TAR Puglia, (LE), Sez. I, n. 468, del 5 marzo 2013
Rifiuti.Illegittimità diffida ad ANAS Spa per rimozione dei pneumatici abbandonati sulla piazzola di sosta della strada statale senza accertamento corresponsabilità

E’ illegittima la diffida del comune con la quale è stato intimato ad ANAS Spa di effettuare la rimozione, l’avvio a recupero o smaltimento dei pneumatici fuori uso abbandonati sulla piazzola di sosta facente parte della strada statale. Il Comune ha provveduto all’emanazione dell’ordine di che trattasi sulla base del solo dato, di per sé neutro, della proprietà e/o gestione, da parte dell’Anas, del tratto di strada in esame, senza effettuare alcun accertamento in merito all'eventuale configurabilità di una qualche forma di corresponsabilità imputabile all'Anas. Né per superare il criterio della imputabilità solidale a titolo di dolo o di colpa può invocarsi il disposto di cui all'art. 14 del codice della strada, a mente del quale "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo nonché delle attrezzature, impianti e servizi". Ciò in quanto tale previsione normativa è dichiaratamente volta a garantire “la sicurezza e fluidità della circolazione”, e pertanto ha ad oggetto la tutela di un bene giuridico diverso da quello (tutela dell’ambiente, minacciato dal deposito e/o abbandono incontrollato di rifiuti) di cui si occupa la previsione dell’art. 14 d. lgs. n. 22/97 (oggi: art. 192 d. lgs. n. 152/06). Ne consegue che l’art. 14 cod. strada è in rapporto di autonomia, e non di specialità, con l’art. 14 decreto Ronchi, talché la prima disposizione non può in alcun modo essere utilizzata a fondamento dell’ordine di rimozione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00468/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01285/2003 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2003, proposto da: 
Anas Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Bucci, con domicilio eletto presso Antonio De Giorgi in Lecce, viale della Libertà, 60;

contro

Comune di Mottola, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Catucci, con domicilio eletto presso Giacomo Cardone in Lecce, via Lupiae 37;

per l'annullamento

della diffida prot. 5657 del 15.4.2003, notificata al Compartimento di Bari dell’ANAS il 22.4.2003, ma conosciuto dalla sede legale dell’ANAS spa soltanto il 7.5.2003; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mottola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Faggiano, in sostituzione dell’avv. Bucci, per la ricorrente, e l’avv. Catucci, per il Comune;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha impugnato la diffida del comune di Mottola, con la quale è stato intimato di “effettuare la rimozione, l’avvio a recupero o smaltimento dei pneumatici fuori uso abbandonati sulla piazzola di sosta facente parte della strada statale 100 – Km 56-000, carreggiata in direzione di Taranto, nonché al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi del citato art. 14 del decreto legislativo n. 22/97 …”.

La ricorrente ha proposto i presenti motivi: 1. Violazione dell’art. 14, comma 13, d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e inesistenza e/o falsità dei presupposti. 2. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione. 3. Violazione degli artt. 5, 7 e 8 l 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. 4. Violazione degli artt. 13, 21 e 7, comma 2, lett. d), d.lgs. 22/1997, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti di urgenza e pericolosità per la salute e l’incolumità pubblica. 5. Incompetenza.

Deduce la ricorrente che la responsabilità è subordinata a dolo o colpa, che l’Anas non è proprietari né titolare di altro diritto reale sulle strade di cui cura la manutenzione, che il provvedimento è carente di motivazione, che non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, che non ci sono i caratteri dell’eccezionalità e dell’urgenza, che l’art. 13 d.lgs. 22/97 riserva al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti.

Il Comune, con controricorso del 25 luglio 2003, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività. Nel merito ha dedotto che l’Anas ha compiti di gestione, manutenzione e tutela delle strade.

Le parti hanno depositato ulteriori memorie.

Nella pubblica udienza del 24 gennaio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È infondata l’eccezione di tardività, proposta dalla difesa del Comune, posto che il provvedimento in questione è stato notificato non presso la sede legale della ricorrente, che ne è venuta a conoscenza solo il 7 maggio 2003, ma presso il compartimento di Bari, ovvero presso un ufficio privo di rappresentanza esterna (Tar Milano sez. I, 13 gennaio 2012, n. 115).

Il termine per proporre il ricorso decorre, quindi, dal 7 maggio, con la conseguenza che il ricorso è tempestivo.

Nel merito il ricorso è fondato.

L'orientamento giurisprudenziale dominante è nel senso che l'ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo può essere rivolto al proprietario (o al titolare di diritti reali o personali di godimento) solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi escludere che la norma configuri un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva, con conseguente illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, dell'imputabilità soggettiva della condotta (Cons. Stato, V, 25 gennaio 2005, n. 136). Tale orientamento è stato di recente confermato anche con riferimento al disposto di cui all'art. 192 del d. lgs. 152/2006 (Cons. Stato, V, 25 agosto 2008, n. 4061)

Nel caso in esame, il Comune ha provveduto all’emanazione dell’ordine di che trattasi sulla base del solo dato, di per sé neutro, della proprietà e/o gestione, da parte dell’Anas, del tratto di strada in esame, senza effettuare alcun accertamento in merito all'eventuale configurabilità di una qualche forma di corresponsabilità imputabile all'Anas, di cui comunque non si dà conto in motivazione.

Né per superare il criterio della imputabilità solidale a titolo di dolo o di colpa può invocarsi il disposto di cui all'art. 14 del codice della strada, a mente del quale "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo nonché delle attrezzature, impianti e servizi". Ciò in quanto, ad avviso del Collegio – che intende superare il precedente orientamento di questa Sezione (TAR Lecce, I, n. 2756/09) - tale previsione normativa è dichiaratamente volta a garantire “la sicurezza e fluidità della circolazione”, e pertanto ha ad oggetto la tutela di un bene giuridico diverso da quello (tutela dell’ambiente, minacciato dal deposito e/o abbandono incontrollato di rifiuti) di cui si occupa la previsione dell’art. 14 d. lgs. n. 22/97 (oggi: art. 192 d. lgs. n. 152/06). Ne consegue che l’art. 14 cod. strada è in rapporto di autonomia, e non di specialità, con l’art. 14 decreto Ronchi, talché la prima disposizione non può in alcun modo essere utilizzata a fondamento dell’ordine di rimozione in esame (nel senso dell’insussistenza di un rapporto di specialità tra le due fattispecie, cfr. C.d.S, IV, 4.5.2011, n. 2677).

Alla luce di tali considerazioni, i primi due motivi di ricorso sono fondati.

Ne discende l’annullamento dell’atto impugnato, con assorbimento degli ulteriori profili di gravame.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente FF

Giuseppe Esposito, Primo Referendario

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)