Cass.Sez. III n. 12105 del 30 marzo 2012 (CC 19 gen. 2012)
Pres.Teresi Est.Franco Ric.Pezzella
Urbanistica. Mancanza di opere di pianificazione urbanistica particolareggiata e di urbanizzazione
È illegittimo il permesso di costruire per violazione degli strumenti urbanistici e dell'art. 12 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che subordinano il rilascio del provvedimento ampliativo all'esistenza delle opere di pianificazione urbanistica particolareggiata e alla realizzazione o previsione delle opere di urbanizzazione, non potendo assumere alcuna rilevanza la generica dichiarazione degli aventi diritto di impegnarsi all'esecuzione delle opere mancanti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 19/01/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 132
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 30912/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pezzella Armando, nato a Napoli il 28.11.1976;;
avverso l'ordinanza emessa il 7 gennaio 2011 dal tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere;
udita nella udienza in camera di consiglio del 19 gennaio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEI PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere respinse l'appello proposto da Pezzella Armando avverso l'ordinanza del Gip di Santa Maria Capua Vetere del 25.10.2010, che aveva rigettato l'istanza di dissequestro di un complesso immobiliare composto da quattro corpi di fabbrica in relazione al reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per avere realizzato, in difformità dal permesso di costruire e dalla successiva variante, un cambio di destinazione d'uso da uffici ad abitazioni, in contrasto con la normativa di attuazione del PRG. Osservò il tribunale che l'invocato fatto nuovo, costituito dalla relazione del consulente del PM, rappresentava in realtà un elemento di conforto all'accusa, perché da essa risultava la illegittimità del permesso di costruire che non avrebbe potuto essere rilasciato in assenza di una pianificazione particolareggiata e della realizzazione o previsione di opere di urbanizzazione. L'indagato propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge. Osserva che la misura cautelare era stata disposta per il presunto mutamento di destinazione d'uso mentre ora l'ordinanza impugnata ha abbandonato questa ipotesi per abbracciare quella della illegittimità del permesso di costruire per violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 12. Sennonché tale disposizione è stata distorta, perché essa consente il rilascio del permesso di costruire qualora il concessionario si accolli l'onere di eseguire a sue spese le opere di urbanizzazione e nella specie appunto il permesso era stato rilasciato a seguito di impegno scritto del richiedente di eseguire dette opere. Lamenta altresì che in ogni caso l'ordinanza impugnata ha omesso di esaminare gli altri elementi nuovi emergenti dalla relazione del consulente e richiamati con l'appello. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è ravvisabile alcun errore di diritto nella affermazione della ordinanza impugnata secondo cui la relazione del consulente tecnico forniva una ulteriore dimostrazione della illegittimità del permesso di costruire. E ciò perché il consulente aveva evidenziato che, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 12 e dal vigente strumento urbanistico, nella zona non era consentito l'intervento diretto e non poteva essere rilasciato il permesso di costruire in assenza della preventiva pianificazione particolareggiata o della presenza o previsione delle opere di urbanizzazione, mentre nella specie non esisteva alcun PIP di iniziativa comunale ne' alcun piano di lottizzazione privato e quindi non risultavano le relative opere di urbanizzazione.
Il ricorrente sostiene che l'art. 12 cit. consentirebbe il rilascio del permesso di costruire qualora il concessionario si accolli l'onere di eseguire a sue spese le opere di urbanizzazione e che nella specie il richiedente il permesso aveva rilasciato un impegno scritto di eseguire dette opere. L'assunto è infondato. L'art. 12 cit dispone che il permesso di costruire deve essere conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e deve comunque essere subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso. Nel caso in esame, come rilevato dal tribunale del riesame, mancava la conformità agli strumenti urbanistici perché questi prevedevano la presenza della preventiva pianificazione particolareggiata e la presenza o previsione delle opere di urbanizzazione. Esattamente è stato ritenuta irrilevante la dichiarazione dei danti causa del ricorrente di impegnarsi a realizzare le opere di urbanizzazione mancanti, trattandosi di una dichiarazione assolutamente generica, in quanto non era nemmeno specificato di quali opere di urbanizzazione si trattasse e comunque non era stato presentato un piano par- ticolareggiato o un piano di lottizzazione.
Nel resto il ricorso è generico e comunque irrilevante perché gli elementi a cui si fa cenno potrebbero tutt'al più riguardare la buona fede del ricorrente, ossia un elemento irrilevante in sede di misura cautelare reale almeno quando, come nella specie, la sua presenza non emerga in modo evidente dagli atti.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012