Cass. Sez. III n. 24334 del 10 giugno 2016 (Ud 17 feb 2016)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Fugalli
Urbanistica.Correlazione tra accusa e sentenza

Non è nulla, per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la pronuncia con la quale l'imputato, che sia stato tratto a giudizio per rispondere del reato di esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire e in assenza della concorrente autorizzazione paesaggistica, sia stato invece condannato per aver violato i titoli abilitativi ab origine validi ed esistenti, perché, all'eventuale riconoscimento della valida esistenza di questi ultimi, non osta, in caso di riscontrata violazione delle loro statuizioni, la possibilità di ritenere integrati i reati urbanistici e paesaggistici contestati, sia quando dalla riscontrata violazione degli originari titoli scaturisce la necessità di ritenere che, come nel caso di specie (implicante realizzazione di parti esterne aggiuntive del fabbricato non contemplate dal permesso e la modifica delle facciate), per il tipo di intervento realizzato, fosse indispensabile per il privato richiedere ed ottenere il titolo mancante, sia quando si riconosca che i titoli abilitativi esistevano ed erano validi, ma che essi sono stati violati in ordine alle loro prescrizioni circa l'esecuzione, in difformità da essi, dell'intervento assentito.

 

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