Cass. Sez. III n. 18899 del 9 maggio 2008 (Cc. 2 apr. 2008)
Pres. Altieri Est. Sensini Ric. PM in proc. Del Fiacco
Urbanistica. Unitarietà dell’abuso consistente in plurimi interventi

In caso di contestazione unitaria, che comprende più ipotesi di abuso, susseguitesi nel tempo, in quanto funzionali all\'opera principale (nella fattispecie, una veranda di mq. 89) al fine di individuare il momento di cessazione della permanenza ai fini della prescrizione del reato, occorre aver riguardo alla data di ultimazione di tutti gli interventi contestati come abusivi.
Poiché l\'illiceità dell\'opera va valutata unitariamente e complessivamente, avuto riguardo alla abusività della situazione concretamente posta in essere, il concetto di "carico urbanistico" non può essere parametrato a questa o a quella singola parte del tutto, in una visione parcellizzata dell\'abuso, ma è a questo nella sua interezza che occorre fa riferimento per valutarne in concreto l\'aggravamento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 02/04/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 00362
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 004130/2008
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PESCARA;
nei confronti di:
1) DEL FIACCO PATRIZIA N. IL 11/03/1958;
avverso ORDINANZA del 04/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di PESCARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Izzo Gioacchino che ha concluso per l\'accoglimento del ricorso del P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con provvedimento in data 4/1/2008 il Tribunale del Riesame di Pescara annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 11/12/2007, nell\'ambito del procedimento penale a carico di Del Fiacco Patrizia, indagata per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e art. 1161 c.n..
Alla prevenuta era stato contestato, in qualità di titolare dello stabilimento balneare "Voglia di mare", corrente in Montesilvano, di aver realizzato, in assenza di permesso di costruire, una veranda avente un\'estensione pari a circa mq. 89,00 con un\'altezza massima pari a circa m. 2,85, utilizzata in parte come sala bar ed in parte come sala ristoro; una veranda in legno utilizzata come locale cucina, di circa mq. 27; un manufatto in legno utilizzato come locale deposito e rimessaggio attrezzi; una grande tettoia, avente una struttura completamente in legno; una seconda area esterna con pavimentazione in cemento; installazione di pannelli verticali in legno e bambù; camminamenti e corridoi esterni perimetrali in cemento, etc., il tutto realizzato anche in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza preventiva autorizzazione dell\'autorità preposta alla tutela del vincolo e senza autorizzazione demaniale. Fatti accertati in Montesilvano il 19/9/2007.
Il Tribunale del Riesame, tra l\'altro osservando che il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. in sede esecutiva era stato indebitamente esteso all\'intero stabilimento balneare, argomentava che preliminare ed assorbente era il fatto che la veranda che si assumeva abusiva era stata realizzata nel 2002: dunque, il reato edilizio doveva ritenersi estinto per prescrizione e non era legittima l\'adozione del sequestro preventivo, non essendo più ipotizzabile la contravvenzione ascritta. Quanto alle altre opere elencate nella richiesta di sequestro avanzata dal Pubblico Ministero, osservava il Collegio che trattavasi di opere accessorie, funzionali all\'opera principale costituta dalla veranda di mq. 89, comunque non incidenti sul carico urbanistico.
2- Avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Pescara, deducendo l\'erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e art. 157 c.p..
La decisone assunta dai Giudici del Riesame era il frutto di una visione parcellizzata dell\'abuso edilizio contestato, che non poteva ritenersi esaurito nella realizzazione della veranda, come se le altre opere, pur funzionali alla stessa, non integrassero autonome violazioni, che in nessun caso, in difetto di qualsivoglia prova, consentivano una retrodatazione ad epoca utile per la maturazione del termine triennale. Trattavasi, in realtà, di un insieme unitario di interventi, da valutarsi unitariamente anche ai fini della rilevanza del cd. "carico urbanistico". Si chiedeva l\'annullamento del provvedimento.
3- In data 21/3/2003, il difensore della indagata faceva pervenire una memoria, contrastando le argomentazioni della pubblica accusa. MOTIVI DELLA DECISIONE
4- Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato e va accolto.
Assolutamente costante è la giurisprudenza di questa Corte in tema di permanenza dell\'illecito edilizio.
La permanenza del reato di costruzione abusiva senza il permesso di costruire o in difformità da esso cessa con il totale esaurimento dell\'attività illecita, cioè o con la totale sospensione dei lavori, sia essa volontaria o dovuta a provvedimento autoritativo (ad esempio, sequestro) ovvero con l\'ultimazione dell\'opera nel suo complesso, compresi i lavori di rifinitura anche esterni, quali gli intonaci e gli infissi. Ciò in quanto l\'abusività inficia la costruzione in tutte le sue parti, non solo quelle strutturali, ma anche quelle di completamento (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 2/10/2001, Farà; Sez. 3, 25/9/2001, Triassi). Pertanto, il reato permane fintante che dura la condotta diretta al completamento dell\'opera, per la realizzazione delle sue identità ed idoneità funzionali.
È, dunque, errata l\'impostazione del Tribunale laddove ritiene che, essendo stata, la veranda, realizzata nel 2002, l\'illecito edilizio debba arrestarsi a tale data, come se tutte le altre opere non partecipassero della medesima contestazione. Nella specie, si evince dalla semplice lettura delle imputazioni che trattasi di contestazione unitaria, che comprende più ipotesi di abuso, susseguitesi nel tempo, in quanto funzionali - come del resto osservato dallo stesso Tribunale - all\'opera principale, rappresentata dalla veranda di mq. 89. Pertanto, al fine di individuare il momento di cessazione della permanenza ai fini della prescrizione del reato, occorre aver riguardo alla data di ultimazione di tutti gli interventi contestati come abusivi. Tautologica ed errata è anche l\'ulteriore considerazione che, trattandosi di opere accessorie, queste non incidano comunque, in modo significativo, sul cd. "carico urbanistico".
Invero, poiché l\'illiceità dell\'opera va valutata unitariamente e complessivamente, avuto riguardo alla abusività della situazione concretamente posta in essere, il concetto di "carico urbanistico" non può essere parametrato a questa o a quella singola parte del tutto, in una visione parcellizzata dell\'abuso, ma è a questo nella sua intierezza che occorre fa riferimento per valutarne in concreto l\'aggravamento.
Siffatta indagine è stata del tutto pretermessa dal Tribunale di Pescara, nell\'ottica di un illecito edilizio esauritosi con la realizzazione della veranda, essendo le altre opere ad essa accessorie.
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al ridetto Tribunale per nuovo esame.
Il Giudice del rinvio terrà conto dei seguenti principi:
1) La permanenza del reato di costruzione abusiva cessa con il completamento delle opere nel loro complesso ed a questa data occorre fa riferimento per valutare il decorso del termine prescrizionale;
2) Il concetto di "carico urbanistico" va riferito all\'entità abusiva unitariamente considerata e non ai singoli interventi.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l\'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2008