Cass. Sez. III n. 43249 del 6 dicembre 2010 (CC 22 ott.2010)
Pres. Teresi Est. Rosi Ric.Barbagallo
Urbanistica. Installazione di cartelloni pubblicitari

Non vi è rapporto di specialità tra la disciplina sanzionatoria penale dettata in materia antisismica dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e quella, amministrativa pecuniaria, dettata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, in quanto si tratta di sanzioni poste a tutela di interessi giuridici diversi, presidiando la prima la pubblica incolumità e, l'altra, il controllo sulle pubbliche affissioni, in relazione al loro contenuto, alla natura commerciale o meno, all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. (In motivazione la Corte, in una fattispecie riguardante il sequestro preventivo di un cartellone pubblicitario di consistenti dimensioni abusivamente installato, ha affermato che trovano applicazione ambedue le discipline sanzionatorie).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 22/10/2010
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1357
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 12201/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \BARE AGALLO ALESSANDRO\ N. IL *27/07/1981*;
avverso l'ordinanza n. 4/2010 TRIB. LIBERTÀ di SIRACUSA, del 03/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione;
Udito il difensore Avv. Campione Sante, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 23 dicembre 2009 il GIP presso il Tribunale di Siracusa, nell'ambito di indagini in relazione alle violazioni edilizie di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 aveva disposto, nei confronti di \Barbagallo Alessandro\, il sequestro a fini preventivi di un cartellone per la gestione di spazi pubblicitari di mt. 12 x 3.60, su 4 pilastri metallici scatolari con basamento in cemento. Il Tribunale della stessa città, con ordinanza del 3 febbraio 2010, aveva rigettato il riesame presentato per conto dell'indagato, confermando il provvedimento e avverso tale ultimo provvedimento ha presentato ricorso il \Barbagallo\ chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme qiuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.
Il pubblico ministero ed i giudici che si sono occupati della misura cautelare avrebbero erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie (impianto di cartellone pubblicitario come indicato nel sequestro preventivo impugnato) la disciplina di legge in materia edilizia anziché, sulla base del principio di specialità, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale disciplina tra l'altro, anche il potere dei Comuni di determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari nonché le modalità per ottenere dal Comune il provvedimento per la relativa installazione (art. 3, in particolare comma 3), prevedendo, in caso di violazione delle disposizioni, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie oltre alla rimozione da parte del comune degli impianti pubblicitari abusivi. Pertanto non sussisterebbe il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93,94, 95 (in relazione alle norme tecniche di cui al D.M. 16 gennaio 2006 e relativo allegato). A sostegno di tale tesi il ricorrente ha fatto richiamo ad alcuni precedenti di questa Sezione, affermando che il cartellone pubblicitario oggetto del riesame non sarebbe qualificabile come opera edilizia perché precario e temporaneo, ne' aumenterebbe il carico urbanistico, ne' comporterebbe un mutamento della destinazione d'uso.
Inoltre non sussisterebbe alcuna violazione delle norme paesaggistiche, perché il terreno privato dove si trova collocato il cartellone sequestrato non è in zona sottoposta a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di luoghi di interesse storico o artistico .
2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale del riesame ha sostenuto che i cartelloni pubblicitari costituiscono un'opera edilizia rilevante ai fini dell'applicazione della normativa urbanistica ed edilizia, dissentendo coscientemente dalla giurisprudenza. Nel provvedimento impugnato è stato sostenuto che tale tesi troverebbe conferma nella giurisprudenza amministrativa, ma secondo il ricorrente ciò risulterebbe pur sempre in contraddizione con il principio di specialità tra norme.
Il provvedimento impugnato non avrebbe inoltre motivato in ordine alle argomentazioni indicate nei motivi di riesame quanto all'erroneo richiamo all'applicabilità della normativa antisismica anche per le strutture metalliche precarie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato.
1. Il primo motivo di ricorso risulta infondato. Non sussiste alcuna violazione di legge nel ritenere esistente il fumus delicti in relazione all'applicabilità al caso di specie delle fattispecie relative alle violazioni edilizie di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 (realizzazione di opere senza progetto e senza autorizzazione del Genio civile in zona sismica). Si deve infatti premettere che questa Corte ha già affermato che la normativa antisismica - a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato - deve essere applicata a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto l'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Sez. 3, n. 38142 del 24/10/2001, Tucci, Rv 220269).
Orbene, l'ordinanza impugnata ha valutato, sia pure dando conto della sommarietà che caratterizza la sede cautelare, che il cartellone pubblicitario oggetto del sequestro preventivo costituisce un'opera edilizia rilevante ai fini dell'applicazione della normativa edilizia ed urbanistica, sulla considerazione delle sue dimensioni e delle modalità della sua installazione, con richiamo a quanto ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa e dagli orientamenti di quella di legittimità (viene espressamente menzionata la sentenza di questa Sezione n. 5328 del 11/2/2004, Accetta, Rv. 227402, la quale ha affermato: "La sistemazione di una insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio del preventivo permesso di costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti un mutamento territoriale, atteso che soltanto un sostanziale mutamento del territorio nel suo contesto preesistente sia sotto il profilo urbanistico che edilizio fa assumere rilevanza penale alla violazione del regolamento edilizio, con conseguente integrazione del reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44").
In particolare riferimento alla normativa antisismica, il tribunale ha poi ritenuto, con argomentazione coerente, che tale disciplina, posta a tutela della pubblica incolumità, non risulta derogata dalla normativa speciale di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4 concernente il riordino della finanza territoriale). I giudici hanno, inoltre, ritenuto motivatamente che possano trovare applicazione entrambe le discipline, quella urbanistica ed edilizia e quella afferente la normativa specifica di cui al citato D.Lgs. n. 507 del 1993, in quanto le stesse sono state introdotte dal legislatore a tutela di interessi giuridici diversi: l'una, l'ordinato sviluppo del territorio e la sicurezza statica delle costruzioni rispetto a possibili eventi sismici, l'altra, il controllo sulle pubbliche affissioni, in relazione al loro contenuto, alla loro natura commerciale o meno, all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. Occorre da ultimo ribadire che il requisito del periculum in mora - che, ai sensi dell'art. 321 c.p.p. legittima il sequestro preventivo - sussiste quando risulta la concreta possibilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati, (cfr. Sez. 4, n. 6382 del 13/2/2007, Gagliano, Rv. 236104, proprio relativa ad una fattispecie relativa a cartelloni pubblicitari eretti in violazione della normativa antisismica), come nel caso di specie ravvisato dai giudici del riesame con esaustiva motivazione.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, vale appena la pena ricordare che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice, (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). Pertanto nel caso di specie, per la ragioni appena illustrate, non può certo dirsi che risulti mancante la motivazione posta a base della decisione impugnata. Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2010