DECRETO-LEGGE 26 novembre 2010, n. 196

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che il permanere di una situazione di elevata
criticita' nel settore dei rifiuti nel territorio della regione
Campania impone di definire con urgenza misure atte ad assicurare lo
smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuita';
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per accelerare la realizzazione di impianti di
termovalorizzazione dei rifiuti ed incrementare i livelli della
raccolta differenziata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia
e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1


Impiantistica ed attivita' di gestione del ciclo integrato dei
rifiuti

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
le parole: «Andretta (AV) - localita' Pero Spaccone (Formicoso)», «e
localita' Cava Vitiello» e «; Serre (Sa) - localita' Valle della
Masseria» sono soppresse.
2. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella
regione Campania destinati al recupero, produzione o fornitura di
energia mediante trattamenti termici di rifiuti, il Presidente della
Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti gia' posti in
essere, puo' procedere, sentiti le Province e gli enti locali
interessati, alla nomina di commissari straordinari che, con funzioni
di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto
aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di
somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le
necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle
disponibilita' delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e
le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
ed, a tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del
Presidente della Regione Campania, le funzioni gia' attribuite al
Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto
decreto-legge, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni
contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle
Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate
nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei
procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di
certificazioni e di nulla osta sono ridotti alla meta'.
3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso gli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e volti a
conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti,
all'articolo 6-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 90 del
2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «CER 19.05.01» sono inserite le seguenti: «,
CER 19.05.03»;
b) e' infine aggiunto il seguente periodo: «I rifiuti aventi
codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere
impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la
copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di
discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura
giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.».
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge n.
90 del 2008, e' inserito il seguente: «1-bis. Presso gli impianti di
cui al comma 1 e' autorizzata la realizzazione di impianti di
digestione anaerobica della frazione organica derivante dai
rifiuti.».
5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26, e' sostituito dal seguente: «2. La provincia di Napoli
assicura la funzionalita' dell'impiantistica al servizio del ciclo di
gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di
Giugliano e Tufino tramite la propria societa' provinciale cui sono
attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso
detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria societa',
conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel
territorio di competenza.».
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato
rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta
differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, cosi' come certificati dalla regione Campania,
il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con
il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine
perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto
attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.».
7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la
chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione
Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
cosi' come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non
autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con
le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo
promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su
richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo
smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione
del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.


                               Art. 2 


Consorzi operanti nel settore dei rifiuti

1. Al personale non collocato nell'ambito della dotazione organica
dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti,
determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, continuano ad applicarsi, non oltre il termine del 31
dicembre 2011, le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo
13, in vista del loro reimpiego.
2. Le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di
Napoli e di Caserta di cui all'articolo 11, comma 8, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono esercitate separatamente, su base
provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei
rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione
adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione del
presente comma non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato.


                               Art. 3 


Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di
compensazione ambientale

1. Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di
carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva
azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le
misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione
vigente, nonche' per assicurare comunque l'attivita' di raccolta,
spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta
differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la
regione Campania e' autorizzata a disporre delle risorse finanziarie
necessarie all'esecuzione delle attivita' di cui sopra, nel limite di
150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree
sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualita'
2007/2013.
2. Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123, e' sostituito dal seguente: «12. Agli interventi di
compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma
dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di
euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di
competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla
quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto
1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene
corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della
regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime
risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente
trasferite alla stessa Regione.».


                               Art. 4 


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 26 novembre 2010


NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano