Cass. Sez. III n. 13703 del 11 aprile 2022 (Cc 1 feb 2022)
Pres. Aceto Est. Gai Ric. Di Lieto
Urbanistica.Locale adibito a sgombero reso abitabile

In tema di sequestro preventivo deve ritenersi congruamente motivata la sussistenza del periculum in mora, con riferimento al reato di cui all’art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, sul rilievo dell’aumentato carico urbanistico conseguente all’intervento edilizio volto a rendere abitabile il piano seminterrato di un edificio originariamente costruito quale unico locale adibito a sgombero, con aggravio del carico urbanistico derivante dalla realizzazione di una autonoma unità abitativa, in un contesto nel quale neppure è allegato l’utilizzo da parte del medesimo nucleo abitativo.


RITENUTO IN FATTO
1.- Il Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 13 settembre 2021, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Di Lieto Annamaria e Di Lieto Amalia  contro il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno, di sequestro preventivo di un immobile in relazione al reato di cui all’art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (Vietri sul Mare) ed in assenza di permesso a costruire, un cambio di destinazione d’uso del locale seminterrato trasformato in unità abitativa, dotata di tutte le opere accessorie con accesso creato mediante apertura di un vano porta sul prospetto, confermando il relativo decreto.
2. - Per l'annullamento della ordinanza, il difensore delle indagate ha proposto ricorso per cassazione, e ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1  lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le opere eseguite avessero realizzato un mutamento urbanisticamente rilevante delle destinazioni d’uso non essendo intervenuta un’assegnazione a categoria funzionale diversa da quella originaria residenziale, considerata la pertinenzialità dell’originario locale di sgombero sito al piano terra delll’unità abitativa del primo piano essendo tutti gli ambienti funzionalmente uniti e comunicanti a mezzo scale.

2.2. Con il secondo e terzo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione al periculum in mora. Il Tribunale avrebbe reso una motivazione meramente apparente limitandosi al mero richiamo dei precedenti giurisprudenziali senza compiere un effettivo vaglio delle conseguenze ulteriori rispetto alla consumazione del reato omettendo di indicare, trattandosi di immobile ultimato, quali fossero le conseguenze ulteriori sul regolare aspetto del territorio, accertamento del pregiudizio che deve avere carattere di concretezza e attualità.
 
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso nell’interesse di Di Lieto Amalia è inammissibile perché depositato senza l’osservanza dei termini per impugnare.
L’ordinanza impugnata risulta comunicata al difensore in data 16/09/2021 e notificata, in data 20/09/2021, alla residenza della ricorrente a mani di persona convivente, e in pari data è stata inviata la CAN.
Il ricorso per cassazione è stato depositato, in data 27/09/2021, presso il Tribunale di Torre Annunziata ed è pervenuto al Tribunale di Salerno il 12/10/2021.
Secondo le Sezioni Unite Bottari, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167 – 01).
Il ricorso, depositato fuori sede e pervenuto in data 12 ottobre 2021 alla cancelleria del Tribunale di Salerno è tardivo, stante l’inosservanza dell’art. 325 cod.proc.pen., e va, pertanto, dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.

5. Il ricorso di Di Lieto Annamaria è infondato per le seguenti ragioni.
Tenuto conto dei limiti del sindacato del giudice di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali, che, a mente dell'art. 325 cod. proc. pen. è consentito soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli "errores in iudicando" o "in procedendo", anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), rileva, il Collegio, l’infondatezza dei denunciati motivi di ricorso.  

6. La censura di violazione di legge in relazione al fumus commissi delicti è infondata sulla base delle seguenti ragioni.
L’ordinanza impugnata ha evidenziato come, a seguito di sopralluogo in Vietri sul Mare, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza di permesso a costruire, in assenza di progetto esecutivo e della direzione dei lavori di un tecnico abilitato e senza previa denuncia, era stata accertata la trasformazione del locale al piano seminterrato dell’immobile, meglio descritto nel capo di incolpazione provvisoria, adibito a locale sgombero, in unità abitativa dotata di tutti gli impianti, con autonomo vano porta e collegata tramite scala interna all’unità immobiliare soprastante delle ricorrenti, oltre ad una serie di muretti in calcestruzzo e fioriere all’esterno.
L’immobile al piano terra, parte del complesso IACP del Comune di Vietri sul Mare, era destinato ad uso abitativo, mentre il locale seminterrato era destinato a sgombero, e, all’esito del sopralluogo, era accertata la modifica della destinazione d’uso del predetto locale seminterrato che risultava destinato ad uso abitativo.
Secondo il Tribunale, la realizzazione di opere interne volte a creare una ulteriore e autonoma unità abitativa, collegata a quella sovrastante, mediante ripartizione dell’unico vano con più vani, con la realizzazione degli impianti tecnologici e con l’apertura di finestre si da modificare il prospetto dell’edificio, integra la contravvenzione di cui all’art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, non potendo rientrare, tali interventi tra quelli di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del d.P.R. 380 del 2001, dal momento che la creazione di una ulteriore e autonoma unità abitativa creava nuovi volumi e richiedeva il permesso a costruire.
La difesa contesta il fumus commissi delicti sul rilievo che non vi sarebbe stato un mutamento di destinazione d’uso rilevante non essendo intervenuta un’assegnazione a categoria funzionale diversa da quella originaria residenziale.
La censura è priva di pregio in quanto la trasformazione del locale sgombero in unità abitativa, circostanza questa non contestata dalla ricorrente, ha determinato un aumento di cubatura per il quale è necessario il permesso a costruire.
Nel caso in esame con la trasformazione, con opere, del locale adibito ad uso sgombero, si è creata una volumetria ex novo che, a mente dell’art. 10 comma 1, lett. a) del d.P.R. 380 del 2001, costituisce intervento di nuova costruzione (Sez. 3, n. 44523 del 12/07/2019, Canato, Rv. 277262 – 01; Sez. 3, n. 38632 del 31/05/2017, Molari, Rv. 270826 - 01).
L’originario volume destinato a sgombero, e dunque non residenziale, è divenuto abitabile per effetto delle opere interne realizzate che hanno così determinato un aumento della volumetria abitabile, rispetto ai parametri urbanistici che ne individuano i limiti.
Non è questione di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, bensì di residenziale rendendolo abitabile.
Con risalente pronuncia di Questa Corte di legittimità, si è chiarito che, in tema di reati edilizi, rientra nel novero delle opere interne non soggette a concessione od autorizzazione, e non integra pertanto violazione della legge penale, la destinazione a vani abitabili di locali originariamente utilizzati a fine di sgombero, ottenuta mediante l'esecuzione di lavori che non determinano aumento di cubatura o di superficie ne' mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito (Sez. 3, n. 8332 del 30/06/1994, Cannarsa, Rv. 198780 – 01), da cui, a contrario, l’affermazione secondo cui l’aumento di volumetria in assenza di permesso a costruire, integra nuova opera per cui è richiesto il permesso a costruire e, nel caso di zone vincolate, anche l’autorizzazione paesaggistica.  
In continuità, in epoca più recente, è stato precisato che la modifica di destinazione d'uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne (Sez. 3, n. 7755 del 21/01/2021, Duranti, Rv. 280911 – 01 con richiami a precedenti:  Sez.3, n.27713 del 20/05/2010, Rv.247919 - 01, in fattispecie di mutamento in abitazione del sottotetto mediante la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia; Sez. F, n.43885 del 30/08/2012, Rv.253585 - 01, secondo cui la trasformazione di una cantina in mini-appartamento eseguita in zona vincolata richiede il preventivo rilascio sia del permesso di costruire che dell'autorizzazione paesaggistica, potendo anche le sole opere interne integrare una modifica di destinazione d'uso penalmente rilevante (Sez.3, n. 42453 del 07/05/2015, Rv.265191 – 01).
 La censura di violazione di legge risulta, pertanto, infondata.
7. Anche il secondo motivo di ricorso con cui si censura la violazione di legge in relazione alla sussistenza del periculum in mora (ai sensi dell'art. 321 cod.proc.pen. secondo il quale è possibile disporre sequestro preventivo solo "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati"), è infondato.
La questione della applicabilità del sequestro preventivo all’immobile abusivo già ultimato è stata definitivamente risolta, in senso affermativo, dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 12878 del 20 marzo 2003, che ha delineato l’ambito applicativo in relazione alla configurabilità del periculum in mora. La pronuncia citata ha precisato che le conseguenze, ulteriori rispetto alla consumazione del reato, derivanti dall'uso dell’immobile abusivo ultimato, debbono avere carattere antigiuridico ed essere strettamente collegate all'azione vietata dalla legge penale, individuando nell’aggravio del c.d. carico urbanistico le conseguenze antigiuridiche che il sequestro preventivo mira ad inibire. Quanto alla nozione di carico urbanistico, le Sezioni Unite hanno fornito puntuali indicazioni, osservando che l'insediamento umano è costituto da un elemento c.d. primario (abitazioni, uffici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici pubblici, parchi, strade, rete fognaria) che deve essere proporzionato all'insediamento primario ossia al numero degli abitanti insedianti ed alle caratteristiche dell'attività da costoro svolta. Il concetto di “carico urbanistico” identifica l’effetto che viene prodotto dal manufatto abusivo sull’insediamento secondario attraverso la domanda di strutture e opere collettive in dipendenza del numero di abitanti insediati su un determinato territorio. L’abitazione dell’immobile abusivo potrebbe incidere negativamente sul territorio, determinando un aggravio del "carico urbanistico" con conseguenze sulla collettività che il sequestro preventivo tende a prevenire e impedire. Quanto poi alle situazioni concrete nelle quali è stato ravvisato l’aggravio del carico urbanistico, questo è stato riconosciuto anche nell’ipotesi di realizzazione di opere interne comportanti il mutamento della originaria destinazione d'uso di un edificio (Sez. 4, n. 34976 del 09/07/2010, Nucera, Rv 248345; Sez. 3, n. 22866 del 19/04/2007, Laudani, Rv 236881); in altre pronunce si è dato rilievo, per effetto della nuova costruzione, alle esigenze di trasporto, smaltimento rifiuti, viabilità etc. (Sez. 3 n. 22866/07, cit.) e all’ulteriore  domanda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioni minime di spazi pubblici per abitante nella zona urbanistica interessata. In particolare, è stato affermato che il pregiudizio va valutato avendo riguardo agli indici della consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive (Sez. 3, n. 6599 del 24/11/2011, Susinno, Rv. 252016: Sez. 3, n.  34142 del 05/07/2005, D’Amorio, Rv 232471). Più di recente, si è dato rilievo alla consistenza volumetrica del manufatto abusivo tale da determinare comunque un'incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate (Sez. 3, n. 42717 del 10/09/2015, Buono, Rv. 265195). Il riferimento all'aspetto strutturale e funzionale dell'opera, alla concreta alterazione della originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o alla effettiva utilizzazione sono stati ritenuti incidenti sul carico urbanistico tali da determinare un mutamento dell'insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 1444/68 da Sez. 3, n. 36104 del 22/9/2011, P.M. in proc. Armelani, Rv. 251251, principio successivamente ribadito da Sez. 3, n. 6599 del 24/11/2011, Susinno, Rv. 252016, e da Sez. 3, n. 5954 del 15/01/2015, Chiacchiaro, Rv. 264370, che ha dato rilievo alla consistenza reale e all'intensità del pregiudizio temuto, tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione della misura.
Tutto ciò premesso, il Tribunale ha congruamente motivato la sussistenza del pericolum in mora, con riferimento al reato di cui all’art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, sul rilievo dell’aumentato carico urbanistico conseguente all’intervento edilizio volto a rendere abitabile il piano seminterrato originariamente costruito quale unico locale adibito a sgombero, con aggravio del carico urbanistico derivante dalla realizzazione di una autonoma unità abitativa, in un contesto nel quale la ricorrente neppure allega l’utilizzo da parte del medesimo nucleo abitativo. Mentre l’esclusione del fumus commissi delicti in relazione al reato paesaggistico (cfr. pag. 6) rende irrilevante l’indagine dell’aggravio anche sotto il profilo ambientale.

9. In conclusione, il ricorso di Di Lieto Amalia deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Il ricorso di Di Lieto Annamaria deve, invece, essere rigettato e la ricorrente condannato alle spese processuali.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Di Lieto Amalia e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso di Di Lieto Annamaria e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso il 01/02/2022