DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2008, n.62
Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. (GU n. 84 del 9-4-2008)
Entrata in vigore del provvedimento: 24/4/2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137,
come modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali;

Emana il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

Modifiche alla parte prima

1. Alla parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito
denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «patrimonio
culturale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
b) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del
patrimonio stesso,» sono inserite le seguenti: «anche da parte delle
persone diversamente abili,»;
c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Articolo 7-bis (Espressioni di identita' culturale collettiva). -
1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate dalle
Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale e per la protezione e la promozione delle diversita'
culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed
il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del
presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze
materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per
l'applicabilita' dell'articolo 10.».
          Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
legge ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e'
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.
- Il testo dell'art. 10, comma 4, della legge 6 luglio
2002, n. 137, recante «Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio
2002, come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 24, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003 e convertito, con
modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 82,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile
2003, e dall'art. 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006, e' il seguente:
«4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro
quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.».
- Il testo dell'art. 8. del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 1997, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1. Principi.
1. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, la
Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in
coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della
Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale concorrono a preservare la memoria della
comunita' nazionale e del suo territorio e a promuovere lo
sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le
province e i comuni assicurano e sostengono la
conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la
pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della
loro attivita', assicurano la conservazione e la pubblica
fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di
beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a
garantirne la conservazione.
6. Le attivita' concernenti la conservazione, la
fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale
indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformita' alla
normativa di tutela.».
«Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.
La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le
migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica
del patrimonio stesso, anche da parte delle persone
diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della
cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno
degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
In riferimento al paesaggio la valorizzazione comprende
altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili
con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale.».
                               Art. 2.

Modifiche alla parte seconda

1. Alla parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro,» sono
inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti,»;
2) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ad eccezione delle
raccolte» sono inserite le seguenti: «che assolvono alle funzioni» e
le parole: «, e di quelle ad esse assimilabili» sono soppresse;
3) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «dell'arte» sono
inserite le seguenti: «, della scienza, della tecnica,
dell'industria»;
4) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «a chiunque
appartenenti,» sono inserite le seguenti: «che non siano ricomprese
fra quelle indicate al comma 2 e» e la parola: «rivestono» e'
sostituita dalla seguente: «rivestano»;
5) al comma 4, lettera b), le parole: «, anche storico» sono
soppresse;
b) all'articolo 11:
1) nella rubrica, la parola: «Beni» e' sostituita dalla
seguente: «Cose»;
2) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Sono
assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti
tipologie di cose:»;
3) al comma 1, lettera d), le parole: «di cui agli articoli 64
e 65» sono sostituite dalle seguenti: «a termini degli articoli 64 e
65, comma 4»;
4) al comma 1, lettera e), le parole: «di cui all'articolo 37»
sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 37»;
5) al comma 1, lettera f), le parole: «di cui all'articolo 65»
sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3,
lettera c)»;
6) al comma 1, lettera g), le parole: «di cui agli articoli 65
e 67, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a termini degli
articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2»;
7) al comma 1, lettera h), le parole: «di cui all'articolo 65»
sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3,
lettera c)»;
8) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilita'
delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i
presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.»;
c) all'articolo 12, comma 8, dopo le parole: «archivio
informatico» sono inserite le seguenti: «, conservato presso il
Ministero e»;
d) all'articolo 14, comma 5, le parole: «a norma dell'articolo 2,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.»;
e) all'articolo 15, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un
apposito elenco, anche su supporto informatico.»;
f) all'articolo 18:
1) al comma 1, dopo le parole: «La vigilanza sui beni
culturali» sono inserite le seguenti: «, sulle cose di cui
all'articolo 12, comma 1, nonche' sulle aree interessate da
prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45,»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano
alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero
provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di
coordinamento con le regioni medesime.»;
g) all'articolo 19:
1) al comma 1, le parole: «di conservazione e di custodia» sono
sostituite dalle seguenti: «di conservazione o di custodia»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 i soprintendenti possono
altresi' accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela
indiretta date ai sensi dell'articolo 45.»;
h) all'articolo 20, comma 1, dopo la parola: «distrutti,» e'
inserita la seguente: «deteriorati,»;
i) all'articolo 21:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione,
dei beni culturali;»;
2) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «culturali» e'
inserita la seguente: «mobili»;
3) al comma 3, dopo la parola: «autorizzazione» sono aggiunte
le seguenti: «, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero
per le finalita' di cui all'articolo 18»;
l) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: «l'autorizzazione necessaria ai sensi
dell'articolo 21 e' rilasciata» sono sostituite dalle seguenti:
«l'assenso espresso» ed, in fine, dopo le parole: «per la
realizzazione del progetto» sono aggiunte le seguenti: «,
sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui
all'articolo 21»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la
decisione conclusiva e' assunta ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia di procedimento amministrativo.»;
m) all'articolo 26, comma 2, le parole: «Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
n) all'articolo 29:
1) al comma 8, le parole: «Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro dell'universita' e della ricerca»;
2) al comma 9, secondo periodo, le parole: «Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro dell'universita' e della ricerca»;
o) all'articolo 30:
1) al comma 2, dopo le parole: «senza fine di lucro» sono
inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti,»;
2) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «I
soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri
archivi nella loro organicita' e di ordinarli. I soggetti medesimi
hanno altresi' l'obbligo di inventariare i propri archivi storici,
costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre
quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.» e, al secondo
periodo, le parole: «Allo stesso obbligo» sono sostituite dalle
seguenti: «Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione»;
p) all'articolo 33, comma 4, le parole: «al comune o alla citta'
metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla
citta' metropolitana»;
q) all'articolo 37:
1) al comma 1, dopo la parola: «mutui» sono inserite le
seguenti: «o altre forme di finanziamento»;
2) al comma 2 le parole: «a titolo di mutuo» sono soppresse;
3) al comma 4, la parola: «soprintendente» e' sostituita dalla
seguente: «Ministero»;
r) all'articolo 38:
1) nella rubrica, le parole: «Accessibilita' del pubblico ai
beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Accessibilita' al
pubblico dei beni culturali»;
2) al comma 1 le parole: «dell'articolo 35» sono sostituite
dalle seguenti: «degli articoli 35 e 37»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al comune o alla
citta' metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e
alla citta' metropolitana»;
s) all'articolo 39:
1) al comma 2, le parole: «, relativi a beni immobili,» sono
soppresse;
2) al comma 3, le parole: «al comune o alla citta'
metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e alla
citta' metropolitana»;
t) all'articolo 41:
1) al comma 2, dopo la parola: «danneggiamento» sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «, ovvero siano stati definiti appositi accordi
con i responsabili delle amministrazioni versanti»;
2) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «sono istituite
commissioni» sono inserite le seguenti: «di sorveglianza» e le
parole: «rappresentanti del Ministero e» sono sostituite dalle
seguenti: «il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i
direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero,
e rappresentanti»; al secondo periodo, le parole: «per i beni e le
attivita' culturali» sono soppresse;
3) al comma 6, le parole: «per gli affari esteri» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri»; dopo le parole:
«stati maggiori» sono inserite le seguenti: «della difesa,»; e dopo
le parole: «dell'aeronautica» sono inserite le seguenti: «, nonche'
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri,»;
u) all'articolo 42, il comma 3-bis e' abrogato;
v) all'articolo 43, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
«1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico,
ha facolta' di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato
competenti, delle sezioni separate di archivio di cui
all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte
degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne
sezione separata. In alternativa, il Ministero puo' stabilire, su
proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione
separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a
carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione
del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»;
z) all'articolo 44, comma 5, secondo periodo, dopo le parole:
«enti depositanti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, salvo che
le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in
parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare
pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da
parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»;
aa) all'articolo 46, comma 5, le parole: «ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di procedimento amministrativo»;
bb) all'articolo 49, comma 1, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Il collocamento o l'affissione possono
essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino
l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili.
L'autorizzazione e' trasmessa, a cura degli interessati, agli altri
enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti
abilitativi.»;
cc) all'articolo 52, comma 1, la parola: «ambientale» e'
sostituita dalla seguente: «paesaggistico»;
dd) all'articolo 53, comma 2, le parole: «nei modi» sono
sostituite dalle seguenti: «nei limiti e con le modalita»;
ee) all'articolo 54:
1) al comma 1, le parole: «beni culturali demaniali» sono
sostituite dalle seguenti: «beni del demanio culturale»;
2) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa
all'epoca vigente;»;
3) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente
importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in
raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.»;
4) al comma 2, le lettere b) e d) sono soppresse;
5) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del
trasferimento e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo
per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19.»;
ff) all'articolo 55:
1) al comma 1, le parole: «nell'articolo 54, commi 1 e 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 54, comma 1,»;
2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la
conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si
intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalita' e
dei tempi previsti per il loro conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in
funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalita' di fruizione pubblica del bene, anche in
rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni
d'uso.
3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del soprintendente,
sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici
territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di
conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene,
tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti
destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e dei tempi
previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione
indicati nella richiesta.»;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora la
destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio
alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti
non compatibile con il carattere storico e artistico del bene
medesimo. Il Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di
diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del
bene e con le esigenze della sua conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di concordare con il
soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla
base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la
richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalita' di
valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a
scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione e'
corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e),
e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al
comma 3, lettere a) e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta
comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al
presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui
beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi
dell'articolo 21, commi 4 e 5.»;
gg) dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente:
«Articolo 55-bis (Clausola risolutiva). - 1. Le prescrizioni e
condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono
riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono
obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto
di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte,
su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte
dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando
l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate
inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione
di diritto dell'atto di alienazione.»;
hh) all'articolo 56:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «ad eccezione delle cose
e dei beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti»;
2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di
cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di
raccolte librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.
3. La richiesta di autorizzazione e' corredata dagli elementi di
cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e
l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3,
lettere a) e b) del medesimo articolo.
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a),
l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che i beni
medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e
dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne
sia menomata la pubblica fruizione.»;
3) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al
comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che
dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica
fruizione dei beni medesimi.
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione
sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su
richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui
beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi
dell'articolo 21, commi 4 e 5.
4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica
anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici
che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4-sexies. Non e' soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle
cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.
4-septies. Rimane ferma l'inalienabilita' disposta
dall'articolo 54, comma 1, lettera d-ter).»;
ii) l'articolo 57 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 57 (Cessione di beni culturali in favore dello Stato). -
1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore
dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni
tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.»;
ll) dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente:
«Articolo 57-bis (Procedure di trasferimento di immobili pubblici).
- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad
ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione,
anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse
culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata,
rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso
o la locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di
immobili pubblici di interesse culturale per le finalita' di cui al
comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione
sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione
e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri
immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del
locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal
soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo,
su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della
concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.»;
mm) all'articolo 60, comma 1, le parole: «l'altro ente pubblico
territoriale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «gli altri
enti pubblici territoriali interessati»;
nn) all'articolo 62, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al
comma 2 e' di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo
e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta
giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la
denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi
costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.»;
oo) all'articolo 63:
1) al comma 1 dopo le parole: «decreto legislativo» sono
aggiunte le seguenti: «, di seguito indicato come "Allegato A"»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «anche a mezzo di
funzionari da lui delegati» sono sostituite dalle seguenti:
«effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del
patrimonio culturale, da lui delegati»;
3) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «Entro novanta
giorni» sono inserite le seguenti: «dalle comunicazioni di cui al
presente comma»;
pp) all'articolo 64, comma 1, primo periodo, la parola:
«attestante» e' sostituita dalle seguenti: «che ne attesti» e dopo la
parola: «provenienza» sono aggiunte le seguenti: «delle opere
medesime»;
qq) al capo V, la rubrica della sezione I e' sostituita dalla
seguente: «Principi in materia di circolazione internazionale»;
rr) al capo V, nella sezione I, dopo l'articolo 64 e' inserito il
seguente:
«Articolo 64-bis (Controllo sulla circolazione). - 1. Il controllo
sulla circolazione internazionale e' finalizzato a preservare
l'integrita' del patrimonio culturale in tutte le sue componenti,
quali individuate in base al presente codice ed alle norme
previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' esercitato ai sensi delle
disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei
vincoli fissati in ambito comunitario, nonche' degli impegni assunti
mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali.
Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse
nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i
beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a
merci.»;
ss) al capo V, dopo l'articolo 64-bis e' inserita la seguente
sezione: «Sezione i-bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso
nel territorio nazionale»;
tt) all'articolo 65, comma 3, lettera c), le parole: «dei beni»
sono sostituite dalle seguenti: «delle cose»;
uu) all'articolo 68:
1) al comma 1, le parole: «le cose e i beni indicati» sono
sostituite dalle seguenti: «le cose indicate»; la parola:
«presentarli» e' sostituita dalla seguente: «presentarle» e le
parole: «ciascuno di essi» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna
di esse»;
2) al comma 2, le parole: «o del bene» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «o del bene» sono soppresse;
4) al comma 4, dopo le parole: «Nella valutazione circa il
rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli
uffici di esportazione» sono inserite le seguenti: «accertano se le
cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto
storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico,
storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere tale
valutazione gli uffici di esportazione»;
5) al comma 6, le parole: «le cose o i beni sono sottoposti»
sono sostituite dalle seguenti: «le cose sono sottoposte»;
6) al comma 7, le parole: «o i beni» sono soppresse;
vv) all'articolo 69, comma 3, le parole: «i beni rimangono
assoggettati» sono sostituite dalle seguenti: «le cose rimangono
assoggettate»;
zz) all'articolo 70:
1) al comma 1, dopo le parole: «l'ufficio di esportazione» sono
inserite le seguenti: «, qualora non abbia gia' provveduto al
rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione,» e le
parole: «della cosa o del bene per i quali» sono sostituite dalle
seguenti: «della cosa per la quale»;
2) al comma 2, le parole: «o il bene» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «o il bene» sono soppresse;
aaa) all'articolo 71, comma 3, le parole: «Qualora la cosa o il
bene presentati per l'uscita temporanea rivestano l'interesse
richiesto dall'articolo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora
per l'uscita temporanea siano presentate cose che rivestano
l'interesse indicato dall'articolo 10,»;
bbb) all'articolo 72, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ai fini del rilascio dei detti certificati non e' ammessa
la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorieta' o di
dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.»;
ccc) all'articolo 73, comma 1, lettera a), le
parole: «regolamento (CE) n. 974/01» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (CE) n. 974/2001»;
ddd) all'articolo 74:
1) al comma 1, le parole: «dei beni culturali» sono sostituite
dalle seguenti: «degli oggetti»; e le parole: «del presente codice»
sono soppresse;
2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CEE, gli uffici
di esportazione del Ministero sono autorita' competenti per il
rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l'elenco
di detti uffici e lo comunica alla Commissione delle Comunita'
europee; segnala, altresi', ogni eventuale modifica dello stesso
entro due mesi dalla relativa effettuazione.
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del
regolamento CEE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione
contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed e' valida
per sei mesi. La detta licenza puo' essere rilasciata, dallo stesso
ufficio che ha emesso l'attestato, anche non contestualmente
all'attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di
quest'ultimo.
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio di
esportazione puo' rilasciare, a richiesta, anche licenza di
esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalita'
stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente capo non si
applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza
di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea
a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di
validita' della licenza medesima.»;
eee) la rubrica della sezione III e' sostituita dalla seguente:
«Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione
europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno
Stato membro»;
fff) all'articolo 75:
1) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro
dopo il 31 dicembre 1992 e' regolata dalle disposizioni della
presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE.
2. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali
quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno
Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure
amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale
dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea, nella versione
consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di
Amsterdam e dal Trattato di Nizza.
3. La restituzione e' ammessa per i beni di cui al comma 2 che
rientrino in una delle categorie indicate alla lettera a)
dell'allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette
categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a:
a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione
di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprieta'
dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e
di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonche' le collezioni
finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli
altri enti pubblici territoriali;
b) istituzioni ecclesiastiche.
4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno
Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in
materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del
regolamento CEE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni
medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di
autorizzazione alla spedizione temporanea.»;
2) al comma 5, dopo le parole: «illecitamente usciti» e' inserita
la seguente: «anche»; le parole: «l'uscita o l'esportazione
temporanee» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione
temporanea» e le parole: «previsto nell'articolo 71, comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «di autorizzazione».
ggg) all'articolo 76:
1) al comma 2, lettera b), primo periodo, la parola:
«culturale» e' soppressa;
2) al comma 2, lettera c), la parola: «culturale» e' soppressa;
3) al comma 2, lettera f), primo periodo, la parola:
«culturale» e' soppressa;
hhh) all'articolo 78, comma 3, le parole: «lettere b) e c).» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b).»;
iii) la rubrica della sezione IV e' sostituita dalla seguente:»
Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione
internazionale dei beni culturali»;
lll) l'articolo 87 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 87 (Convenzione UNIDROIT). - 1. Resta ferma la disciplina
dettata dalla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale
dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma
il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione,
con riferimento ai beni indicati nell'annesso alla Convenzione
medesima.»;
mmm) dopo l'articolo 87 e' inserito il seguente:
«Articolo 87-bis (Convenzione UNESCO). - 1. Resta ferma la
disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita
importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali,
adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di
ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella
Convenzione medesima.»;
nnn) all'articolo 90, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Della scoperta fortuita sono informati, a cura del
soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del
patrimonio culturale.»;
ooo) all'articolo 92, comma 1, lettera b), le parole: «ai sensi
dell'articolo 89;» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 89, qualora l'attivita' medesima non rientri tra i suoi
scopi istituzionali o statutari;»;
ppp) all'articolo 94:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Convenzione UNESCO
sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo»;
2) al comma 1, le parole: «Regole relative agli interventi sul
patrimonio culturale subacqueo» sono sostituite dalle seguenti:
«regole relative agli interventi sul patrimonio culturale
subacqueo,»;
qqq) all'articolo 96, comma 1, la parola: «monumenti» e'
sostituita dalle seguenti: «beni culturali immobili»;
rrr) all'articolo 101:
1) al comma 2, lettera a), dopo la parola: «acquisisce,» e'
inserita la seguente: «cataloga,»;
2) al comma 2, lettera b), dopo la parola: «raccoglie» e'
inserita la seguente: «, cataloga»;
sss) all'articolo 104, comma 3, le parole: «al comune o alla
citta' metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «al comune e
alla citta' metropolitana»;
ttt) all'articolo 107, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che
consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture
e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni
siano fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale
e nel rispetto delle modalita' stabilite con apposito decreto
ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del
soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti
nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto
diretto con l'originale.»;
uuu) all'articolo 112, comma 9, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Per le stesse finalita' di cui al primo
periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero,
dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro
ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5,
con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati
requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e
diffusione della conoscenza dei beni culturali.»;
vvv) all'articolo 115:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «i beni appartengono»
sono sostituite dalle seguenti: «i beni pertengono»;
2) al comma 6, secondo periodo, le parole: «Il grave
inadempimento» sono sostituite dalle seguenti: «L'inadempimento»;
zzz) all'articolo 117 la rubrica: «Servizi aggiuntivi» e'
sostituita dalla seguente. «Servizi per il pubblico»;
aaaa) l'articolo 119 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio
culturale). - 1. Il Ministero puo' concludere accordi con i Ministeri
della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per
diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la
fruizione.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili
degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101
possono stipulare apposite convenzioni con le universita', le scuole
di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di
istruzione, nonche' con ogni altro istituto di formazione, per
l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di
aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la
predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai
docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i
sussidi tengono conto della specificita' dell'istituto di formazione
e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di
persone con disabilita'.»;
bbbb) all'articolo 120, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in
beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di
iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del
patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio,
l'immagine, l'attivita' o il prodotto dell'attivita' del soggetto
erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del
Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali
nonche' di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private
senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni
culturali di loro proprieta'. La verifica della compatibilita' di
dette iniziative con le esigenze della tutela e' effettuata dal
Ministero in conformita' alle disposizioni del presente codice.»;
cccc) all'articolo 122:
1) al comma 2, le parole: «, ove ancora operante,» sono
soppresse e dopo le parole: «del deposito» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa e'
subentrata nell'esercizio delle relative competenze»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «comma 1,» sono
inserite le seguenti: «lettera b),»;
dddd) all'articolo 123, comma 2, la parola: «diffusi» e'
sostituita dalle seguenti: «ulteriormente utilizzati da altri
soggetti senza la relativa autorizzazione»;
eeee) all'articolo 128, comma 2, dopo le parole: «notificate a
norma» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 22 della legge
22 dicembre 1939, n. 2006,».
          Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12, 14,
15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42,
43, 44, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 101,
104, 107, 112, 115, 117, 120, 122, 123 e 128 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni
altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni delle biblioteche indicate all'art. 47, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'art. 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico
od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia
rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni.
«Art. 11 (Cose oggetto di specifiche disposizioni di
tutela). -
1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente
richiamate le seguenti tipologie di cose: a) gli
affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le
iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di
edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'art.
50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'art. 51;
c) le aree pubbliche di cui all'art. 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e
qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini
degli articoli 64 e 65, comma 4;
e) le opere dell'architettura contemporanea di
particolare valore artistico, a termini dell'art. 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici,
gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di
manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la
cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini
dell'art. 65, comma 3, lettera c);
g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque
anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e
67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia
della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta
anni, a termini dell'art. 65, comma 3, lettera c);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in
materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale, di cui all'art. 50, comma 2.
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12
e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni
stabiliti dall'art. 10.».
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente Direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
«Art. 14 (Procedimento di dichiarazione). - 1. Il
soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione
dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della
regione e di ogni altro ente territoriale interessato,
dandone comunicazione al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma
oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di
identificazione e di valutazione della cosa risultanti
dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti
dal comma 4, nonche' l'indicazione del termine, comunque
non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di
eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari,
la comunicazione e' inviata anche al comune e alla citta'
metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dal capo II, dalla
sezione I del capo III e dalla sezione I del capo IV del
presente titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che
il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia di procedimento amministrativo.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale e'
adottata dal Ministero.».
«Art. 15 (Notifica della dichiarazione). - 1. La
dichiarazione prevista dall'art. 13 e' notificata al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a
mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita'
immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione
e' trascritto, su richiesta del soprintendente, nei
relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo.
2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e
conserva un apposito elenco, anche su supporto
informatico.».
«Art. 18 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sui beni
culturali, sulle cose di cui all'art. 12, comma 1, nonche'
sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta,
ai sensi dell'art. 45, compete al Ministero.
2. Sulle cose di cui all'art. 12, comma 1, che
appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche
mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni
medesime.».
«Art. 19 (Ispezione). - 1. I soprintendenti possono
procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a
cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad
ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di
conservazione o di custodia dei beni culturali.
1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 i
soprintendenti possono altresi' accertare l'ottemperanza
alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi
dell'art. 45.».
«Art. 20 (Interventi vietati). - 1. I beni culturali
non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o
adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere
storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla
loro conservazione.
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i
quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art.
13 non possono essere smembrati.».
«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con
successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di
materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera c), e
delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi pubblici,
nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore, e'
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo'
prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al
Ministero per le finalita' di cui all'art. 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali e' subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita'
di cui all'art. 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni.
Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.
«Art. 25 (Conferenza di servizi). - 1. Nei procedimenti
relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove
si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso
in quella sede dal competente organo del Ministero con
dichiarazione motivata, acquisita al verbale della
conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite
per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli
effetti, l'autorizzazione di cui all'art. 21.
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato
dissenso, la decisione conclusiva e' assunta ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento
amministrativo.
3. Il destinatario della determinazione conclusiva
favorevole adottata in conferenza di servizi informa il
Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da
quest'ultimo impartite.».
«Art. 26 (Valutazione di impatto ambientale). - 1. Per
i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale, l'autorizzazione prevista dall'art. 21 e'
espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia
sulla compatibilita' ambientale, sulla base del progetto
definitivo da presentarsi ai fini della valutazione
medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma
del comma 1 risulti che l'opera non e' in alcun modo
compatibile con le esigenze di protezione dei beni
culturali sui quali essa e' destinata ad incidere, il
Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. In tal caso, la procedura di valutazione di
impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti
contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme di
cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrita' dei
beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina
la sospensione dei lavori.».
«Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del
patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle universita' e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definiti i
criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua
l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle
scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono individuati
le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre
attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le
regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
soggetti pubblici e privati, possono istituire
congiuntamente centri, anche a carattere interregionale,
dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro su
beni culturali, di particolare complessita'. Presso tali
centri possono essere altresi' istituite, ove accreditate,
ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per
l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
«Art. 30 (Obblighi conservativi). - 1. Lo Stato, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni
altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di
garantire la sicurezza e la conservazione dei beni
culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni
culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi
correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato
dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di
beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di
conservare i propri archivi nella loro organicita' e di
ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo di
inventariare i propri archivi storici, costituiti dai
documenti relativi agli affari esuriti da oltre quaranta
anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi
di conservazione e inventariazione sono assoggettati i
proprietari possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di
archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione di cui all'art. 13. Copia degli inventari e
dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza,
nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di
cui all'art. 125.».
«Art. 33 (Procedura di esecuzione degli interventi
conservativi imposti). - 1. Ai fini dell'art. 32 il
soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la
necessita' degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica e' inviata, insieme alla
comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario,
possessore o detentore del bene, che puo' far pervenire le
sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli
atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria
l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al
proprietario, possessore o detentore un termine per la
presentazione del progetto esecutivo delle opere da
effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato e' approvato dal
soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la
fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni
immobili il progetto presentato e' trasmesso dalla
soprintendenza al comune e alla citta' metropolitana, che
possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene
non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o
non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del
soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il
progetto e' respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente puo' adottare
immediatamente le misure conservative necessarie».
«Art. 37 (Contributo in conto interessi). - 1. Il
Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti
di credito ai proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione
degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima
corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale erogato.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal
Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
anche per interventi conservativi su opere di architettura
contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su
richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico.».
«Art. 38 (Accessibilita' al pubblico dei beni culturali
oggetto di interventi conservativi). - 1. I beni culturali
restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi
con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa,
o per i quali siano stati concessi contributi in conto
interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo
modalita' fissate, caso per caso, da appositi accordi o
convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli
proprietari all'atto della assunzione dell'onere della
spesa ai sensi dell'art. 34 o della concessione del
contributo ai sensi degli articoli 35 e 37.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti
temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo
conto della tipologia degli interventi, del valore
artistico e storico degli immobili e dei beni in essi
esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del
soprintendente, al comune alla citta' metropolitana nel cui
territorio si trovano gli immobili».
«Art. 39 (Interventi conservativi su beni dello Stato).
- 1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione
dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in
consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri
soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la
progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al
comma 1 sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto
medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al
rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza
sui lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1,
relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il
progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune e alla
citta' metropolitana.».
«Art. 41 (Obblighi di versamento agli Archivi di Stato
dei documenti conservati dalle amministrazioni statali). -
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato
versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di
Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre
quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono
la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono
versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe
cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti
notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio
professionale anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato
e i direttori degli archivi di Stato possono accettare
versamenti di documenti piu' recenti, quando vi sia
pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano
stati definiti appositi accordi con i responsabili delle
amministrazioni versanti.
3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono
state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il
versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli
enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale
dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne
renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad
altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono
istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno
parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e
i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del
Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con
il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi
correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei
criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei
documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di
curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare
gli atti di natura riservata. La composizione e il
funzionamento delle commissioni sono disciplinati con
decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro
dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal
Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al Ministero degli affari esteri; non si
applicano altresi' agli stati maggiori della difesa,
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonche' al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto
attiene la documentazione di carattere militare e
operativo.».
«Art. 42 (Conservazione degli archivi storici di organi
costituzionali). - 1. La Presidenza della Repubblica
conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni assunte dal Presidente della
Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario
generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e di
accesso agli atti conservati presso l'archivio storico
della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
conservano i loro atti presso il proprio archivio storico,
secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di
presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso
il proprio archivio storico, secondo le disposizioni
stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente
normativa di costituzione e funzionamento della Corte
medesima.
3-bis. (abrogato)».
«Art. 43 (Custodia coattiva). - 1. Il Ministero ha
facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire in
pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di
garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai
sensi dell'art. 29.
1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente
archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo,
negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate
di archivio di cui all'art. 30, comma 4, secondo periodo,
ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici
che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In
alternativa, il Ministero puo' stabilire, su proposta del
soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione
separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente
comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio
pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono,
comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
«Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). - 1.
I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in
amministrazione o in deposito raccolte o collezioni
artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche
possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
assenso del competente organo ministeriale, beni culturali
mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della
collettivita', qualora si tratti di beni di particolare
pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque
anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari
a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non
abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi
prima della scadenza del termine. Anche prima della
scadenza le parti possono risolvere consensualmente il
comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la
conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone
comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura
assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione puo'
essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito,
previo assenso del competente organo ministeriale, beni
culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di
conservazione e custodia specificamente riferite ai beni
depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che
le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in
tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione
del particolare pregio dei beni e del rispetto degli
obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni in materia di
comodato e di deposito.».
«Art. 46 (Procedimento per la tutela indiretta). - 1.
Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela
indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di
altri enti pubblici territoriali interessati, dandone
comunicazione al proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si
riferiscono. Se per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non e' possibile o risulta
particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio
del procedimento mediante idonee forme di pubblicita'.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua
l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le
prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti
essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione
e' inviata anche al comune e alla citta' metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la
temporanea immodificabilita' dell'immobile limitatamente
agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute
nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito
dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
in materia di procedimento amministrativo».
«Art. 49 (Manifesti e cartelli pubblicitari). - 1. E'
vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di
pubblicita' sugli edifici e nei luoghi tutelati come beni
culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere
autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino
l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti
immobili. L'autorizzazione e' trasmessa, a cura degli
interessati, agli altri enti competenti all'eventuale
emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimita'
dei beni indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli
o altri mezzi di pubblicita', salvo autorizzazione
rilasciata ai sensi della normativa in materia di
circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e sui
veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza
sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia
del mezzo di pubblicita' con l'aspetto, il decoro e la
pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il
soprintendente, valutatane la compatibilita' con il loro
carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla
osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle
coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli
interventi di conservazione, per un periodo non superiore
alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla
osta o di assenso deve essere allegato il contratto di
appalto dei lavori medesimi.».
«Art. 52 (Esercizio del commercio in aree di valore
culturale). - 1. Con le deliberazioni previste dalla
normativa in materia di riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, i comuni, sentito il
soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore
archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle
quali vietare o sottoporre a condizioni particolari
l'esercizio del commercio».
«Art. 53 (Beni del demanio culturale). - 1. I beni
culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle
tipologie indicate all'art. 822 del codice civile
costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere
alienati, ne' formare oggetto di diritti a favore di terzi,
se non nei limiti e con le modalita' previsti dal presente
codice.».
«Art. 54 (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili i
beni del demanio culturale di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a
termini della normativa all'epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
biblioteche;
d) gli archivi;
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3,
lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore
vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta
anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di
cui all'art. 53.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore
non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di
verifica previsto dall'art. 12. Se il procedimento si
conclude con esito negativo, le cose medesime sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai
sensi dell'art. 12, commi 4, 5 e 6;
b) [soppressa];
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di
cui all'art. 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti
di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al
medesimo art. 53;
d) [soppressa].
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono
essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di
beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per
le finalita' di cui agli articoli 18 e 19.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.».
«Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al
demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili
appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra
quelli elencati nell'art. 54, comma 1, non possono essere
alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e'
corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in
atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad
assicurare la conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione
che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e
delle modalita' e dei tempi previsti per il loro
conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso
prevista, anche in funzione degli obiettivi di
valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalita' di fruizione pubblica del bene,
anche in rapporto con la situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del
soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli
altri enti pubblici territoriali interessati. Il
provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle
misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del
bene, tenuto conto della situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e
dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di
valorizzazione indicati nella richiesta.
3-bis. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata
qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di
arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione
pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il
carattere storico e artistico del bene medesimo. Il
Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di
diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il
carattere del bene e con le esigenze della sua
conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di concordare
con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento
richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le
proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed
altre possibili modalita' di valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili
utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di
autorizzazione e' corredata dai soli elementi di cui al
comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e'
rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a)
e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale
bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di
tutela di cui al presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque
genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva
autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.».
«Art. 56 (Altre alienazioni soggette ad
autorizzazione). - 1. E' altresi' soggetta ad
autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo
Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, e diversi da quelli indicati negli
articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a
soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla
lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di
lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti.
2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di
soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o
serie di oggetti e di raccolte librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di
singoli documenti.
3. La richiesta di autorizzazione e' corredata dagli
elementi di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) ed e),
e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui
al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a),
l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che i
beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte
pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro
conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.
4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1,
lettera b) e al comma 2, l'autorizzazione puo' essere
rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi
danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni
medesimi.
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute
nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione
e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei
registri immobiliari.
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque
genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva
autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.
4-quinques. La disciplina dettata ai commi precedenti
si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed
ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione
dei beni culturali ivi indicati.
4-sexies. Non e' soggetta ad autorizzazione
l'alienazione delle cose indicate all'art. 54, comma 2,
lettera a), secondo periodo.
4-septies. Rimane ferma l'inalienabilita' disposta
dall'art. 54, comma 1, lettera d-ter).».
«Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il
Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la
regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati,
hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in
societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito
nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito
nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il
valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove 1'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato
concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la
nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso
di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.».
«Art. 62 (Procedimento per la prelazione). - 1. Il
soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e
agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si
trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne
da' notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed
eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a
livello nazionale, con la descrizione dell'opera e
l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali,
nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al
Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla
deliberazione dell'organo competente che predisponga, a
valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura
finanziaria della spesa indicando le specifiche finalita'
di valorizzazione culturale del bene.
3. Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della
prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato
entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto
ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il
provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed
all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente
che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima
notifica.
4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o
presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il
termine indicato al comma 2 e' di novanta giorni ed i
termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo,
sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni.
Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto
la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli
elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'art. 59,
comma 4.».
«Art. 63 (Obbligo di denuncia dell'attivita'
commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia
della vendita o dell'acquisto di documenti). - 1.
L'autorita' locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai
sensi della normativa in materia, a ricevere la
dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose
antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione
copia della dichiarazione medesima, presentata da chi
esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di
cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto
legislativo, di seguito indicato come «Allegato A».
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose
indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni
eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia
di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle
cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di
concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i
limiti di valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una
dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni
commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento
dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con
ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei
carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale,
da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari della
regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi
dell'art. 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione e'
notificato all'interessato ed alla locale autorita' di
pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i
titolari delle case di vendita, nonche' i pubblici
ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo
di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di
interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo
sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori
a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti
aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni
dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni
di cui al presente comma il soprintendente puo' avviare il
procedimento di cui all'art. 13.
5. Il soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio
l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali
siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi
titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse
storico particolarmente importante.».
«Art. 64 (Attestati di autenticita' e di provenienza).
- 1. Chiunque esercita l'attivita' di vendita al pubblico,
di esposizione a fini di commercio o di intermediazione
finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura,
di grafica ovvero di oggetti d'antichita' o di interesse
storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le
opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare
all'acquirente la documentazione che ne attesti
l'autenticita' o almeno la probabile attribuzione e la
provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le
modalita' previste dalle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili
sull'autenticita' o la probabile attribuzione e la
provenienza delle opere medesime. Tale dichiarazione, ove
possibile in relazione alla natura dell'opera o
dell'oggetto, e' apposta su copia fotografica degli
stessi.»
«Art. 65 (Uscita definitiva). - 1. E' vietata l'uscita
definitiva dal territorio della Repubblica dei beni
culturali mobili indicati nell'art. 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore
non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la
verifica prevista dall'art. 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino
nelle categorie indicate all'art. 10, comma 3, e che il
Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia
preventivamente individuato e, per periodi temporali
definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il
patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche
oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni
medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta
ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella
presente sezione e nella sezione III di questo Capo,
l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che
presentino interesse culturale, siano opera di autore non
piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta
anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti,
appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui
all'art. 11, comma 1, lettere f) g) ed h), a chiunque
appartengano.
4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita delle
cose di cui all'art. 11, comma 1, lettera d). L'interessato
ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di
esportazione che le cose da trasferire all'estero sono
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le
modalita' stabilite con decreto ministeriale.».
«Art. 68 (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi
intende far uscire in via definitiva dal territorio della
Repubblica le cose indicate nell'art. 65, comma 3, deve
farne denuncia e presentarle al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di
esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia ai
competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso,
entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo
utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita
definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato
di libera circolazione, dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione accertano se le cose presentate, in relazione
alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui
fanno parte, presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, a termini dell'art. 10. Nel compiere tale
valutazione gli uffici di esportazione si attengono a
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero,
sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita'
triennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e'
depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato
all'interessato e deve accompagnare la circolazione
dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la
formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di
dichiarazione, ai sensi dell'art. 14. A tal fine,
contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato
gli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e le cose sono
sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo
articolo.
7. Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla
vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce
il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e,
se negativo, e' vincolante.».
«Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego di
attestato). - 1. Avverso il diniego dell'attestato e'
ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al
Ministero, per motivi di legittimita' e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo
consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso
amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al
comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma le
cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui
all'art. 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli
atti all'ufficio di esportazione, che provvede in
conformita' nei successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
«Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine
indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di esportazione,
qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al dinego
dell'attestato di libera circolazione, puo' proporre al
Ministero l'acquisto coattivo della cosa della cosa per la
quale e' richiesto l'attestato di libera circolazione,
dandone contestuale comunicazione alla regione e
all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto
gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso
l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo
procedimento. In tal caso il termine per il rilascio
dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa
per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di
acquisto e' notificato all'interessato entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando
non sia intervenuta la notifica del provvedimento di
acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita
dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere
all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha
facolta' di acquistare la cosa nel rispetto di quanto
stabilito all'art. 62, commi 2 e 3. Il relativo
provvedimento e' notificato all'interessato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.».
«Art. 71 (Attestato di circolazione temporanea). - 1.
Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio
della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose
e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al
competente ufficio di esportazione, indicando,
contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e
il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di
ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega, con motivato
giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando
le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego
di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei
modi previsti dall'art. 69.
3. Qualora per l'uscita temporanea siano presentate
cose che rivestano l'interesse indicato dall'art. 10,
contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono
comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del
procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati
all'art. 14, comma 2, e gli oggetti presentati sono
sottoposti alle misure di cui all'art. 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero,
sentito il competente organo consultivo. Per i casi di
uscita temporanea disciplinati dall'art. 66 e dall'art. 67,
comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato e'
subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro
delle cose o dei beni, che e' prorogabile su richiesta
dell'interessato, ma non puo' essere comunque superiore a
diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale,
salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato
all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il
valore indicato nella domanda. Per le mostre e le
manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la
partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti
italiani di cultura all'estero o da organismi
sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato,
ai sensi dell'art. 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'art. 65, comma 1,
nonche' per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita
temporanea e' garantita mediante cauzione, costituita anche
da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o
da una societa' di assicurazione, per un importo superiore
del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come
accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione
e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi
alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio
nazionale nel termine stabilito. La cauzione non e'
richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare
dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare
importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano
ai casi di uscita temporanea previsti dall'art. 67,
comma 1.».
«Art. 72 (Ingresso nel territorio nazionale). - 1. La
spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione
europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei
beni indicate nell'art. 65, comma 3, sono certificate, a
domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
importazione sono rilasciati sulla base di documentazione
idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la
provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese
terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati,
rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio
dei detti certificati non e' ammessa la produzione, da
parte degli interessati, di atti di notorieta' o di
dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
importazione hanno validita' quinquennale e possono essere
prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite
condizioni, modalita' e procedure per il rilascio e la
proroga dei certificati, con particolare riguardo
all'accertamento della provenienza della cosa o del bene
spediti o importati.».
«Art. 73 (Denominazioni). - 1. Nella presente sezione e
nella sezione IV di questo Capo si intendono:
a) per «regolamento CEE», il regolamento (CEE) n.
3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato
dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del
16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/2001 del
Consiglio, del 14 maggio 2001;
b) per «direttiva CEE», la direttiva 93/7/CEE del
Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla
direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 febbraio 1997 e dalla direttiva 2001/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001;
c) per «Stato richiedente», lo Stato membro
dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a
norma della sezione III.».
«Art. 74 (Esportazione di beni culturali dal territorio
dell'Unione europea). - 1. L'esportazione al di fuori del
territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati
nell'Allegato A e' disciplinata dal regolamento CEE e dal
presente articolo.
2. Ai fini di cui all'art. 3 del regolamento CEE, gli
uffici di esportazione del Ministero sono autorita'
competenti per il rilascio delle licenze di esportazione.
Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica
alla Commissione delle Comunita' europee; segnala,
altresi', ogni eventuale modifica dello stesso entro due
mesi dalla relativa effettuazione.
3. La licenza di esportazione prevista dall'art. 2 del
regolamento CEE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione
contestualmente all'attestato di libera circolazione, ed e'
valida per sei mesi. La detta licenza puo' essere
rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l'attestato,
anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma non
oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo.
4. Per gli oggetti indicati nell'Allegato A, l'ufficio
di esportazione puo' rilasciare, a richiesta, anche licenza
di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le
modalita' stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente
capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio
dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro
Stato membro dell'Unione europea a norma dell'art. 2 del
regolamento CEE, per la durata di validita' della licenza
medesima.».
«Art. 75 (Restituzione). - 1. Nell'ambito dell'Unione
europea, la restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il
31 dicembre 1992 e' regolata dalle disposizioni della
presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE.
2. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni
culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal
territorio di uno Stato membro, in applicazione della
legislazione o delle procedure amministrative ivi vigenti,
come appartenenti al patrimonio culturale dello Stato
medesimo, ai sensi dell'art. 30 del Trattato istitutivo
della Comunita' economica europea, nella versione
consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal
Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza.
3. La restituzione e' ammessa per i beni di cui al
comma 2 che rientrino in una delle categorie indicate alla
lettera a) dell'Allegato A, ovvero per quelli che, pur non
rientrando in dette categorie, siano inventariati o
catalogati come appartenenti a:
a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di
conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le
collezioni di proprieta' dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed
istituto pubblico, nonche' le collezioni finanziate in modo
significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti
pubblici;
b) istituzioni ecclesiastiche.
4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal
territorio di uno Stato membro in violazione della
legislazione di detto Stato in materia di protezione del
patrimonio culturale nazionale o del regolamento CEE,
ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi
alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di
autorizzazione alla spedizione temporanea.
5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei
quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea
qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il
provvedimento di autorizzazione.
6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate
nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione
della domanda.».
«Art. 76 (Assistenza e collaborazione a favore degli
Stati membri dell'Unione europea). - 1. L'autorita'
centrale prevista dall'art. 3 della direttiva CEE e', per
l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti
indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e
periferici, nonche' della cooperazione degli altri
Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni
culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro
dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita'
competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche
volte alla localizzazione del bene e alla identificazione
di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono
disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata da
ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini,
con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il
ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui
illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per
indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro
interessato esegue per verificare, in ordine al bene
oggetto della notifica di cui alla lettera e), la
sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati
all'art. 75, purche' tali operazioni vengano effettuate
entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica
non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono
applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e
la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche'
ogni altra misura necessaria per assicurarne la
conservazione ed impedire la sottrazione alla procedura di
restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato
richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del
bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A
tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e della
natura del bene, il Ministero puo' proporre allo Stato
richiedente e ai soggetti possessori o detentori la
definizione della controversia mediante arbitrato, da
svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere,
per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
«Art. 78 (Termini di decadenza e di prescrizione
dell'azione). - 1. L'azione di restituzione e' promossa nel
termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui
lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito
illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha
identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso
entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita
illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni
indicati nell'art. 75, comma 3, lettere a) e b).».
«Art. 90 (Scoperte fortuite). - 1. Chi scopre
fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'art. 10
ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o
al sindaco ovvero all'autorita' di pubblica sicurezza, e
provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole
nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
Della scoperta fortuita sono informati, a cura del
soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela
del patrimonio culturale.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si
possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha
facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e
la conservazione sino alla visita dell'autorita' competente
e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti
nei commi 1 e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte
fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono
rimborsate dal Ministero.».
«Art. 92 (Premio per i ritrovamenti). - 1. Il Ministero
corrisponde un premio non superiore al quarto del valore
delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il
ritrovamento;
b) al concessionario dell'attivita' di ricerca, di
cui all'art. 89, qualora l'attivita' medesima non rientri
tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli
obblighi previsti dall'art. 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la
concessione prevista dall'art. 89 ovvero sia scopritore
della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla
meta' del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia
introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il
consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o
mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo
del premio, l'interessato puo' ottenere, a richiesta, un
credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalita'
e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.».
«Art. 94 (Convenzione UNESCO sulla protezione del
patrimonio culturale subacqueo). - 1. Gli oggetti
archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di
mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite
esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle
regole relative agli interventi sul patrimonio culturale
subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla
protezione e patrimonio subacqueo, adottata a Parigi il
2 novembre 2001.».
«Art. 96 (Espropriazione per fini strumentali). - 1.
Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita'
edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o
restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o
la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il
godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.».
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca.
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.».
«Art. 104 (Fruizione di beni culturali di proprieta'
privata). - 1. Possono essere assoggettati a visita da
parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'art. 10,
comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse
eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'art. 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al
comma 1, lettera a), e' dichiarato con atto del Ministero,
sentito il proprietario.
3. Le modalita' di visita sono concordate tra il
proprietario e il soprintendente, che ne da' comunicazione
al comune e alla citta' metropolitana nel cui territorio si
trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art.
38.».
«Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di
beni culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali possono consentire la
riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni
culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di
diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni
culturali che consista nel trarre calchi per contatto,
dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere;
di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale
riproduzione e' consentita solo in via eccezionale e nel
rispetto delle modalita' stabilite con apposito decreto
ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione
del soprintendente, i calchi da copie degli originali gia'
esistenti nonche' quelli ottenuti con tecniche che
escludano il contatto diretto con l'originale.».
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina le funzioni e le
attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo
Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di
fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre
amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e
lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione
dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e
criteri in base ai quali il Ministero costituisce i
soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare
privati proprietari di beni culturali suscettibili di
essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone
giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o
dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al
comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per
il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri
enti pubblici territoriali e i privati interessati, per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli
accordi medesimi possono essere anche istituite forme
consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici
comuni. Per le stesse finalita' di cui al primo periodo,
ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero
dalle regioni dagli altri enti pubblici territoriali, da
ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai
sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per
statuto finalita' di promozione e diffusioni della
conoscienza dei beni culturali. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
«Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di
valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di
adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria
e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le
amministrazioni medesime possono attuare la gestione
diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma
congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione comparativa di
specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
ai soggetti indicati all'art. 112, comma 5, non possono
comunque essere individuati quali concessionari delle
attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate
ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei
parametri di cui all'art. 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove
conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, regolano i rapporti con i
concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante
contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra
l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di
attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da
assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le
professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio
sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle
attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti
giuridici di cui all'art. 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche
dalle amministrazioni cui i beni pertengono.
L'inadempimento, da parte del concessionario, degli
obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di
servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente
stabilite, determina anche, a richiesta delle
amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del
rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo,
degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio
dei soggetti di cui all'art. 112, comma 5, anche con il
conferimento in uso dei beni culturali che ad esse
pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di
fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del
conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui
al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni
conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione
puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi
necessari all'esercizio delle attivita' medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La
concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle
attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo il Ministero provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
«Art. 120 (Sponsorizzazione di beni culturali). - 1. E'
sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche
in beni o servizi, erogato per la progettazione o
l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero
alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo
di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attivita'
o il prodotto dell'attivita' del soggetto erogante. Possono
essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del
Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali nonche' di altri soggetti pubblici o di
persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero
iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro
proprieta'. La verifica della compatibilita' di dette
iniziative con le esigenze della tutela e' effettuata dal
Ministero in conformita' alle disposizioni del presente
codice.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine,
dell'attivita' o del prodotto all'iniziativa oggetto del
contributo, in forme compatibili con il carattere artistico
o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da
tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di
sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresi'
definite le modalita' di erogazione del contributo nonche'
le forme del controllo, da parte del soggetto erogante,
sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si
riferisce.».
«Art. 122 (Archivi di Stato e archivi storici degli
enti pubblici: consultabilita' dei documenti). - 1. I
documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi
storici delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto
pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai
sensi dell'art. 125, relativi alla politica estera o
interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta
anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i
dati relativi a provvedimenti di natura penale
espressamente indicati dalla normativa in materia di
trattamento dei dati personali, che diventano consultabili
quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta
anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute,
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;
b-bis) di quelli versati ai sensi dell'art. 41,
comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1
dello stesso articolo.
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel
comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della
disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.
Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che
deteneva il documento prima del versamento o del deposito,
ove ancora operante, ovvero quella che ad essa e'
subentrata nell'esercizio delle relative competenze.
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati
anche gli archivi e i documenti di proprieta' privata
depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici
degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o
venduti o lasciati in eredita' o legato. I depositanti e
coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato
i documenti possono anche stabilire la condizione della non
consultabilita' di tutti o di parte dei documenti
dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, cosi' come
quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non
opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei
venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata;
detta limitazione e' altresi' inoperante nei confronti
degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori,
quando si tratti di documenti concernenti oggetti
patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo
di acquisto.».
«Art. 123 (Archivi di Stato e archivi storici degli
enti pubblici: consultabilita' dei documenti riservati). -
1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore
dell'archivio di Stato competente e udita la commissione
per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti
di archivio riservati, istituita presso il Ministero
dell'interno, puo' autorizzare la consultazione per scopi
storici di documenti di carattere riservato conservati
negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei
termini indicati nell'art. 122, comma 1. L'autorizzazione
e' rilasciata, a parita' di condizioni, ad ogni
richiedente.
2. I documenti per i quali e' autorizzata la
consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro
carattere riservato e non possono essere ulteriormente
utilizzati da altri soggetti senza la relativa
autorizzazione.
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 e' assoggettata
anche la consultazione per scopi storici di documenti di
carattere riservato conservati negli archivi storici delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al
comma 1 e' reso dal soprintendente archivistico.».
«Art. 128 (Notifiche effettuate a norma della
legislazione precedente). - 1. I beni culturali di cui
all'art. 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate
e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi
20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono
sottoposti al procedimento di cui all'art. 14. Fino alla
conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche
restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresi' efficacia le notifiche
effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge
1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e
notificate a norma dell'art. 22 della legge 22 dicembre
1939, n. 2006, dell'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli
articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero
precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero
puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario,
possessore o detentore interessati, il procedimento di
dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle
notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la
perdurante sussistenza dei presupposti per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di
tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di
rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai
sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione
conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia
stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo
ai sensi dell'art. 16.».
                               Art. 3.

Modifiche alla parte quinta

1. Alla parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 182:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «1° maggio 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2006»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2007»
sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2008»;
3) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «1° maggio
2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2006»;
4) al comma 1-bis, dopo la lettera d) e' aggiunta, in fine, la
seguente:
«d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies,
lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007,
per un periodo pari almeno a tre anni, attivita' di restauro di beni
culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita'
preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.»;
5) al comma 1-ter, alinea, le parole: «1-bis, lettera a)» sono
sostituite dalle seguenti: «1-bis, lettere a) ed d-bis)» e, alla
lettera b), le parole: «anteriore all'entrata in vigore del presente
decreto» sono soppresse;
6) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «di entrata in
vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420» sono
sostituite dalle seguenti: «del 1° maggio 2004».
b) all'articolo 184:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Norme abrogate e
interpretative»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o
regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui
all'articolo 117.».
          Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 182 e 184 del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato
dal presente decreto.
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati 29, comma 9-bis,
acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di
restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
o regionale di durata non inferiore a due anni e abbia
svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a
quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e
comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita', secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
entro il 30 ottobre 2008:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di
restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
in restauro presso le accademie di belle arti con
insegnamento almeno triennale, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea
specialistica in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto,
alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a
tre anni, attivita' di restauro di beni culturali.
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o
dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1,
lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) ed a-bis;
a) la durata dell'attivita' di restauro e'
documentata dai termini di consegna e di completamento dei
lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu'
lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento deve risultare
esclusivamente da atti di data certa emanati, ricevuti o
comunque custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del
bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i
competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati
le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla
richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni
culturali e' attribuita, previa verifica del possesso dei
requisiti ovvero previo superamento della prova di
idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero
medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una
rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene
tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei
nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai
sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29,
comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello
stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea
universitaria triennale in tecnologie per la conservazione
e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia
svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29,
comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni.
L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto
di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti
organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via
definitiva a sostenere la prova di idoneita' di cui al
comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad
acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali,
venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la
qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro, la Fondazione «Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale» e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via
sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146,
comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita'
competente alla gestione del vincolo paesaggistico i
procedimenti relativi alle domande di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile
2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del
presente comma, ovvero definiti con determinazione di
improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto,
senza pronuncia nel merito della compatibilita'
paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso
l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte
interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo
con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le
sanzioni previste dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche
alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi
dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004,
n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione
pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di
cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n.
308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181,
comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art.
167, comma 5.».
«Art. 184 (Norme abrogate e interpretative). - 1. Sono
abrogate le seguenti disposizioni:
legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 40, nel testo da
ultimo sostituito dall'art. 9 della legge 12 luglio 1999,
n. 237;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, limitatamente: all'art. 21, commi 1 e 3, e
comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e
sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel
testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'art. 9
del medesimo decreto legislativo;
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3, limitatamente all'art. 9;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
limitatamente all'art. 23, comma 3 e primo periodo del
comma 13-ter, aggiunto dall'art. 30 della legge 7 dicembre
1999, n. 472;
legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'art.
12, comma 5, nel testo modificato dall'art. 19, comma 9,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo
periodo;
legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'art.
7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge
12 luglio 1999, n. 237 e dall'art. 4 della legge
21 dicembre 1999, n. 513;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
limitatamente agli articoli 148, 150, 152, 153, 154 e 155;
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
limitatamente all'art. 10;
legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'art.
9;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,
limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e
successive modificazioni e integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2000, n. 283;
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
limitatamente all'art. 179, comma 4;
legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'art.
7;
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
limitatamente all'art. 27, commi da 1 a 12;
decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109,
limitatamente all'articolo 2-decies.
1-bis. Con l'espressione «servizi aggiuntivi» riportata
in leggi o regolamenti si intendono i «servizi per il
pubblico» di cui all'art. 117.».
                               Art. 4.

Abrogazioni e interpretazione autentica

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 19 aprile 1990, n. 84, limitatamente all'articolo 1,
comma 3;
b) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 17,
comma 131;
c) decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente
all'articolo 14-duodecies.
2. L'articolo 166 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, si interpreta nel senso che dall'abrogazione
dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' eccettuato il
comma 5 del medesimo articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Rutelli, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Scotti
          Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 19 aprile
1990, n. 84 (Piano organico di inventariazione,
catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei
beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore
dell'Atto unico europeo: primi interventi), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1990, n. 96, come
modificato al presente decreto:
«Art. 1.1. Il Ministro per i beni culturali e
ambientali, su proposta degli istituti centrali e
dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, sentito il
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un programma di interventi
nell'ambito delle attivita' e dei compiti istituzionali di
catalogazione, inventariazione, prevenzione e salvaguardia
dei beni culturali e ambientali.
2. Il programma e' finalizzato:
a) all'avvio di un piano organico di inventariazione
e catalogazione, secondo criteri uniformi, dei beni -
pubblici e privati - storico-artistici,
architettonico-ambientali, archeologici,
storico-scientifici, linguistico, etnografici, archivistici
e librari, nonche' di tutti quei beni che costituiscono una
rilevante testimonianza della storia della civilta' e della
cultura;
b) all'elaborazione di una carta conoscitiva
aggiornabile della situazione di rischio del patrimonio di
cui alla lettera a) del presente articolo, con relativa
banca dati;
c) al potenziamento delle attivita' di ricerca e
formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione del
patrimonio.
3. (Abrogato).
4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il programma di cui al comma 1 del presente
articolo entro quindici giorni dalla sua approvazione e
inviato alle competenti commissioni parlamentari.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 2, lettere a) e b), del presente articolo e'
riservata una somma non inferiore all'80 per cento dello
stanziamento di cui all'art. 4, comma 1, della presente
legge.
7. Gli elaborati catalografici realizzati dal programma
di cui all'art. 1 della presente legge e tutti quelli
precedentemente redatti dalle soprintendenze competenti e
dagli istituti centrali o comunque da essi validati,
costituiranno materiale documentale da allegarsi
obbligatoriamente ad ogni progetto di recupero di immobili
o aree, di singoli beni mobili, di complessi o collezioni e
da utilizzarsi per la redazione della strumentazione
urbanistica.».
La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 113, del 17 maggio 1997.
L'art. 14-duodecies del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalita' di settori della pubblica amministrazione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio
2005 e convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto
2005, n. 168, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194
del 22 agosto 2005, abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 14-duodecies. (Archivio storico della Presidenza
del Consiglio dei Ministri). - Il decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 353» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302, del 27 dicembre 1999.
La legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante «Disposizioni
sui beni culturali», e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre
1997.