Cons. Stato Sez. VI sent. 5453 del 19 ottobre 2007
Danno ambientale. Legittimazione a ricorrere

La generale legittimazione a ricorrere spetta all’associazione Legambiente, nella sua veste di associazione ambientalistica di livello nazionale, riconosciuta con apposito decreto ministeriale; tale non è il Circolo Gaia di Legambiente, che costituisce solo una struttura territoriale facente capo all’associazione nazionale, ma che, in quanto mera associazione d’ambito locale, in se e per se non riconosciuta, non può ritenersi legittimata alla proposizione del gravame; tale potestà spettando solo all’associazione nazionale riconosciuta in quanto tale e non alle sue strutture associative d’ambito locale; donde il difetto di legittimazione a ricorrere di detta associazione locale specie nel caso in cui non abbia dimostrato di patire un danno diretto e concreto a cagione dell’adozione dei provvedimenti impugnati

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5453/2007
Reg.Dec.
N. 5519-5520-
5521 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi riuniti in appello nn. 5519/06, 5520/06 e 5521/06 proposti rispettivamente:
1) ricorso n. 5519/06, da:
A.GE.CO.S. (AZIENDA GENERALE COSTRUZIONI E SERVIZI) S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Paparella e Marco Palieri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
contro
PATETTA GIUSEPPE, RIZZO RAFFAELE, RIZZO GENNARO GIUSEPPE, RIZZO LUIGI, RIZZO GENNARO, RIZZO MARCO, RIZZO ADRIANO, RIZZO MARIA ELENA, RIZZO LUCIA ADDOLORATA, MAINARDI FRANCESCA, MAINARDI ANGELO, RIZZO MARIA LUISA, LADOGANA MONICA, DI DEDDA ANTONIO, TARANTINO GERARDO, BOREA PAOLO, STALLONE MICHELE E FARES LORENZO, non costituiti in giudizio;
LEGAMBIENTE CIRCOLO GAIA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Mescia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, via Paisiello, n. 55;
e nei confronti di
PROVINCIA DI FOGGIA, COMUNE DI ORTA NOVA E REGIONE PUGLIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;
2) ricorso n. 5520/06, da:
A.GE.CO.S. (AZIENDA GENERALE COSTRUZIONI E SERVIZI) S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
contro
COMUNI DI CARAPELLE, CERIGNOLA, ORDONA, STORNARA E STORNARELLA, in persona dei rispettivi sindaci in carica, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Mescia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, via Paisiello, n. 55;
e nei confronti di
PROVINCIA DI FOGGIA, COMUNE DI ORTA NOVA E REGIONE PUGLIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;
3) ricorso n. 5521/06, da:
A.GE.CO.S. (AZIENDA GENERALE COSTRUZIONI E SERVIZI) S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;
contro
PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Delvino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Domenico Ciavarella in Roma, via Giolitti, n. 202;
e nei confronti di
COMUNI DI CARAPELLE, CERIGNOLA, ORDONA, STORNARA E STORNARELLA, in persona dei rispettivi sindaci in carica, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA AMBIENTALE NELLA REGIONE PUGLIA, non costituito in giudizio;
PATETTA GIUSEPPE, RIZZO RAFFAELE, RIZZO GENNARO GIUSEPPE, RIZZO LUIGI, RIZZO GENNARO, RIZZO MARCO, RIZZO ADRIANO, RIZZO MARIA ELENA, RIZZO LUCIA ADDOLORATA, MAINARDI FRANCESCA, MAINARDI ANGELO, RIZZO MARIA LUISA, LADOGANA MONICA, DI DEDDA ANTONIO, TARANTINO GERARDO, BOREA PAOLO, STALLONE MICHELE E FARES LORENZO, non costituiti in giudizio;
LEGAMBIENTE CIRCOLO GAIA, COMUNE DI ORTA NOVA E REGIONE PUGLIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;
per la riforma
delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, sezione terza, 10 maggio 2006, rispettivamente, nn. 1639 (appello n. 5519/2006), 1640 (appello n. 5520/2006) e 1638 (appello n. 5521/2006);
visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Legambiente Circolo Gaia nel ricorso in appello n. 5519/2006; dei Comuni di Carapelle, Cerignola, Ordona, Stornara e Stornarella nei ricorsi in appello nn. 5520/2006 e 5521/2006; nonché della Provincia di Foggia e dei predetti Comuni nel ricorso in appello n. 5521/2006;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti delle cause;
vista l’ordinanza della Sezione 5 febbraio 2007, n. 466;
relatore, alla pubblica udienza del 26 giugno 2007, il consigliere Paolo BUONVINO;
uditi, per le parti, gli avv.ti. Paparella e Mescia;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
1) - Con la prima delle sentenze impugnate (n. 1638/2006, resa sul ricorso di primo grado n. 1414/2005 - appello n. 5521/2006) il TAR ha dichiarato improcedibile (avendo le parti concordemente chiesto – secondo i primi giudici - dichiararsi la sopravvenuta improcedibilità del gravame, essendo esauriti gli effetti giuridici degli atti impugnati) il ricorso proposto dall’odierna appellante AGECOS s.p.a. per l’annullamento della deliberazione n. 48 del 27 luglio 2005 del Consiglio della Provincia di Foggia, avente ad oggetto “Discarica di Orta Nova – discussione ed eventuali determinazioni” - e della relativa nota di trasmissione prot. n. 42445 del 4 agosto 2005 dell’Assessore provinciale all’Ambiente; nonché della deliberazione n. 646 del 18 agosto 2005 della Giunta della Provincia di Foggia, avente ad oggetto “Deliberazione n. 525 del 5 luglio 2005 - progetto discarica rifiuti speciali non pericolosi con recupero ambientale di una cava in località Ferrante – Comune di Orta Nova - ditta AGECOS s.p.a. – determinazioni”, e del relativo telegramma di comunicazione del 19 agosto 2005 dell’Assessore provinciale all’Ambiente; e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente ovvero comunque connesso; con il ricorso era anche chiesto il risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, comunque derivanti dall’esecuzione degli atti e provvedimenti impugnati; con motivi aggiunti è stato, poi, chiesto dalla medesima ricorrente l’annullamento della delibera di G.P. di Foggia del 14 dicembre 2005, n. 919, e degli atti connessi, nonché della delibera del Consiglio provinciale di Foggia del 28 dicembre 2005, n. 79.
Con la stessa sentenza il TAR ha dichiarato anche caduta, in via derivata, la domanda risarcitoria attorea, nonché il ricorso proposto in via incidentale dai Comuni resistenti, per effetto del principio accessorium secuitur principale.
Per la società appellante la sentenza sarebbe del tutto erronea in quanto non solo la medesima non avrebbe mai chiesto che si desse atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso per i motivi anzidetti, ma, al contrario, avrebbe insistito, in tutti suoi atti defensionali, per l’accoglimento dello stesso in funzione dell’accoglimento della domanda risarcitoria con il ricorso stesso avanzata, donde, a questi fini, il pieno interesse a vedere annullati gli atti impugnati.
Nel merito, l’appellante ribadisce, poi, tutti i motivi di primo grado, insistendo per la declaratoria di illegittimità e il conseguente annullamento della delibera provinciale di sospensione, fino al 31 dicembre 2005, dell’efficacia della delibera di Giunta Provinciale n. 525/2005 e di quella di reiterazione della sospensione stessa per giorni 90.
Si è costituita in giudizio la sola Legambiente Circolo Gaia che insiste per il rigetto dell’appello e la conferma della gravata sentenza.
2) – Con la seconda delle sentenze impugnate (n. 1639/2006, resa nel ricorso di primo grado n. 1501/2005 – appello n. 5519/2006) e con la terza di esse (n. 1640/2006, resa nel ricorso n. 1500/2005 – appello n. 5520/2006) lo stesso TAR ha accolto (previo assorbimento di tutti i motivi introdotti in via gradata, ivi compreso quello proposto con motivi aggiunti) il primo motivo dei ricorsi svolti dai sigg. Giuseppe Patetta, Raffaele Rizzo e altri e da legambiente Gaia (ricorso n. 1639/2005) e dai Comuni di Ascoli Satriano, di Carapelle, di Cerignola, di Ordona, di Stornara e di Stornarella (ricorso n. 1640/2005) ed ha accolto, per l’effetto, i ricorsi stessi, annullando gli atti con quei ricorsi gravati.
In particolare, con detti ricorsi era stato chiesto, principalmente, l’annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale n. 525 del 5 luglio 2005, avente ad oggetto: “Progetto discarica rifiuti speciali non pericolosi con recupero ambientale di una cava in Località Ferrante – Comune di Orta Nova – Ditta A.GE.COS. S.p.A.”, pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 20 luglio 2005 al 4 agosto 2005; era anche chiesto l’annullamento di tutti i provvedimenti presupposti e/o connessi alla richiamata deliberazione provinciale e specificatamente:
- della determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 37 del 27 gennaio 2005, avente ad oggetto: “ Procedura di V.I.A. – Discarica per rifiuti speciali non pericolosi – Comune di Orta Nova (FG) – Prop. A.GE.COS. S.p.A.”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compreso il parere favorevole di compatibilità ambientale dell’intervento proposto, espresso dal Comitato di V.I.A. nella seduta del 21 dicembre 2004;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Orta Nova (FG) n. 36 del 23 novembre 2004 (doc. 21): “Parere urbanistico relativo alla localizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in Ditta A.GE.COS. S.p.A. con recupero ambientale di cava dimessa in Località Ferrante”, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale;
- della deliberazione della Giunta Comunale di Orta Nova (FG) n. 255 del 16 dicembre 2004: “Approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di Orta Nova e l’A.GE.COS. S.p.A. per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi con recupero di cava dismessa in questo territorio comunale”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compreso l’allegato protocollo d’intesa stipulato con l’A.GE.COS. S.p.A.
Il TAR, dopo avere esaminato e respinto le eccezioni spiegate, nei due ricorsi, dalla società controinteressata, d’inammissibilità degli stessi per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, ha accolto il ricorso nel merito avendo ritenuto, in particolare, la fondatezza del motivo di ricorso con il quale era stata dedotta l’illegittimità della deliberazione di Giunta provinciale n. 525/2005 (principalmente impugnata) avendo ritenuto incompetente, in materia, la Provincia, i relativi poteri dovendo ritenersi, alla stregua della disciplina normativa statale all’epoca vigente, direttamente in capo la Regione Puglia, non più operando la delega alle Province introdotta con legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30.
Per l’appellante le sentenze impugnate sarebbero fondate su di un manifesto errore interpretativo e cognitivo della disciplina vigente in materia de qua nella predetta Regione, dal momento che, a parte l’erroneità delle argomentazioni interpretative fatte proprie dai primi giudici, gli stessi, avrebbero, soprattutto trascurato di tenere conto di una specifica norma di legge (l’art. 23 della LR n. 17 del 30 novembre 2000,) che, anche dopo l’entrata in vigore della legge dello Stato n. 22 del 1997, avrebbe riconfermato, nella materia di cui è causa, la delega di esercizio dei relativi poteri alle Province pugliesi.
Resistono, nei due appelli, i Comuni di Carapelle, Cerignola, Ordona, Stornara e Stornarella; nell’appello n. 5520/2006 resiste anche la Provincia di Foggia; dette amministrazioni insistono, nelle proprie difese, per il rigetto degli appelli perché infondati.
I predetti Comuni ribadiscono, ad ogni buon conto, le censure di primo grado che il TAR ha assorbito, insistendo, all’occorrenza, per il loro accoglimento.
3) – Portate le cause alla pubblica udienza del 19 dicembre 2006, la Sezione, con ordinanza n. 466 del 5 febbraio 2007, ha:
a) - riunito i ricorsi in appello nn. 5519/2006, 5520/2006 e 5521/2006;
b) - ordinato all’appellante di notificare il ricorso in appello n. 5520/06 al Comune di Ascoli Satriano (che era uno dei ricorrenti in primo grado).
Adempiuto l’incombente ora detto, gli appelli, come sopra riuniti, tornano all’esame di questo Consiglio.
4) – Ritiene il Collegio di dovere esaminare, in ordine logico, anzitutto gli appelli nn. 5519/2006 e 5520/2006, proposti dalla società AGECOS s.p.a. per la riforma delle sentenze nn. 1639/2006 e 1640/2006, di accoglimento, rispettivamente, dei ricorsi nn. 1501/2005 e 1500/2005, proposti, il primo, dai sigg,ri Patetta, Rizzato e altri (tra cui, Legambiente Gaia) e il secondo dai Comuni di Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Ordona, Stornara e Stornarella, per l’annullamento, principalmente, della delibera della Giunta provinciale di Foggia n. 525 del 5 luglio 2005, avente ad oggetto: “Progetto discarica rifiuti speciali non pericolosi con recupero ambientale di una cava in Località Ferrante – Comune di Orta Nova – Ditta A.GE.COS. S.p.A.”, pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 20 luglio 2005 al 4 agosto 2005 (nonché degli atti preordinati, consequenziali e connessi sopra elencati).
Preliminarmente va dato atto che l’appellante, in adempimento dell’ordinanza della Sezione n. 466/2007, ha integrato il contraddittorio, per ciò che attiene all’appello n. 5520/2006, anche nei confronti del Comune di Ascoli Satriano, donde la raggiunta completezza del contraddittorio stesso, dovendo condividersi la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui, in caso di omessa notificazione del ricorso in appello a tutte le parti costituite in primo grado, si deve procedere, in analogia a quanto previsto dall'art. 331 c.p.c., all'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie (cfr. Sezione V, n. 2271/2005; n. 5157/2005; Sezione IV, n. 923/2002; Sezione VI, n. 69/2004).
5) – Con il primo motivo dei detti appelli l’appellante deduce l’erroneità delle sentenze ora dette nella parte in cui hanno rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dagli anzidetti originari ricorrenti.
Il motivo è fondato.
Legambiente Circolo Gaia, in quanto tale, non è un’associazione ambientalistica riconosciuta a livello nazionale; è pacifico, invero (cfr., in particolare, 5 dicembre 2002, n. 6657) l’interesse a ricorrere in via autonoma delle associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi dell'art. 18, 5 comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349; le associazioni ambientalistiche, infatti, se riconosciute da appositi decreti ministeriali, sono legittimate a ricorrere nelle controversie relative a materie corrispondenti alle loro finalità istituzionali (cfr. sul punto, la decisione della Sezione 25 gennaio 1995, n. 77); in base a detta norma, infatti, “le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi”.
Sennonché, tale generale legittimazione a ricorrere spetta all’associazione Legambiente, nella sua veste di associazione ambientalistica di livello nazionale, riconosciuta con apposito decreto ministeriale; tale non è, peraltro, il Circolo Gaia di Legambiente ricorrente in primo grado, che costituisce solo una struttura territoriale facente capo all’associazione nazionale, ma che, in quanto mera associazione d’ambito locale, in se e per se non riconosciuta, non può ritenersi legittimata alla proposizione del gravame; tale potestà spettando solo all’associazione nazionale riconosciuta in quanto tale e non alle sue strutture associative d’ambito locale; donde il difetto di legittimazione a ricorrere di detta originaria ricorrente che, del resto, non ha dimostrato di patire alcun danno diretto e concreto a cagione dell’adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado.
Quanto ai sigg.ri Patetta, Rizzo e altri, solo il primo risulta titolare di un terreno agricolo limitrofo al realizzando impianto, mentre gli altri ricorrenti in primo grado hanno attestato la proprietà di fondi nella zona, ma non in diretta prossimità dell’impianto stesso; ad ogni buon conto, nessuno dei ricorrenti stessi, compreso il sig. Patetta, ha dimostrato quale concreto e sicuro pregiudizio la realizzazione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi potrebbe produrre al fondo dal medesimo coltivato e ciò anche in considerazione del fatto che la realizzazione della bonifica delle preesistenti discariche appare, se possibile, potenzialmente produttiva di un miglioramento dell’ambiente locale.
Come è noto, del resto, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che la mera circostanza della prossimità all'opera pubblica da realizzare non è idonea a radicare un interesse all'impugnazione in assenza della congrua dimostrazione del danno che deriverebbe dall'impianto (Sez. VI, 18 luglio 1995, n. 754; Sez. V, 13 luglio 1998, n. 1088; 31 gennaio 2001, n. 358; 20 maggio 2002, n. 2714; 16 aprile 2003, n. 1948).
Quanto agli enti locali ricorrenti in primo grado, anche se la legittimazione all'impugnazione del provvedimento di localizzazione di una discarica di rifiuti viene normalmente riconosciuta ai Comuni nel cui territorio l'impianto dovrebbe essere collocato (cfr. Sez. V, 2 ottobre 2006 , n. 5713; Sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657; Sez. V, 2 aprile 2002, n. 1797), valgono, non di meno, anche per essi, i principi appena enunciati in merito alla necessità che gli enti in parola dimostrino il concreto pregiudizio che la realizzazione dell’impianto sarebbe in grado di produrre negli ambiti territoriali di rispettiva competenza; ciò che i Comuni ricorrenti in primo grado non hanno precisato e comprovato nei puntuali termini ora detti.
Anche nel corso della procedura e, in particolare, in sede di conferenza di servizi, i Comuni ricorrenti in primo grado si sono, del resto, limitati a ventilare pregiudizi legati unicamente ad asseriti danni di immagine per le attività agricole di zona, ovvero per il turismo agro-alimentare o ad un indimostrato aggravamento del traffico locale, o, infine, (Comune di Cerignola) “al fatto che l’intervento potrebbe compromettere la programmazione del Consorzio di igiene Ambientale che sovrintende al Bacino di utenza Fg/4” e, quindi, ad un danno meramente potenziale e indimostrato prodotto, in ipotesi, ad un soggetto terzo (il predetto Consorzio) rispetto allo stesso Comune deducente.
In definitiva, i Comuni ricorrenti in primo grado non si sono dati cura della richiesta dimostrazione e, in particolare di fornire elementi concreti e dimostrabili utili a confortare l’assunto secondo cui la semplice vicinanza dell’impianto ai rispettivi territori comunali avrebbe potuto produrre il pregiudizio genericamente lamentato; donde il difetto di legittimazione attiva a ricorrere anche dei predetti enti locali.
Quanto alla specifica posizione del Comune di Ascoli Satriano, che, almeno fino al momento dell’adozione della delibera di G.P. n. 525/2005, non risulta essere stato invitato alla Conferenza di servizi, va rilevato che tale difetto procedimentale rileva non quale vizio fine a se stesso, ma solo se e nei limiti in cui il Comune medesimo abbia addotto elementi sufficientemente probanti la produzione, a seguito della realizzazione dell’intervento, di significativi pregiudizi per il rispettivo territorio comunale e per le relative popolazioni; sennonché, una dimostrazione in tal senso è del tutto mancata da parte di detto Comune che, del resto, confina con il Comune di Orta Nova solo con una limitata fascia di terreno, sita a non breve distanza dall’area di localizzazione della discarica (stando agli atti depositati, il centro del Comune dista circa quindici chilometri dalla discarica in progetto, mentre il confine del territorio comunale ne dista circa cinque chilometri).
6) – In definitiva, per i motivi che precedono, vanno accolti gli appelli nn. 5519/2006 e 5520/2006, proposti dalla società AGECOS s.p.a. per la riforma delle sentenze nn. 1639/2006 e 1640/2006, di accoglimento, rispettivamente, dei ricorsi di primo grado nn. 1501/2005 e 1500/2005.
7) – La Sezione ritiene, peraltro, opportuno esaminare il secondo motivo degli appelli ora detti con il quale la società appellante deduce l’erroneità delle due predette sentenze perché basate su di un manifesto errore interpretativo e cognitivo della disciplina vigente in materia de qua nella Regione Puglia, dal momento che, a parte l’erroneità delle argomentazioni interpretative fatte proprie dai primi giudici, gli stessi avrebbero, soprattutto, trascurato di tenere conto di una specifica norma di legge regionale - l’art. 23 della LR n. 17 del 30 novembre 2000 - che, anche dopo l’entrata in vigore della legge dello stato n. 22 del 1997, avrebbe riconfermato, nella materia di cui è causa, la delega di esercizio dei relativi poteri alle Province pugliesi.
Il motivo è pure fondato.
Come esattamente dedotto dall’appellante, indipendentemente dalla correttezza o meno dell’esegesi condotta nella sentenza in esame circa il superamento che la legge n. 22 del 1997 avrebbe operato con riguardo alle deleghe, nella materia di cui è causa, operate, a suo tempo, da parte delle regioni a favore delle Province, vi è, invero, da osservare che la Regione Puglia, con la citata L.R. n. 17 del 2000, ha ribadito, all’art. 23, la delega di poteri nella materia in questione a favore delle Province, con la conseguenza che non può, comunque, dubitarsi della competenza della Provincia di Foggia ad adottare la deliberazione di cui è causa.
In particolare, la norma anzidetta ha sostituito i commi 1 e 2 della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30, che in precedenza, aveva delegato alle province le competenze di cui si tratta.
In particolare, con il citato art. 23:
“1. Sono delegate alle province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni concernenti:
a) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
b) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
c) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
d) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i confini di un medesimo territorio provinciale”.
Ne consegue che, al momento dell’adozione della delibera n. 525/2005 la Provincia era certamente delegata all’esercizio delle potestà di cui si tratta (approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti ed autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento etc.).
Donde l’erroneità, sul punto, delle appellate sentenze nn. 1639 e 1640 del 2006.
8) – Può passarsi, a questo punto, all’esame dell’appello n. 5521/2006, proposto avverso la sentenza n. 1638/2006 con la quale il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto da AGECOS avverso le delibere con le quali la Provincia ha sospeso, cumulativamente, per circa otto mesi, l’efficacia della citata delibera di Giunta n. 525/2005.
Al riguardo, è vero che, dagli atti versati in giudizio in primo grado, emerge, in tutta chiarezza, l’interesse della ricorrente a conseguire l’annullamento di dette delibere ai fini della condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno; non di meno, non essendo il Collegio in possesso del verbale d’udienza (che risulta richiesto dall’appellante al TAR, ma che non risulta agli atti del giudizio) dovrebbe disporsene l’acquisizione ai fini di una completa cognizione degli atti di causa ed ai comportamenti delle parti anche in occasione della trattazione della causa alla pubblica udienza del 13 aprile 2006.
Il Collegio ritiene, peraltro, non utile, nell’economia del giudizio, siffatta acquisizione dal momento che, in ogni caso, l’originario ricorso deve, comunque, essere rigettato perché infondato nel merito.
La sospensione di cui si tratta ha fatto, invero, immediato seguito all’emanazione della delibera n. 525/2005; questa è stata, infatti, pubblicata all’Albo Provinciale dal 20 luglio al 4 agosto 2005, laddove, nelle more dell’assunzione di efficacia della stessa, il Consiglio Provinciale, con delibera in data 27 luglio 2005, n. 48, ha ritenuto di chiedere alla Giunta Provinciale di assumere provvedimento di sospensione fino al 31 dicembre 2005, immediatamente esecutivo, relativamente a detta delibera n. 525, al fine di consentire di mettere in atto tutte le azioni necessarie per raggiungere possibili intese tra le parti, chiedendo alla Giunta stessa di non assumere alcun altro provvedimento fino all’adozione del Piano Regionale e/o Provinciale di smaltimento dei rifiuti; con richiesta, inoltre, di parere alla Regione circa la competenza regionale o provinciale in merito all’approvazione dei progetti per la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti speciali; a tale delibera (pubblicata dal 4 al 19 agosto 2005) ha fatto seguito immediato la delibera di Giunta Provinciale 18 agosto 2005, n. 646 (adottata anche tenuto conto del disposto di cui all’art. 21-quater della legge n. 241/1990) con la quale è stata sospesa fino al 31 dicembre 2005 la ripetuta delibera n. 525/2005, in considerazione di quanto richiesto dal Consiglio provinciale, nonché dell’esistenza di uno stato di agitazione della popolazione interessata e di possibile pericolo per l’ordine pubblico.
Ne consegue che, dato il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la delibera n. 525/2005 e la relativa sospensione, deve ritenersi che non possa essersi consolidato alcun concreto affidamento dell’impresa, dal momento che essa è stata portata prontamente al corrente della delibera consiliare n. 47/2005, cha ha anche potuto contestare con nota del 9 agosto 2005.
Quanto alla legittimità delle determinazioni provinciali ora dette, esse appaiono conformi al disposto di cui al citato art. 21 quater, comma 2, della legge n. 241/1990, secondo cui “l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze”.
In ordine al rispetto dei presupposti di applicabilità della norma, deve ritenersi che le preoccupazioni e la necessità di chiarimenti sollecitati dal Consiglio provinciale non siano del tutto privi di consistenza, dovendosi ritenere ragionevole un comportamento dell’Amministrazione atto a sospendere una propria determinazione che ha sollevato anche problematiche legate all’ordine pubblico allorché si siano manifestati dubbi in merito alla piena legittimità della determinazione stessa.
Può anche notarsi, poi, che, nelle more del predetto periodo di sospensione, è emerso che, in una parte, ancorché marginale, dell’area destinata alla realizzazione della discarica, era presente una condotta acquedottistica dell’Acquedotto Pugliese, destinata a confluire in impianti irrigui; circostanza, questa, in precedenza non portata a conoscenza, da parte di AGECOS, sia del Comune di Orta Nova che della Provincia e che neppure risulta essere stata presa in considerazione in sede di VIA; ciò che evidenziava una oggettiva carenza progettuale e che rendeva necessaria una idonea modificazione del progetto stesso di discarica; ciò ad indicare anche che le preoccupazioni manifestate dalle locali popolazioni e recepite dall’amministrazione in merito alla non del tutto soddisfacente portata della progettazione si sono manifestate, nei fatti, non prive di una certa consistenza, tanto da indurre, nel prosieguo, ad adeguare il progetto stesso.
E del pari legittimo appare, per l’effetto, l’operato della Provincia allorché ha prorogato di altri novanta giorni l’operatività della disposta sospensione giusta la pure impugnata delibera di Giunta n. 919 del 14 dicembre 2005, che ha tenuto conto del predetto intervento dell’Acquedotto Pugliese.
Vero che l’odierna appellante ha sottoposto allo stesso A.Q.P. un’apposita modificazione progettuale e che, di massima lo stesso A.Q.P. ha ritenuto di poter escludere che, a seguito delle modificazioni progettuali sottopostegli dall’impresa, potesse sussistere il rischio di percolato da rifiuti; ma una nota recante tale attestazione è intervenuta solo il 23 dicembre 2005 e, quindi, dopo l’adozione della delibera provinciale stessa.
E ciò non senza considerare che quanto concordato tra AGECOS e A.Q.P. in merito alla necessaria variante progettuale avrebbe dovuto, comunque, essere sottoposto al vaglio dei competenti organi comunali e provinciali ai fini dell’approvazione della stessa; con l’aggiunta che quanto emerso è stato anche sottoposto al vaglio della Regione “per le valutazioni di competenza in ambito di procedura di valutazione di impatto ambientale, considerato che la procedura già espletata si è conclusa antecedentemente alla comunicazione da parte dell’A.Q.P. inerente le condotte idriche”.
In definitiva, gli atti di sospensione procedimentale anzidetti appaiono sufficientemente e coerentemente motivati in rapporto alle emergenze in essi segnalate; con la conseguente legittimità degli atti stessi che porta al rigetto dell’originario ricorso perché infondato.
9) – Per tali motivi appaiono fondati e vanno accolti gli appelli in epigrafe nn. 5519/2006 e 5520/2006 (proposti dalla società AGECOS s.p.a. per la riforma delle sentenze nn. 1639/2006 e 1640/2006) e, per l’effetto, vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di primo grado nn. 1501/2005 e 1500/2005.
Pronunciando sull’appello n. 5521/2006 va, invece, respinto il ricorso di primo grado n. 1414/2005.
Le spese del doppio grado dei tre giudizi possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, tenuto conto della già disposta riunione dei ricorsi in epigrafe indicati:
accoglie gli appelli nn. 5519/2006 e 5520/2006 e, per l’effetto, respinge i ricorsi di primo grado nn. 1501/2005 e 1500/2005;
pronunciando sull’appello n. 5521/2006, respinge il ricorso di primo grado n. 1414/2005.
Spese del doppio grado, relative ai tre giudizi, integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2007 e in prosieguo, in quella del 13 settembre 2007, con l’intervento dei sigg.ri:
CLAUDIO VARRONE – Presidente
PAOLO BUONVINO – Consigliere est.
DOMENICO CAFINI – Consigliere
ALDO SCOLA – Consigliere
FRANCESCO CARINGELLA - Consigliere

Presidente
Claudio Varrone
Consigliere Segretario
Paolo Buonvino Giovanni Ceci



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...19/10/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva




CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria