Sez. 3^, n. 37051 del 08/07/2003 - dep. 29/09/2003, Moressa, Rv. 226319), nè la alienazione a terzi della proprietà dell'immobile (Sez. 3^, n. 37120 del 11/05/2005 - dep. 13/10/2005, Morelli, Rv. 232175), anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo, atteso che l'esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all'ambiente (Sez. 3^, n. 16035 del 26/02/2014 -dep. 11/04/2014, Attardi, Rv. 259802), principio che questa stessa Sezione ha ritenuto conforme alle norme CEDU, come interpretate dalla Corte Europea con sentenza 20 gennaio 2009, nel caso Sud Fondi e/ Italia (Sez. 3^, n. 48925 del 22/10/2009 - dep. 21/12/2009, Viesti e altri, Rv. 245918).
Ciò comporta che, colui il quale acquista all'esito della procedura esecutiva immobiliare l'immobile abusivo subirà le conseguenze della demolizione - allo stesso modo in cui subisce gli effetti della acquisizione gratuita del manufatto con la relativa area di sedime al patrimonio indisponibile del Comune, ex art. 31, stesso D.P.R. - e potrà rivalersi, nelle sedi competenti, nei confronti dell'esecutato.
8. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015