TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 2416, del 11 dicembre 2013
Rifiuti.Legittimità ordinanza con la quale si intima ad ANAS SpA di bonificare l’area di proprietà mediante rimozione di tutto il materiale esistente

L’esplicita previsione della pulizia della sede stradale e delle pertinenze caratterizza questa norma da un rapporto di specialità rispetto alle disposizioni del d.lgs. 152/2006 “poiché, più che il dato relativo alla materia dei "rifiuti", che costituiscono per così dire, l'oggetto dell'attività cui il destinatario dell'ordine è tenuto, sembra significativo l'ulteriore dato del contesto spaziale rispetto a cui l'attività in parola va svolta: la circostanza che i rifiuti interessino beni quali le strade, difatti, per l'evidente peculiarità che le medesime presentano sul piano strutturale, funzionale e della sicurezza pubblica, giustifica -anche sul piano costituzionale- la configurabilità di speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione in capo al proprietario o concessionario (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 02416/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01500/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2007, proposto da: 
Anas Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Bucci, con domicilio eletto presso Antonio De Giorgi in Lecce, viale della Liberta', 60;

contro

Comune di Scorrano;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 30/07 prot. 8766 del 14/8/2007 del Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di Scorrano (LE), notificata all’ANAS S.p.a. in data 28/8/2007, con la quale si ordinava “di provvedere, entro 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, a bonificare l’area sopradescritta mediante rimozione di tutto il materiale esistente”.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 la dott.ssa Claudia Lattanzi e udito l’avv. Daniela Maria Libetta, in sostituzione dell’avv. Federico Bucci.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza del comune di Scorrano, con la quale è stato ordinato “di provvedere, entro 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, a bonificare l’area sopradescritta mediante rimozione di tutto il materiale esistente”.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1.Incompetenza del responsabile del settore Polizia Municipale. 2. Violazione dell’art. 14 d.lgs. 285/1992. 3 Violazione dell’art. 14, comma 3, d.lgs. 22/1997 e/o dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e inesistenza e/o falsità dei presupposti; difetto di legittimazione passiva. 4. Violazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997, degli artt. 239, 244 e 250 d.lgs. 152/2006, dell’art. 8 d.m. 471/1999; 5. Eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria, inesistenza e/o falsità dei presupposti; incompetenza assoluta del Comune. 6. Violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990.

Ritiene la ricorrente: che il responsabile del settore Polizia Municipale è incompetente; che i rifiuti non sono collocati sulla sede stradale o su pertinenze delle stesse; che sussiste il difetto di legittimazione passiva perché non è proprietaria dell’area in questione, che è necessario accertare l’elemento soggettivo della condotta del proprietario; che è responsabile solo chi ha prodotto l’inquinamento; che l’obbligo di pulizia non può discendere dall’art. 2, lett. d) d.lgs. 143/1994; che non è stata data comunicazione di avvio del procedimento.

Con ordinanza n. 1027/2007 questo Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.

Nella pubblica udienza del 21 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Infondato è il primo motivo che denuncia l'incompetenza del funzionario, in quanto esiste un orientamento assolutamente uniforme della giurisprudenza che attribuisce la competenza dell'ordinanza ex art. 14 D.lgs. 22\1997 (ora ex art. 192 D.lgs. 152\2006) al funzionario ai sensi dell'art. 107 D.lgs. 267\2000 (Tar Campobasso, sez. I, 7 dicembre 2012, n. 716).

Nel merito il ricorso è infondato.

Questo Tribunale ha più volte precisato che l’art. 14, d.lgs. 285/1992 – per il quale “gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo....Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario” – attribuisce all'ente proprietario della strada (o al concessionario, nel caso di strada in concessione, come quella in riferimento) la competenza a provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo”.

In sostanza, la previsione in esame centralizza sostanzialmente nel gestore del servizio stradale tutte le competenze relative alla corretta manutenzione, pulizia e gestione del tratto stradale (Tar Lecce, sez. I, 18 novembre 2009, 2756).

È stato altresì ritenuto che l’esplicita previsione della pulizia della sede stradale e delle pertinenze caratterizza questa norma da un rapporto di specialità rispetto alle disposizioni del d.lgs. 152/2006 “poiché, più che il dato relativo alla materia dei "rifiuti", che costituiscono per così dire, l'oggetto dell'attività cui il destinatario dell'ordine è tenuto, sembra significativo l'ulteriore dato del contesto spaziale rispetto a cui l'attività in parola va svolta: la circostanza che i rifiuti interessino beni quali le strade, difatti, per l'evidente peculiarità che le medesime presentano sul piano strutturale, funzionale e della sicurezza pubblica, giustifica -anche sul piano costituzionale- la configurabilità di speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione in capo al proprietario o concessionario” (Tara Lecce, sez. I, ord. 24 ottobre 2007 n. 1027; 23 gennaio 2008 n. 56).

Del resto, la conclusione sopra richiamata non può essere contestata sulla base di generici riferimenti alla natura cronologicamente successiva delle norme del d.lgs. 22/1997 o del d.lgs. 152/2006, in quanto le previsioni successive non recano certamente l’ulteriore elemento specializzante, costituito dall'attinenza dell’obbligo di rimozione dei rifiuti alla sede stradale ed alle pertinenze; del resto, la strutturazione normativa del settore è stata ben compresa dalla Corte di cassazione (Cass. civ. sez. II, 24 giugno 2008, n. 17178) che ha rilevato come la norma cardine in materia sia l'art. 14 del d.lgs. 285/ 1992 (proprio in virtù della natura speciale sopra individuata) e non le previsioni (art. 14 d.lgs. 22 /1997; art. 192 d.lgs. 152/2006) successive in materia di rimozione dei rifiuti che sono destinate a trovare applicazione solo per quanto (ad es., individuazione tipologie di rifiuti; modalità di smaltimento; ecc.) non espressamente regolamentato dalla previsione del Codice della strada (così Tar Lecce, 2756/2009 cit.)

Inoltre, il riferimento “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione” presente nel primo comma dell’art. 14 del d.lgs. 285/1992, individua semplicemente la ratio di una serie di attribuzioni di competenze che chiaramente comprendono anche la pulizia “delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”; in altre parole, il chiaro riferimento alle pertinenze, agli arredi, alle attrezzature, impianti e servizi annessi alla sede stradale evidenzia un campo applicativo della norma che è già tanto ampio da ricomprendere anche i rifiuti non direttamente abbandonati sulla sede stradale e non è certamente ammissibile un’interpretazione restrittiva che, sulla base dell'incerto riferimento alla ratio della previsione, approdi ad una lettura della norma che è certamente in contraddizione con la volontà del legislatore.

In definitiva, trattandosi indubbiamente di rifiuti abbandonati sulle immediate pertinenze di strada in concessione all’Anas, visto che sono situati all’interno della cunetta per lo scolo delle acque piovane adiacente alla piazzola di sosta, la legittimità del provvedimento impugnato deve essere valutata con riferimento al parametro costituito dall’art. 14 d.lgs. 285/1992, n. 285 e non dall’art. 192 d.lgs. 152/2006, n. 152.

Il ricorso deve essere quindi respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente FF

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)