Cass. Sez. III n. 15260del 9 aprile 2009 (Ud. 11 feb. 2009)
Pres. Onorato Est. Petti Ric. Scalici
Urbanistica. Pertinenza e ampliamento

Nella materia edilizia per pertinenza deve intendersi un’opera che non sia parte integrante o costitutiva di un altro fabbricato, così che deve escludersi tale qualifica all’ampliamento di un edificio anche se finalizzato al completamento o miglioramento dei bisogni cui l’immobile principale è destinato. Il concetto di pertinenza non va confuso con quello di parte dell’edificio. In materia di reati edilizi, l’ampliamento di un fabbricato preesistente non può considerarsi pertinenza, ma diventa parte dell'edificio perché, una volta realizzato, ne completa la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato in quanto privo di autonomia rispetto all’edificio medesimo. Invece la pertinenza, ancorché posta a servizio dell’edificio principale, deve avere una propria autonomia strutturale. D’altra parte, non ogni intervento pertinenziale è esonerato dal permesso di costruire, ma esclusivamente quelli di scarsa rilevanza, non solo sotto il profilo quantitativo (ossia, quelli con volumetria non superiore al quinto di quella dell’edificio principale), ma anche sotto quello qualitativo (e, cioè, sempre che le norme tecniche degli strumenti urbanistici non li considerino comunque "interventi di nuova costruzione", tenuto conto della zonizzazione e del loro impatto ambientale e paesaggistico), come risulta dalla previsione dell’ari. 3, comma primo. lett. e.) del testo unico sull’edilizia

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