SEZ. 3 SENT.  37493  DEL 02/10/2003  (CC.10/06/2003) RV.  226316
     PRES. Toriello F                 REL. Onorato P              COD.PAR.368
     IMP. P.M. in proc. Soluri e altri        PM. (Conf.) Passacantando G 
538001  EDILIZIA  -  IN  GENERE - Piani urbanistici - Momento di rilevanza ai       fini  penali - Individuazione - Periodo di salvaguardia - Adozione del       piano - Sufficienza. 
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20 
D. P. R. DEL 6/6/2001 NUM. 380 ART. 44 
    In  materia  urbanistica, a seguito della adozione dei piani urbanistici,
ovvero  dal  momento  in cui l'organo amministrativo competente delibera formalmente  il  piano  e lo pubblicizza, onde consentire la presentazione delle
osservazione  da  parte dei soggetti interessati, entrano in vigore le misure di  salvaguardia, con lo scopo di impedire che antecedentemente alla
approvazione  del  piano  vengano  eseguiti interventi che compromettano gli assetti
territoriali  previsti  dal  piano  stesso, cosi' che integrano la violazione dell'art.  20  della  legge  28 febbraio 1985 n. 47, ora art. 44 del D.P.R. 6
giugno  2001  n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia edilizia) gli interventi posti in essere dopo la adozione ed
antecedentemente  alla approvazione del piano ed eseguiti in contrasto con le misure di salvaguardia
Fonte CED Cassazione
 
                    




