DECRETO 29 aprile 2008, n. 110
Regolamento recante criteri, condizioni e modalita\' per l\'attuazione dell\'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell\'articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006.
GU n. 142 del 19-6-2008
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL\'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELL\'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2003/30/CE sulla promozione dell\'uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che reca
disposizioni in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari,
disciplinando, in particolare, le intese di filiera e i contratti
quadro utilizzati per la stipula dei contratti di coltivazione e
aventi, tra l\'altro, per scopo la produzione, la trasformazione, la
commercializzazione e la distribuzione di biomasse agricole e di
biocarburanti di origine agricola;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione
della predetta direttiva 2003/30/CE, recante, tra l\'altro,
disposizioni finalizzate a promuovere l\'utilizzazione di
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di
carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire
al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra;
Visto l\'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme della legge
11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi
nel settore agroenergetico, si prevede che, a decorrere dal
1° gennaio 2007, i soggetti che immettono in consumo benzina e
gasolio prodotti a partire da fonti non rinnovabili e destinati
all\'autotrazione debbano immettere in consumo una quota minima di
biocarburanti;
Visto l\'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si prevede, nell\'ambito di un
programma pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con
decorrenza 1° gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2010, un
contingente annuo di 250.000 tonnellate di biodiesel al quale si
applica un\'aliquota di accisa pari al 20% di quella applicata al
gasolio usato come carburante;
Considerato che il contingente di 250.000 tonnellate di cui al
punto precedente non copre totalmente la quota minima fissata
dall\'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di
immissione in consumo di biocarburanti e che quindi occorre evitare
situazioni di disparita\' tra i soggetti tenuti all\'obbligo, tali da
influire sulle condizioni di concorrenzialita\' del mercato dei
carburanti;
Visto l\'articolo 1, comma 372, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si prevede, nell\'ambito di un
programma pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con
decorrenza 1° gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2010, uno
stanziamento di 73 milioni di euro annui per la riduzione dell\'accisa
applicata a bioetanolo, ETBE e additivi e riformulanti impiegati come
carburante;
Considerato che il contingente di cui al punto precedente non copre
totalmente la quota minima fissata dall\'articolo 1, comma 368, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, di immissione in consumo di
biocarburanti e che quindi occorre evitare situazioni di disparita\'
tra i soggetti tenuti all\'obbligo, tali da influire sulle condizioni
di concorrenzialita\' del mercato dei carburanti;
Ritenuto di dover individuare modalita\' per perseguire obiettivi di
sviluppo di filiere agroenergetiche e che tengono conto della
sostenibilita\' dei biocarburanti anche con riferimento alle quantita\'
di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o
contratti ad essi equiparati;
Considerato che, ai sensi dell\'articolo 1, comma 368, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, occorre dettare criteri, condizioni e
modalita\' per l\'attuazione del predetto obbligo di immissione al
consumo di una quota minima di biocarburanti;
Visto l\'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la decisione della Commissione europea C(2008)850 def., con
la quale si autorizza il regime di aiuti concernente le agevolazioni
fiscali per il biodiesel, notificato dall\'Italia ed al contempo si
rileva che l\'obbligo di immissione al consumo di cui al presente
decreto non comporta il rischio di una sovracompensazione con la
predetta misura;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell\'adunanza del 10 marzo 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell\'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 1689 del 2 aprile 2008 ed il relativo nulla
osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesso con nota
n. 1561 dell\'8 aprile 2008;
A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalita\'

1. Il presente regolamento detta criteri, condizioni e modalita\'
per l\'attuazione degli obblighi di cui all\'articolo 2-quater,
comma 3, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi\' come modificato
dall\'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


                               Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) biocarburanti e altri carburanti rinnovabili da immettere in
consumo: il biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, l\'ETBE e il
bioidrogeno; ai fini del presente decreto la percentuale in volume di
ETBE considerata biocarburante e\' del 47 per cento;
b) benzina: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire
da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche
EN 228 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;
c) gasolio: quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partire
da fonti primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecniche
EN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come carburanti;
d) soggetti tenuti all\'obbligo in un dato anno: soggetti che
nell\'anno precedente hanno immesso in consumo benzina e gasolio,
individuati secondo quanto previsto al comma 2;
e) produttori di biocarburanti: soggetti che producono i
carburanti di cui alla lettera a);
f) legge: la legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi\' come modificata
dall\'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) quantitativo minimo: la quantita\' di biocarburanti da
immettere in consumo in un dato anno da parte di ciascun soggetto
tenuto all\'obbligo ai fini del rispetto della legge, calcolata sulla
base della formula di cui all\'articolo 3, comma 5;
h) intesa di filiera: l\'intesa stipulata ai sensi dell\'articolo 9
del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che ha come scopo
l\'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli
ed agroalimentari, o intese equiparate, previa verifica di
conformita\' al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, da parte
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
i) contratto quadro: il contratto concluso ai sensi e per gli
scopi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102, tra le organizzazioni di produttori e le organizzazioni
di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, di
cui alle lettere c) e d) dell\'articolo 1 del medesimo decreto
legislativo n. 102 del 2005, relativo ad uno o piu\' prodotti agricoli
ed avente per oggetto, senza che derivi l\'obbligo di praticare un
prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la
commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonche\' i criteri
e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
j) biocarburanti fiscalmente agevolati: biocarburanti sottoposti
ad accisa con aliquota ridotta.
2. Ai fini del presente decreto l\'immissione in consumo di benzina
e gasolio e\' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento
dell\'accisa.
3. Ai fini del calcolo del quantitativo minimo si assumono le
specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti riportate
nella tabella allegato 1. Le specifiche convenzionali del bioidrogeno
e dei derivati del bioetanolo sono definite, in relazione
all\'effettiva disponibilita\' dei medesimi, con successivo decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell\'economia e
delle finanze.
4. Fatto salvo quanto previsto dall\'articolo 22-bis del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte di produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, le caratteristiche
fiscali del biodiesel sono definite nella tabella allegato 2a) del
presente regolamento, mentre le caratteristiche fiscali del
bioetanolo sono definite nella tabella allegato 2b) del presente
regolamento. Per il bioidrogeno, l\'ETBE e gli altri derivati del
bioetanolo, le stesse caratteristiche sono definite, in relazione
all\'effettiva disponibilita\' dei medesimi, con successivo decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell\'economia e
delle finanze.


                               Art. 3.
Determinazione delle quantita\' annue di biocarburanti da immettere
obbligatoriamente in consumo

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno,
i soggetti tenuti all\'obbligo comunicano al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali:
a) i quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina e
gasolio come definiti dall\'articolo 2 comma 1, lettere b) e c),
immessi in consumo nel corso dell\'anno precedente;
b) i quantitativi di biocarburanti, espressi in Gcal, da
immettere in consumo nell\'anno in corso, calcolati con le modalita\'
di cui al successivo comma 5.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno,
i soggetti tenuti all\'obbligo comunicano al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali i quantitativi di biocarburanti
immessi in consumo nell\'anno precedente. I predetti quantitativi sono
cosi\' differenziati:
a1) prodotto, fiscalmente non agevolato, non derivante da
contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;
a2) prodotto, fiscalmente non agevolato, derivante da contratto
quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;
a3) prodotto, fiscalmente agevolato, non derivante da contratto
quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati;
a4) prodotto, fiscalmente agevolato, derivante da contratto
quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate secondo
il formato di cui all\'allegato 3 del presente regolamento. Le
medesime comunicazioni hanno valore di autocertificazione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e successive modifiche ed integrazioni.
4. I soggetti di cui al comma 1, che cessano l\'attivita\' di
immissione in consumo di benzina e gasolio, sono tenuti comunque a
garantire il rispetto dell\'obbligo di cui al comma 1, lettera b) per
l\'anno successivo all\'ultimo anno solare di attivita\'.
5. La quantita\' di biocarburanti da immettere in consumo ai fini
del rispetto dell\'obbligo e\' calcolata sulla base della seguente
formula:
Bio = Q% x Bt-1
dove per:
Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti da
immettere in consumo obbligatoriamente, in un determinato anno,
espresso in Gcal;
Q% si intende la quota minima di biocarburanti da immettere
obbligatoriamente, vigente in un determinato anno, espressa in
percentuale;
Bt-1 si intende il contenuto termico espresso in Gcal del
quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nell\'anno
precedente, da utilizzare come base di calcolo, espresso in Gcal, e
calcolato sulla base della seguente formula:
B t-1 = (Pb x Xb) + (Pg x Yg)
dove per:
Pb si intende il Potere calorifico inferiore della benzina
espresso in Gcal/tonn;
Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della
benzina immessa in consumo nell\'anno solare precedente;
Pg si intende il Potere calorifico inferiore del gasolio espresso
in Gcal/tonn;
Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio
immesso in consumo nell\'anno solare precedente.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti dall\'Agenzia
delle dogane, riscontra annualmente la corrispondenza delle
autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, informando degli esiti i
soggetti interessati.


                               Art. 4.
Modalita\' di immissione in consumo dei biocarburanti

1. L\'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti puo\' essere
assolto impiegando indifferentemente uno o piu\' prodotti di cui
all\'articolo 2, comma 1, lettera a), dei quali siano state definite
le specifiche convenzionali e le caratteristiche fiscali. Resta fermo
il rispetto dell\'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 128.


                               Art. 5.
Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente
non agevolati

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
anche avvalendosi del supporto tecnico dell\'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal
2008, rilascia ai soggetti di cui all\'articolo 2, comma 1,
lettera d), che hanno immesso in consumo biocarburanti non agevolati,
«certificati di immissione in consumo di biocarburanti» sulla base
delle comunicazioni relative all\'anno precedente, di cui all\'articolo
3, comma 2, lettera al) e a2).
2. L\'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti di cui
all\'articolo 3, comma 2, lettere al) ed a2), da\' diritto ad un
certificato.
3. Ai fini di quanto disposto dai commi precedenti, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali arrotonda, con
criterio commerciale, a 10 Gcal, le quantita\' complessive di
biocarburanti immesse in consumo di cui al comma 2.
4. I certificati di cui ai commi precedenti hanno, ai fini della
copertura dell\'obbligo, un valore unitario di 10 Gcal e sono
commerciabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali promuove l\'istituzione di una piattaforma per
la contrattazione e lo scambio di tali certificati e puo\' individuare
un soggetto idoneo alla gestione della stessa, sentite le
Amministrazioni interessate. I certificati sono altresi\' oggetto di
libero mercato anche al di fuori di tale piattaforma.
5. A decorrere dal 2009, entro il 31 marzo di ciascun anno,
l\'emissione dei certificati relativi all\'anno precedente e\'
effettuata compensando la eventuale mancata corrispondenza tra le
autocertificazioni di cui all\'articolo 3, commi 1 e 2, e le verifiche
di cui all\'articolo 3, comma 6, relative all\'anno antecedente a
quello a cui si riferiscono i certificati.


                               Art. 6.
Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti
fiscalmente agevolati

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, sulla base delle
comunicazioni relative all\'anno precedente di cui all\'articolo 3,
comma 2, lettere a3) ed a4), emette a proprio favore i certificati di
immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente agevolati,
corrispondenti comunque al volume effettivamente commercializzato
nell\'anno precedente.
2. L\'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti di cui
all\'articolo 3, comma 2, lettere a3) ed a4), corrisponde a un
certificato.
3. Ai fini di quanto disposto ai commi precedenti, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali arrotonda, con
criterio commerciale, a 10 Gcal, le quantita\' complessive di
biocarburanti immesse in consumo di cui al comma 2.
4. A decorrere dal 2008, entro il 31 maggio di ciascun anno, i
certificati di cui ai precedenti commi e relativi al bando dell\'anno
precedente, sono attribuiti dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali a ciascun soggetto che ha immesso in consumo
biocarburanti fiscalmente agevolati sulla base dei quantitativi
immessi in consumo e comunque in misura non superiore all\'incidenza
dell\'obbligo del singolo soggetto rispetto all\'obbligo complessivo di
immissione in consumo di biocarburanti previsto per quella
annualita\'.
5. A decorrere dal 2009, l\'emissione dei certificati relativi
all\'anno precedente e\' effettuata compensando la eventuale mancata
corrispondenza tra le autocertificazioni di cui all\'articolo 3,
commi 1 e 2, e le verifiche di cui all\'articolo 3, comma 6, relative
all\'anno antecedente a quello a cui si riferiscono i certificati.


                               Art. 7.
Verifica dell\'adempimento dell\'obbligo

1. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 31 maggio ogni soggetto
tenuto agli obblighi di immissione in consumo di una quota di
biocarburanti trasmette al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali i certificati di immissione in consumo di
biocarburanti in proprio possesso, relativi all\'anno precedente. Ai
fini della verifica dell\'assolvimento dell\'obbligo di immissione in
consumo sono contabilizzati i quantitativi di biocarburanti
introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli di
cui all\'articolo 2, lettere b) e c) destinati al mercato nazionale.
2. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 30 settembre il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei dati
di cui all\'articolo 3, commi 1 e 2, e dei certificati ricevuti da
ciascuno soggetto sottoposto all\'obbligo, avvalendosi del supporto
tecnico dell\'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
effettua la verifica del rispetto dell\'obbligo complessivamente in
capo a ciascun soggetto nell\'anno precedente. Avvalendosi anche del
supporto della Guardia di Finanza, effettua la verifica a campione
delle autocertificazioni fornite dagli operatori di cui all\'articolo
3, commi 1 e 2.
3. Fatto salvo quanto previsto nel comma 5, l\'obbligo si intende
rispettato se, nell\'anno oggetto di verifica, i certificati di cui
agli articoli 5 e 6, trasmessi da ciascun soggetto uguagliano o
superano il valore minimo dei certificati di competenza del soggetto
stesso. I relativi certificati che concorrono alla copertura
dell\'obbligo sono annullati. L\'esito della verifica e\' comunicato
agli interessati.
4. In caso di mancato adempimento dell\'obbligo, sono comminate le
sanzioni previste dal decreto di cui al comma 2 dell\'articolo
2-quater della legge 81, cosi\' come modificato dall\'articolo 1,
comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. A partire dal 2009, qualora a seguito della verifica di cui ai
commi precedenti, un soggetto sottoposto all\'obbligo consegua una
quota del proprio obbligo di ciascun anno superiore al 75% e
inferiore al 100% puo\' compensare tale quota residua esclusivamente
nell\'anno successivo. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano in
ogni caso qualora il soggetto sottoposto all\'obbligo abbia conseguito
una quota del proprio obbligo di ciascun anno inferiore o uguale al
75%, per la parte mancante al 75% stesso.
6. Qualora a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, un
soggetto sottoposto all\'obbligo disponga di certificati eccedenti il
quantitativo minimo di obbligo a lui riconducibile nell\'anno, puo\'
far valere tali certificati ai fini del rispetto dell\'obbligo
relativo all\'anno successivo, fino ad un massimo del 25% del proprio
obbligo in tale anno successivo.


                               Art. 8.
Misure per il rispetto degli obblighi di tracciabilita\',
rintracciabilita\', verifica dei parametri di emissione dei
certificati e del bilancio energetico netto

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all\'articolo 2-quater
della legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall\'articolo 1,
comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i produttori di
biocarburanti, per il tramite del primo trasformatore riconosciuto
con il quale hanno stipulato contratto di fornitura, assicurano la
disponibilita\' dei dati relativi ai produttori agricoli ed
all\'identificazione delle particelle di terreno di provenienza delle
produzioni oggetto di un contratto quadro, di un\'intesa di filiera
ovvero di contratti ad essi equiparati, nonche\' relativi alle
quantita\' acquistate da ciascuno di essi.
2. Nei successivi passaggi commerciali dei biocarburanti derivati
dalle produzioni di cui al comma 1 deve essere assicurato il
trasferimento dei dati di cui al comma 1 fino ai soggetti che
immettono in consumo, nel territorio nazionale, benzina e gasolio.
3. Il mancato rispetto degli obblighi di rintracciabilita\' della
materia prima comporta la non imputazione del quantitativo di
biocarburante e/o altro carburante rinnovabile come prodotto a
partire da materie prime oggetto di un contratto quadro, di un\'intesa
di filiera o contratti ad essi equiparati come definiti
all\'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i).
4. Ai fini della verifica dell\'andamento del rispetto dell\'obbligo
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla
base dei dati disponibili e di quelli forniti dall\'Agenzia delle
dogane, effettua un monitoraggio infrannuale del mercato dei
biocarburanti per operatori e aree geografiche e ne comunica l\'esito
agli altri Ministeri concertanti il presente provvedimento.
5. Il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
determinano annualmente, a partire dai dati di cui all\'articolo 8
comma 4, e di ulteriori approfondimenti tecnici riferiti alle singole
filiere di produzione, il bilancio energetico netto conseguente
all\'immissione in consumo dei biocarburanti al fine di monitorare gli
effetti ambientali assoluti ed in particolare l\'apporto alla
riduzione delle emissioni di CO2. Dopo il secondo anno di
applicazione del presente regolamento, in base ai risultati di tale
monitoraggio saranno valutate e predisposte dai Ministeri concertanti
necessarie modifiche.
6. A partire dal 2008, entro il 30 giugno di ogni anno, con
riferimento all\'obbligo dell\'anno successivo, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro dell\'economia e delle finanze e
il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
procede ad eventuali modifiche dei parametri di cui all\'articolo 5,
comma 2, e all\'articolo 6, comma 2, anche al fine di garantire il
corretto livello di incentivazione dei certificati di cui ai predetti
articoli.


                               Art. 9.
Bollettino annuale

1. A decorrere dal 2008, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche
avvalendosi del supporto tecnico dell\'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), pubblica un bollettino annuale contenente dati
aggregati, non riferibili al singolo soggetto tenuto all\'obbligo, con
indicazione:
a) dei dati relativi a benzina e gasolio immessi in consumo
nell\'anno precedente;
b) dei dati relativi ai biocarburanti immessi in consumo
nell\'anno precedente, riferiti a ciascuna delle tipologie di cui
all\'articolo 3, comma 2;
c) dei certificati emessi per ciascuna delle medesime tipologie;
d) degli esiti delle verifiche e delle compensazioni effettuate;
e) delle attivita\' eseguite in attuazione del presente
regolamento;
f) delle notizie utili a supportare il corretto funzionamento
delle contrattazioni di cui all\'articolo 5, comma 4, e articolo 6,
comma 4.


                              Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento e\' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 29 aprile 2008
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
De Castro

Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro dell\'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Pecoraro Scanio

Il Ministro
dell\'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008 Ufficio di
controllo atti Ministeri delle attivita\' produttive, registro n. 3,
foglio n. 79


              ---->  Vedere da pag. 9 a pag. 13  <----