Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1179, del 13 marzo 2014
Sviluppo sostenibile.Deliberazione n. 42/2002 dell’A.E.E.G condizioni in presenza delle quali l’energia prodotta è “cogenerata”

Le prescrizioni della deliberazione n. 42 del 2002 dell’A.E.E.G. sono assunte in applicazione del d.lgs. n. 79 del 1999. La funzione di tale deliberazione non è quella di dettare criteri generali che devono essere rispettati nella costruzione e nell’esercizio delle centrali a fonti alternative ma di indicare quali sono le condizioni in presenza delle quali l’energia prodotta è “cogenerata” e, quindi, deve essere utilizzata in via prioritaria dai gestori delle reti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01179/2014REG.PROV.COLL.

N. 04949/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4949 del 2013, proposto da: 
Ivan Giorgio Malan, Vera Barberis, Paola Caffaro, Paolo Delmirani, Giuseppe Dezzani, Angelo Guffanti, Filippo Monandro e Raffaelina Torrero, rappresentati e difesi dagli avv. Giovan Candido Di Gioia e Luca Verrienti, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, piazza G. Mazzini, 27;
Barbara Payra, rappresentata e difesa dagli avv. Giovan Candido Di Gioia e Luca Verrienti, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, piazza Mazzini, 27; 
Franco Priotto, rappresentato e difeso dall'avv. Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, piazza G. Mazzini, 27;

contro

Provincia di Torino, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Scaparone e Silvana Gallo, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta, 50;

nei confronti di

Merlo Guido Titolare dell'omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Crisostomo Sciacca, Vilma Aliberti e Riccardo Ludogoroff, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni C. Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana, 6; 
Comune di Luserna San Giovanni;
Asl TO3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Piemonte – Torino-Sezione I n. 606/2013;



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Torino e di Merlo Guido Titolare dell'Omonima Azienda Agricola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Luca Verrienti, Giovanni Crisostomo Sciacca e Luca Di Raimondo, su delega dell'avv. Silvana Gallo;



FATTO

Il Tribunale Amministrativa Regionale per il Piemonte, sez. I, con la sentenza 10 maggio 2013, n. 606, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento della determinazione n. 74-18931/2012 conclusiva della conferenza di servizi ex art. 12 d.lgs. n. 387-2003, adottata in data 10.5.2012 dal dirigente del Servizio qualità dell’aria e delle risorse energetiche della Provincia di Torino, della determinazione prot. n. 103-24182/2012 in data 18.6.2012 con cui dirigente del Servizio qualità dell'aria e delle risorse energetiche della Provincia di Torino ha rilasciato all’Azienda agricola Merlo Guido l’autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387-2003 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore alimentato da biomasse legnose, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili allo stesso, da ubicarsi nel Comune di Luserna San Giovanni, del verbale relativo alla conferenza dei servizi tenutasi in data 4.4.2012.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che:

- L’art. 4 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, non istituisce un rapporto di proporzionalità necessaria tra l’impianto di cogenerazione e l’attività principale esercitata dal proponente, ma tra la tipologia dell’impianto e la tipologia di procedimento autorizzatorio, nel senso di favorire nei limiti del possibile l’adozione di procedure semplificate;

- Sotto il profilo urbanistico, sia il verbale della conferenza di servizi che la determinazione conclusiva del procedimento contengono una motivazione esaustiva delle ragioni per cui è stato ritenuto superabile il dissenso manifestato dal Comune;

- Non essendo stato espresso “dissenso” paesaggistico, non era necessario ricorrere allo speciale modulo di superamento del dissenso previsto dall’art. 14-quater, comma 3, della L. n. 241-90;

- Trattandosi di impianto termico di potenza inferiore a 50 MW, l’impianto in questione non doveva essere obbligatoriamente sottoposto alla procedura di verifica di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal punto 2, lett. a), Allegato IV, d.lgs. n. 152-06;

- In ordine all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tale profilo dell’atto impugnato è coperto da giudicato (sentenza del TAR Piemonte n. 1342-2011);

- Che il progetto della rete di teleriscaldamento esaminato in seno alla nuova conferenza di servizi avesse carattere “definitivo” è stato confermato dallo stesso rappresentante del Comune di Luserna, il geom. Benedetto, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale; peraltro, la questione relativa alla disponibilità del suolo attiene alla fase “esecutiva” della rete di teleriscaldamento;

- La circostanza che l’area destinata alla cippatura sia gravata da un vincolo di inedificabilità è inconferente ai fini della legittimità degli atti impugnati, dal momento che in base al progetto approvato l’area in questione sarà utilizzata esclusivamente per il deposito del legname da utilizzare quale combustibile, e non per nuove edificazioni;

- Il parere dell’ASL TO 3, a prescindere dalla genericità dei rilievi formulati dalla sua rappresentante, non è stato negativo, ma “favorevole”, sia pure “con prescrizioni”.

L’appellante contestava la sentenza del TAR deducendo:

- Fondatezza dei motivi 1 e 7 del ricorso introduttivo ed erroneità sui relativi capi della sentenza gravata.

Con l’appello in esame, chiedeva la riforma della sentenza appellata e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituivano la parte appellata Azienda Agricola Merlo e l’Amministrazione Provinciale chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 28 gennaio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Rileva il Collegio che la vicenda all’attenzione di questo Giudice si riconnette ad un precedente procedimento, avviato a seguito di istanza del 30 luglio 2010 e dello svolgimento della conferenza di servizi del 28 ottobre 2010, al termine del quale l’Azienda Agricola Merlo aveva ottenuto, in data 23 dicembre 2010, il rilascio, da parte della Provincia di Torino, di autorizzazione ex art. 12 del d.lgs. n. 387-03 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse legnose da ubicarsi su aree di proprietà site nel Comune di Luserna San Giovanni, prospettanti sulla via Pralafera, Fg. 14, partt. n. 1010 e 1011.

Tale provvedimento (contenuto nella D.D. n. 180-47784/2010) è stato impugnato dall’Amministrazione Comunale al TAR Piemonte che, con sentenza 21 dicembre 2011, n. 1342, aveva accolto alcuni dei motivi di ricorso, annullando l’autorizzazione predetta e, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera e), c.p.a., aveva indicato le misure idonee ad assicurare l’attuazione della decisione da parte dell’Amministrazione Provinciale, ivi dettagliatamente descritte.

In ottemperanza a quanto disposto nella predetta pronuncia del TAR Piemonte n. 1342-11, si è tenuta, in data 4 aprile 2012, una nuova conferenza di servizi ove sono stati esaminati i profili del progetto non affrontati nella conferenza che aveva preceduto il rilascio dell’autorizzazione unica del 2010.

Con provvedimento prot. n. 74-18931/2012 del 10 maggio 2012, il Dirigente del Servizio qualità dell’aria e risorse energetiche della Provincia di Torino ha assunto la “determinazione conclusiva della conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241-90”, dando conto delle risultanze emerse nella conferenza del precedente 4 aprile 2012 e, in particolare, dei rilievi espressi dal Comune al fine di motivare la propria opposizione alla realizzazione dell’impianto, illustrando le ragioni che hanno indotto la Provincia stessa a ritenere superabile tale opposizione.

Successivamente, con atto n. 103-24182/2012 del 18 giugno 2012, il Dirigente del Servizio qualità dell’aria e risorse energetiche della Provincia di Torino ha autorizzato l’Azienda agricola Merlo “alla costruzione e all’esercizio” della centrale di cui si tratta, dettando alla stessa, nell’allegato “A”, le relative prescrizioni di carattere tecnico.

Premessa tale sintetica illustrazione dei fatti di causa, ritiene il Collegio che possa prescindersi dall’esame delle preliminari eccezioni di difetto di interesse e conseguente inammissibilità del ricorso in primo grado e del ricorso in appello, stante l’infondatezza dell’appello.

Infatti, quanto al primo motivo di appello, si deve rilevare che non vi è alcuna disposizione prescrittiva la quale vieti alle aziende agricole di realizzare e gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; un tale divieto, in particolare, non è previsto dal d.lgs. n. 387-03 e dagli altri provvedimenti normativi e regolamentari in materia; per contro, tale eventualità risulta confermata dal disposto dall’art. 1, comma 423, l. n. 266-05 che prevede che la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività connessa a quelle agricole ex art. 2135.

Pertanto, pacificamente gli imprenditori agricoli possono dedicarsi alla gestione di centrali elettriche che utilizzino fonti rinnovabili, quale quella in oggetto.

Anche il secondo motivo di appello è infondato.

Infatti, nella conferenza di servizi del 4 aprile 2012 lo stesso rappresentante del Comune (il geom. Responsabile dell’Ufficio tecnico) ha, in più occasioni, espressamente affermato che il progetto della rete di teleriscaldamento elaborato dall’Azienda agricola Merlo è, per caratteristiche, “definizione” e “dettaglio”, un progetto definitivo (cfr. pagg. 31 e 32 del verbale); peraltro, né il d.lgs. n. 387-03, né il D.M. 10 settembre 2010 contengono disposizioni che condizionino il rilascio dell’autorizzazione unica alla presentazione del progetto definitivo di tutta la rete di teleriscaldamento; bensì si richiede unicamente un progetto definitivo comprensivo delle opere per la connessione alla “rete”, e non la rete medesima.

Peraltro, sotto questo profilo, in sede di conferenza di servizi, l’Azienda Agricola Merlo ha presentato un progetto definitivo della rete di teleriscaldamento in cui è rappresentato e descritto il tracciato della stessa, vengono indicati i riferimenti nominali dei soggetti interessati all’allaccio, sono descritte nel dettaglio le caratteristiche costruttive e tipologiche della rete e dei diversi elementi che la compongono (tubazioni e altre parti della rete stessa quali pozzetti, sottostazioni di scambio termico ecc.).

Infine, è parimenti infondata la doglianza relativa alle “Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l’incentivazione delle fonti rinnovabili”, che non hanno valenza prescrittiva e vincolante, trattandosi di indirizzi di massima che devono esser tradotti in appositi atti determinativi.

Peraltro, tali Linee guida, allegate al n. 4 alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Torino, approvata con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011, non si applicano al caso di specie, atteso che l’art. 51 delle N.T.A. della suddetta Variante prevede che la normativa in esso riportata entri in vigore “dopo la pubblicazione della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione”.

Nella fattispecie, la Variante (e le “linee guida” allegate alla stessa) è entrata in vigore l’11 agosto 2011 (data di pubblicazione dello strumento sul B.U.R. n. 32 del 2011) e, dunque, successivamente alla presentazione, da parte dell’Azienda Agricola appellata, dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica (avvenuta il 30 luglio 2010).

Per quanto riguarda la prospettata illegittimità dell’autorizzazione unica perché nella stessa viene consentito, per i primi due anni dall’attivazione, l’esercizio dell’impianto in deroga ai valori relativi all’indice di risparmio energetico (IRE) ed al limite termico (LT) indicati al punto 8.1.2 delle suddette Linee Guida allegate al P.T.C.P. e nella deliberazioni n. 42-02 dell’A.E.E.G., a prescindere dalle considerazioni di cui sopra in merito alla prescrittività delle Linee Guida, si deve altresì rilevare che tali indici costituiscono valori “generali” ai quali l’impianto, nel normale esercizio della propria attività, si deve attenere.

Nel caso di specie, l’autorizzazione prescrive quale condizione per lo svolgimento dell’attività che la centrale rispetti tali valori una volta che, concluso un breve lasso di tempo “di rodaggio”, la stessa diventi pienamente operativa.

Per ciò che riguarda, infine, le prescrizioni della deliberazione n. 42-02, si deve rilevare che le stesse sono state assunte dall’A.E.E.G. in applicazione del d.lgs. n. 79-99; la funzione di tale deliberazione non è quella di dettare criteri generali che devono essere rispettati nella costruzione e nell’esercizio delle centrali a fonti alternative ma di indicare quali sono le condizioni in presenza delle quali l’energia prodotta è “cogenerata” e, quindi, deve essere utilizzata in via prioritaria dai gestori delle reti; dunque, tale delibera è ininfluente rispetto al caso in esame.

Conseguentemente, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello principale come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)