Cass. Sez. III n. 40856 del 18 novembre 2010 (Ud. 21 ott. 2010)
Pres. Ferrua Est. Teresi Ric. Pigliacelli
Rifiuti. Omessa bonifica

La complessità e la specificità degli adempimenti richiesti all’operatore in caso di evento potenzialmente inquinante dall'articolo 304, comma 2 D.Lv. 152\06 escludono che il predetto possa esimersi dall’attuare nell’immediatezza del fatto, a sue spese, le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione e dal dare l’apposita comunicazione agli Enti interessati sol perché siano intervenuti sul luogo dell’inquinamento operatori dei suddetti Enti (che, nel caso in esame, pur avevano invitato la società al rispetto del precetto normativo). La comunicazione non costituisce, infatti, un mero adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l’evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese.

 

UDIENZA del 21.10.2010

SENTENZA N. 1598

REG. GENERALE N.10617/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Signori:

dott. Giuliana Ferrea                         Presidente
1. doff. Alfredo Teresi                        Consigliere rel.
2. dott. Amedeo Franco                    Consigliere
3. dott. Silvio Amoresano                  Consigliere
4. doff. Giulio Sarno                         Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da Pigliacelli Romano, nato n Alati il 24.09.1932;
- avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Tortona in data 28.04.2009 che lo ha condannato alla pena di €. 2.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 257, comma 1, d. lgs. n. 152/2006 con riferimento all'art. 242 dello stesso decreto;
- Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
- Sentito il PM nella persona del PG, dott. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;


osserva


Con sentenza in data 28.04.2009 il Tribunale di Tortona condannava Pigliacelli Romano alla pena di €. 2.000 d'ammenda per il reato di cui all'art. 257, comma 1, d. Lgs. n.152/2006 con riferimento all'art. 242 dello stesso decreto [per avere, quale legale rappresentante dell'omonima s.p.a., omesso di comunicare, entro 24 ore, agli enti interessati -comune, provincia, prefettura, regione- un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito oggetto del versamento di combustibile a seguito di fuoriuscita di circa 200 litri di gasolio da autocisterna coinvolta in un incidente stradale appartenente alla predetta società].

Sul posto erano intervenuti operatori dell'ARPA su richiesta della Polizia municipale di Tortona.

L'Autotrasporti Pigliacelli, invitata ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 242 del citato decreto e ad adottare le misure necessarie al ripristino ambientale, non effettuava alcuna comunicazione.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dalla notizia di reato redatta dall'ARPA il 16.05.2007 e dal verbale di sopralluogo ARPA del 2.05.2007 da cui emergeva che la polizia municipale aveva contattato gli uffici della società informando della necessità di procedere con iniziative di prevenzione e messa in sicurezza; che al momento del sopralluogo erano presenti i cantonieri provinciali che avevano delimitato e messo in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente, sicché, essendo intervenuti sul posto i vigili urbani, i cantonieri provinciali, personale dell'Ufficio ambiente comunale e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, era superflua qualsiasi comunicazione, tanto più che il secondo comma dell'art. 304 stesso decreto non impone alcuna forma che debba essere osservata.

Non era, quindi, configurabile il reato per l'insussistenza dell'elemento psicologico. Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

Prevede l'art. 257, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006 che chiunque cagiona l'inquinamento del suolo è tenuto a dare la comunicazione di cui all'art. 242 che dispone che, "al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in
opera entro le 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2", cosi formulato:
1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adatta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.

Ne consegue che la complessità e la specificità degli adempimenti richiesti all'operatore per tali evenienze dal trascritto comma 2 escludono che il predetto possa esimersi dall'attuare nell'immediatezza dei fatto, a sue spese, le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione e dal dare l'apposita comunicazione agli Enti interessati sol perché siano intervenuti sul luogo dell'inquinamento operatori dei suddetti Enti che, nel caso in esame, pur avevano invitato la società al rispetti del precetto normativo.

La comunicazione, nella specie omessa, non costituisce, infatti, un mero adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese.

Corretta, quindi, è l'affermazione di responsabilità essendo stato agevolmente ravvisato l'elemento psicologico del reato in capo ad un soggetto che ha tenuto una condotta omissiva, pur avvisato dai VVUU intervenuti, non rispettando l'obbligo imposto dalle norme sopraindicate e che, comunque, ha omesso di dare la comunicazione dell'evento al Prefetto come richiesto dal predetto comma 2.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.


PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 21.10.2010.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 18 Nov. 2010