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Le sanzioni nella disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Parte II - Norme tecniche per l’edilizia Capo I e II dall’ art. 52 all’art. 76

A cura di Federico Colautti - Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Vigonza (PD) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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PREMESSA

La legge 5-11-1971 n. 1086 relativa alle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica con il 30 giugno 2003 è stata trasfusa nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Tale normativa è di corollario a quella urbanistico edilizia. Infatti questa ha la finalità di regolare l'assetto e lo sviluppo del territorio sotto il profilo urbanistico, mentre la legge 5-11-1971 n. 1086 (ora Parte II - Norme tecniche per l’edilizia Capo I e II  dall’ art. 52 all’art. 76  del D.P.R. n. 380/01),  ha il fine di evitare possibili crolli.

 

 

OGGETTO DELLA DISCIPLINA  (Articoli 53 e 64, comma 1 del D.P.R. 380/01)

 

 

Ciò premesso, per prima cosa è opportuno verificare che cosa intende la norma per opere di conglomerato cementizio armato[1], normale e precompresso ed a struttura metallica. Tale definizione la si rinviene all’articolo 53 della legge in trattazione, il quale dispone che sono considerate opere:

-        in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;

-        in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;

-        a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Ora, determinato l’oggetto della regolamentazione proseguiamo nel verificare ciò che ci prescrive la stessa.

Per le opere di cui sopra è previsto che l’esecuzione delle stesse deve avvenire, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 64[2], sulla base di un progetto redatto da un professionista abilitato[3] e sotto la sua direzione, evidenziando che, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 64[4], il progettista[5] ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate ed il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera:

-        al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto;

-        della qualità dei materiali impiegati;

-        nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Le opere di cui si parla, nonché le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre a queste, prima della loro esecuzione, ai sensi dei commi da 1 a 5 dell’art. 65 [6], devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico del comune, competente per territorio nei modi stabiliti dalla norma stessa[7].

La legge prevede inoltre, ai sensi dell’art. 66, che nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere predette a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati[8]: il progetto dell'opera, firmato dal progettista; una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, entrambi con l'attestazione dell'avvenuto deposito presso lo sportello unico predetto, nonché un apposito giornale dei lavori.

Entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione delle strutture, a norma del commi  6, 7 e 8 dell’art. 65,  il direttore dei lavori dovrà depositare presso lo sportello unico una relazione[9]. 

A norma degli articoli 25 e 67, commi 1, 2, 4 e 7 [10], poi, tutte le opere debbono essere sottoposte a collaudo statico.

In ordine alla produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo, le ditte che procedono alla costruzione di manufatti di questo tipo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni statiche, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo l’art. 58, del D.P.R. 380/2001, con apposita relazione[11]. 

 

 

I CONTROLLI  (Articoli 68, 69 e 70 del D.P.R. 380/01)

 

 

Gli articoli 68, 69 e 70, prevedono che il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dalla presente legge spetti al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale avvalendosi dei funzionari ed agenti comunali. Tali funzionari e agenti ove accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti dalle norme sopra richiamate, devono redigere apposito processo verbale, che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità Giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di sospensione dei lavori.

A seguito della ricezione del verbale, il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordinerà, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori. Detti lavori non potranno essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla legge in trattazione. La sospensione inoltre sarà comunicata al  dirigente del competente ufficio comunale affinché ne curi l'osservanza.

 

 

LE SANZIONI [12]  (Norme penali – dall’articolo 71 al 76)

 

 

Le sanzioni previste a tutela delle disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica sono penali e  rientrano tra le contravvenzioni e di conseguenza perseguibili anche per mera colpa (imprudenza, negligenza, imperizia, prevedibilità), in particolare le ipotesi previste agli articoli:

-        71, comma 1 e 2;  72  e  75,  prevedevano la sanzione dell’arresto o dell’ammenda e con ciò oblabile ai sensi dell’articolo 162 bis[13] c.p.;

-        73 e 74, prevedevano la sanzione della sola ammenda e con ciò oblabile ai sensi dell’articolo 162[14] c.p.;

A norma dell’articolo 76[15], la sentenza irrevocabile deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

 

 

L’articolo 71 [16] [17] (Lavori abusivi)  prevede:

 

-        al comma 1 che “Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64[18], commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro “;

-        al comma 2 che: ” È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58 [19] 

Relativamente al comma 1 la condotta sanzionata si configura quando chiunque:

o      commissiona;

o      dirige;

o      esegue, in qualità di costruttore;

in toto o in parte,  le opere :

o      in conglomerato cementizio armato normale

o      in conglomerato cementizio armato precompresso

o      a struttura metallica

- senza la predisposizione ad un progetto esecutivo (redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali)

- non in base (non conformemente)  al progetto esecutivo di cui sopra

- esegue le opere senza la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

Le sanzioni previste per queste ipotesi sono l'arresto fino a tre mesi o (in alternativa)  l'ammenda da 103 a 1.032 euro.

Relativamente al comma 2 la condotta sanzionata si configura quando le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie, che assolvono alle funzioni statiche:

-        non danno preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle   infrastrutture e dei trasporti con apposita relazione;

-        danno preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle   infrastrutture e dei trasporti con apposita relazione nella quale:

a) non si descrive ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e non si forniscono i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;

b)  non si precisano le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;

c)  non si indicano, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture; 

d) non si indicano i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;

-   non contrassegnano chiaramente e durevolmente tutti gli elementi precompressi onde individuare la serie di origine;

- non  descrivono, (per manufatti complessi in metallo) nella relazione di cui al primo comma del l’articolo 58, ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e forniscono i calcoli relativi;

-   non forniscono (per manufatti complessi in metallo) tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti,

- non corredano la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego da cui verificare  rispondenza dei prodotti;

La condotta sanzionata si configura inoltre quando il progettista, pur utilizzando i manufatti complessi in metallo:

-   non li inserisce organicamente nel progetto;

-   non prevede nel progetto l’utilizzazione degli stessi nelle strutture dell'opera,

Le sanzioni previste per queste ipotesi sono l'arresto fino ad un anno, o (in alternativa) l'ammenda da € 1.032 a € 10.329.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’articolo 72 [20] [21] (Omessa denuncia dei lavori)  prevede che:

 

Il costruttore [22] che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 [23] [24] è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro”

Nella sostanza si prevede di sanzionare il costruttore con l'arresto fino a tre mesi o (in alternativa) con l'ammenda da € 103 a € 1.032 che inizia la realizzazione:

-        delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso o a struttura metallica;

-        delle varianti alle stesse nel corso dei lavori già denunciati

omettendo, o ritardando, la denuncia delle stesse allo sportello unico del comune.

 

 

L’articolo 73 [25] [26] (Responsabilità del direttore dei lavori)  prevede:

 

al comma 1 che: “Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 [27]  è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.”

al comma 2 che: “Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65 [28], comma 6.”

Relativamente al comma 1 la condotta sanzionata si configura quando il direttore dei lavori:

-   non ottempera a conservare, dal giorno di inizio delle opere a quello di ultimazione dei lavori, nel cantiere [29]:

a)     il progetto dell'opera, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quant’altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione[30];

b)    una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione[31];

c)     copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito[32];

-        non vista periodicamente, in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori[33];

Relativamente al comma 2 la condotta sanzionata si configura quando il direttore dei lavori, a strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, omette o ritarda il deposito, presso lo sportello unico del comune, della relazione, indicata nell'articolo 65, comma 6, in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 65 , commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

La sanzione prevista per queste ipotesi è  l’ammenda da € 41 a € 206.

 

 

L’articolo 74 [34] (Responsabilità del collaudatore)  prevede che:

 

“Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5[35], è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.” 

Relativamente a detta ipotesi la condotta sanzionata si configura quando il collaudatore non effettua il collaudo entro 60 giorno dalla comunicazione del Direttore dei lavori.

La sanzione prevista per queste ipotesi è  l'ammenda da 51 a 516 euro..

 

 

L’articolo 75 [36] (Mancanza del certificato di collaudo)  prevede che:

 

“Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro”

Relativamente a detta ipotesi  la condotta sanzionata si configura quando chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo.

La sanzione prevista per questa ipotesi è l'arresto fino ad un mese o (in alternativa)  l'ammenda da € 103 a € 1.032.

 



[1] Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 10847 del 03-11-1995.  Opere in conglomerato cementizio armato - nozione

Rientrano nella nozione di "opere in conglomerato cementizio armato", di cui all'art. 1 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, la realizzazione di un architrave e di una scala che abbiano la suddetta struttura. L'espressione "complesso di strutture", di cui alla menzionata norma, non va intesa nel senso che una struttura unitaria non possa rientrare nella suddetta nozione, ma come una formula che si riferisca a quella composta da più parti.

Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 9840 del 19-11-1996 Opere in conglomerato cementizio armato - nozione

In tema della violazione della normativa sul conglomerato cementizio armato, le norme della legge 5 novembre 1971 n. 1086, poste a tutela della pubblica incolumità, per espressa previsione normativa (art. 1) si applicano alle opere comunque caratterizzate dalla presenza di strutture in cemento armato che assolvano una funzione statica nel complesso edificato, come può evincersi agevolmente anche dalle relative "norme tecniche" emanate dal Ministro dei lavori pubblici, la cui ultima formulazione è contenuta nel D.M. 9 gennaio 1996. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che uno dei muri di sostegno risulta edificato appunto su un cordolo di fondazione in cemento armato, la cui funzione statica è palese).

Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 3950 del 29-04-1997. Opere in conglomerato cementizio armato - nozione

In tema di violazione della normativa sul conglomerato cementizio armato, la legge 5 novembre 1971 n.1086 stabilisce l'obbligo di un previo progetto esecutivo redatto da professionista qualificato (art. 2) e di una previa denuncia al competente ufficio del Genio Civile (art. 4) per tutte le opere in conglomerato cementizio specificate nell'art. 1. Tra queste sono comprese le opere in conglomerato cementizio armato normale, che sono definite come "quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono a una funzione statica" (comma primo). Gli elementi essenziali di tale definizione sono quello materiale (struttura in conglomerato cementizio armato) e quello funzionale (destinazione a una funzione statica): è quindi estranea al concetto la funzione di sorreggere pesi o sopportare spinte, che è solo una, e non essenziale, delle possibili funzioni statiche della struttura. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza con la quale il pretore aveva assolto perché, pur avendo accertato che il muro di cinta era stato costruito con cemento armato, aveva altresì verificato che il conglomerato cementizio non era una struttura complessa destinata "a sorreggere pesi o sopportare spinte").

Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 12164 del 23-11-1998.  Opere in conglomerato cementizio armato -nozione

Il riferimento al complesso di strutture in conglomerato cementizio da considerarsi opere in conglomerato cementizio armato normale ai sensi della legge 5 novembre 1971 n. 1086, sottolinea che un'opera, per esser sottoposta alla disciplina in oggetto, deve risultare dal concorso di una pluralità di strutture e che restano al di fuori della normativa le opere costituite da un'unica struttura come, ad esempio il solaio di una stalla, l'architrave di una porta.

Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 38142 del 24-10-2001. Opere in conglomerato cementizio armato: nozione

In tema di edilizia, le disposizioni della normativa antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate - a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato dettata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 - in quanto l'esigenza di maggiore rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato.

(massime tratte da: www.deaprofessionale.it)

 

[2] Comma 2 e 3 dell’art. 65 del D.P.R. 380/01.

“2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.”

[3] ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze

[4]  Comma 4 e 5 dell’art. 65 del D.P.R. 380/01.

“4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.”

[5] Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 112 del 05-01-1999. Opere provvisorie necessarie per la realizzazione dell’opera principale.  La responsabilità del progettista e direttore delle opere in cemento armato ex art. 3 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 non si estende alla predisposizione delle opere provvisorie necessarie per la realizzazione dell'opera principale, predisposizione che rientra nella competenza dell'imprenditore, senza che il predetto progettista sia tenuto a sorvegliare in tale fase il modo in cui vengono realizzate le opere provvisionali, la sicurezza del materiale impiegato, la rispondenza ai requisiti richiesti dalla progettazione. (Fattispecie di lesioni colpose cagionate a causa del cedimento delle armature provvisorie di sostegno di un solaio in cemento armato, realizzate in violazione degli artt. 64 e 65 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164.)

Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 7021 del 03-06-1999. Responsabilità del progettista anche in caso di delegate funzioni ai collaboratori.  In materia di opere in conglomerato cementizio armato, secondo l'esplicita previsione dell'art. 3 della legge 5 novembre 1971 n. 1086,  il progettista ha "la responsabilità diretta di tutte le strutture dell'opera, comunque realizzate". Pertanto, ove si sia avvalso di collaboratori, egli non si esime da responsabilità delegando ad altri tale compito, su di lui direttamente incombente, senza poi procedere ai necessari e dovuti riscontri e controlli al riguardo, facendo acriticamente propri elaborati e calcoli.

(massime tratte da: www.deaprofessionale.it)

 

[6] Comma 1 e 5 dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/01.

“1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. ….

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.”

[7] Comma 2, 3 e 4 dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/01

“2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.”  

[8] Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori

[9] Comma 6, 7 e 8 dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/01

6….., redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6. “

[10] Articolo gli artt. 25 e 67, commi 1, 2, 4 e 7,  del D.P.R. n. 380/01

“Articolo 25 (R) 25 del D.P.R. 380/2001  Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.

(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conf