TAR Lazio (RM) Sez. V n. 10455 del 20 giugno 2023
Rifiuti.Principi di autosufficienza e prossimità

Se è vero che il criterio dell’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti deve intendersi operante a livello regionale (postulando l’obbligo per la Regione di appostare un sistema di impianti idoneo allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale), è altrettanto indubitabile che criterio di prossimità operi all’interno del singolo Ambito territoriale ottimale siccome finalizzato alla riduzione dei movimenti e trasporti dei rifiuti onde limitare le gravose incidenze ambientali connesse al trattamento dei rifiuti. Ne consegue che il trattamento dell’indifferenziato debba avvenire in uno degli impianti più vicini al luogo di raccolta e, quindi, all’interno degli impianti afferenti all’ATO di appartenenza del Comune conferente. In altre parole, il principio di prossimità si correla e si interseca con quello di autosufficienza, nella misura in cui quest’ultimo presuppone l’individuazione da parte della Regione (in base a criteri dimensionali di tipo demografico e geografico) di un ambito territoriale rilevante all'interno del quale, mediante una rete integrata di impianti, possano essere smaltiti tutti i rifiuti indifferenziati nello stesso prodotti.

Pubblicato il 20/06/2023

N. 10455/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09630/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9630 del 2017, proposto da R.I.D.A. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides, con domicilio eletto presso lo studio legale Bonura Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Teresa Chieppa, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Roma Capitale, in persona del Sindaco metropolitano, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Raimondo e Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in sostituzione del precedente difensore, dall’avvocato Maria Della Monaca, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Via IV Novembre n.119/A nella sede dell’Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale;
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Anna Mazzoncini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna 40;
Asl Roma 2, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura aziendale in Roma, Via Maria Brighenti,23 edificio B;
Arpa Lazio, non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- & Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Fiore, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per la declaratoria

di nullità e/o l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:

1) determinazione della Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, 10 luglio 2017, n. G09527, recante ad oggetto “-OMISSIS- e Co. S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III – bis, Parte Seconda, del d.lgs. 152/2006, e s.m.i. per l'installazione sita in Roma, via di Rocca Cencia, 273, categoria di attività: 5.3., b), 2), allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.” (in BURL 20.7.2017, n. 58, s.o. n. 2);

2) ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto, tra cui in particolare la determinazione della Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti 27 giugno 2017, n. G09021, recante ad oggetto “Determinazione conclusiva del procedimento amministrativo relativo al 2 rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III - bis, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i. per l'installazione sita in Roma, via di Rocca Cencia, 273, categoria di attività: 5.3., b), 2) (Allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.). Proponente: -OMISSIS- e Co. S.r.l. (già CO.LA.RI.)” (in BURL 11.7.2017, n. 55, s.o. n. 1), nonché le presupposte deliberazioni delle conferenze di servizi e gli atti di consenso comunque denominati, ivi menzionati;

3) ogni altro atto e/o provvedimento lesivo menzionato nel prosieguo del ricorso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Roma Capitale, di -OMISSIS- & Co S.r.l., della Città Metropolitana di Roma, di Ama S.p.A. e della Asl Roma 2;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La RIDA Ambiente S.r.l., nella asserita qualità di titolare di un impianto rifiuti solidi urbani (RSU) (finalizzato alla produzione di Combustibile Solido Secondario- CSS) ed operante a servizio dei comuni dell’ATO Latina, con il ricorso all’esame, al dichiarato fine di impedire fenomeni di distorsione del mercato, agisce per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della determinazione del 10 luglio 2017, n. G09527 con la quale la Regione Lazio ha rilasciato, in favore della società alla -OMISSIS- e Co. S.r.l., odierna controinteressata, l’Autorizzazione Integrata ambientale per le operazioni di gestione (R13 e R12) limitatamente ai rifiuti contraddistinti dal CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) nell’impianto sito in Roma, via di Rocca Cencia.

2. Parte ricorrente ha impugnato altresì gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare la determinazione regionale (n. G09021 del 27 giugno 2017) conclusiva del procedimento amministrativo di rilascio dell’anzidetta AIA, nonché le presupposte deliberazioni delle conferenze di servizi e gli atti di consenso comunque denominati.

3. Questi i motivi di ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione di legge (in particolare, artt. 67, 83, 86, 89-bis, 91 del d.lgs. 159/2011). Violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità e di buona amministrazione (art. 97 Cost.; art. 41, Carta di Nizza; art. 1, legge 241/1990). Eccesso di potere sotto svariati profili, e in particolare per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, travisamento e sviamento;

II. Violazione e falsa applicazione di legge (Parte II, artt. 5, 6, 9, 10, 20 segg., 26, e 29 e All. III, lett. o), e All. IV, lett. z.b, nonché Parte IV, art. 183, lett. s) e t), Allegato C, lett. R3 e R12, nota 7, d.lgs. 152/2006; cap. 6, § 4.1., dell’Allegato alla D.G.R. 239 del 18.4.2008). Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. 46/2014. Violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità e di buona amministrazione (art. 97 Cost.; art. 41, Carta di Nizza; art. 1, legge 241/1990). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento).

III. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 e 3, legge 241/1990; Parte II, artt. 5, 29-bis e segg., Allegati XI e XII-bis, d.lgs. 152/2006). Violazione e falsa applicazione del D.M. 31.1.2005, del D.M. 29.1.2007 e della circolare ministeriale 42448-GAB del 06.08.2013. Violazione e falsa applicazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (D.C.R. 14/2012). Violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità e di buona amministrazione (art. 97 Cost.; art. 41, Carta di Nizza; art. 1, legge 241/1990). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, travisamento, sviamento, disparità di trattamento).

IV. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 29, L.R. 27/1998). Violazione e falsa applicazione della D.G.R. 516/2008 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti (D.C.R. 14/2012). Violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità e di buona amministrazione (art. 97 Cost.; art. 41, Carta di Nizza; art. 1, legge 241/1990). Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, travisamento, sviamento, manifesta e irragionevole disparità di trattamento).

4. In sintesi, la Regione Lazio, a fronte dell’esistenza di una interdittiva antimafia (cfr. il contenzioso definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-) emessa in danno del Gruppo CO.LA.RI., proprietario dell’impianto concesso in locazione alla controinteressata, avrebbe dovuto richiedere preventivamente una informativa antimafia interdittiva aggiornata. Ciò anche in considerazione del fatto che la tariffa di accesso (applicata a carico dei comuni conferenti) costituirebbe la provvista di somme che, a sua volta, la -OMISSIS- è tenuta a corrispondere al proprietario-locatore dell’impianto a titolo di canone, così sostanzialmente eludendo, secondo la prospettazione ricorsuale, il divieto per il soggetto interdetto di intrattenere rapporti giuridici ed economici con le pubbliche amministrazioni.

4.1. Il progetto assentito non sarebbe in ogni caso stato sottoposto a preventiva VIA e comunque non farebbe alcun riferimento alla valutazione di conformità alle migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT) e ai BREF (BAT reference documents) in materia di trattamento e recupero dei rifiuti o, da ultimo, al D.M. 29.1.2007.

La Regione, inoltre, avrebbe introdotto, in violazione di legge, nell’atto censurato una serie di prescrizioni di favore per l’impianto oggetto di causa (mancata previsione della fossa di stoccaggio, mancato riferimento agli standard minimi di recupero della frazione secca combustibile (CSS) e di riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica, prescritti dalla disciplina di settore; omessa previsione del monitoraggio periodico dell’attività; previsione di valori limite delle emissioni odorigene più elevati rispetto a quelle ai quali sarebbe stato imposto l’impianto della ricorrente; mancato accertamento dell’effettiva condizione dello stato di inquinamento del sottosuolo e delle acque sotterranee; la possibilità di presentare il prescritto adeguamento delle garanzie finanziarie ex post senza subordinare alla prestazione delle stesse né l’efficacia dell’AIA né l’inizio della messa in esercizio dell’impianto; la previsione, infine, di una tariffa di accesso ingiustificatamente più elevata e sproporzionata rispetto alla tipologia di trattamento svolto (solo meccanico) e alla potenzialità autorizzata.

4.2. Sarebbe stata, altresì, prevista altresì una “tariffa provvisoria” di accesso, consentendo alla controinteressata, pur in difetto dei presupposti di legge, di operare sul mercato del trattamento dei RSU e di contrarre con i comuni conferenti, con tariffa “a preventivo”.

5. Precisa, infine, parte ricorrente, in punto di legittimazione ed interesse, che, a causa dei provvedimenti gravati, che consentono alla controinteressata di operare sul mercato laziale del trattamento dei RSU, la RIDA Ambiente vedrà ridotto in tutto o in gran parte il flusso dei RSU indirizzati al proprio impianto che in precedenza, arrivavano da numerosi comuni dell’ATO Roma proprio per l’insufficienza degli impianti ivi esistenti, con il conseguente danno economico da perdita di clientela e distorsione del mercato.

6. Si sono costituite in resistenza la Regione Lazio, Roma Capitale, la controinteressata -OMISSIS- & Co S.r.l., la Città Metropolitana di Roma, Ama S.p.A. e l’Asl Roma 2;

7. All’udienza di smaltimento del 10 febbraio 2023 la causa è stata rinviata per consentire la trattazione della stessa congiuntamente ad altri analoghi contenziosi calendarizzati per l’udienza pubblica del 22 marzo 2023.

8. All’udienza pubblica del 22 marzo 2023, sentiti i difensori delle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Il ricorso, come dedotto dalle parti resistenti, è inammissibile per difetto di interesse.

10. Le questioni complessivamente prospettate fanno riferimento ad un impianto servente i comuni inseriti nell’ATO Roma ed autorizzato, per effetto del provvedimento di AIA oggi in contestazione, al trattamento di rifiuti RSU indifferenziati con codice CER 20.03.01.

11. Anche in ragione della tipologia di rifiuto trattato dall’impianto oggetto di causa, la fattispecie è governata dalle prescrizioni contenute nell’art. 182-bis del d.lgs 152/2006 (come introdotto dall’art. 9 comma 1 del d.lgs 205/2010), che declina i principi di autosufficienza (quanto all’avvio dei rifiuti RSU a smaltimento) e di prossimità (quanto alle effettive operazioni di gestione di rifiuti autorizzate).

12. Ora, se è vero che il criterio dell’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti deve intendersi operante a livello regionale (postulando l’obbligo per la Regione di appostare un sistema di impianti idoneo allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale), è altrettanto indubitabile che criterio di prossimità operi all’interno del singolo Ambito territoriale ottimale siccome finalizzato alla riduzione dei movimenti e trasporti dei rifiuti onde limitare le gravose incidenze ambientali connesse al trattamento dei rifiuti.

13. Ne consegue che il trattamento dell’indifferenziato debba avvenire in uno degli impianti più vicini al luogo di raccolta e, quindi, all’interno degli impianti afferenti all’ATO di appartenenza del Comune conferente.

14. In altre parole, il principio di prossimità si correla e si interseca con quello di autosufficienza, nella misura in cui quest’ultimo presuppone l’individuazione da parte della Regione (in base a criteri dimensionali di tipo demografico e geografico) di un ambito territoriale rilevante all'interno del quale, mediante una rete integrata di impianti, possano essere smaltiti tutti i rifiuti indifferenziati nello stesso prodotti.

15. Inequivoco sul punto, l’art. 200 del codice dell’Ambiente rubricato “Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” laddove al comma 1 dispone che:

“1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. "

16. Tanto premesso, il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio del 2020, in atti, ha previsto cinque Ambiti Territoriali Ottimali, tra cui, per quanto qui interessa, l'ATO Roma al quale appartiene l’impianto della controinteressata e l’ATO Latina, nel quale insiste l’impianto in titolarità della ricorrente.

17. Pertanto, nel caso in esame, in ragione della priorità logico giuridica del principio della prossimità, non è effettivamente ravvisabile un interesse diretto concreto ed attuale della ricorrente a censurare i provvedimenti autorizzatori concernenti i soggetti operanti in un ATO diverso da quello di appartenenza, dal momento che la possibilità di accaparramento di una fetta di mercato, ulteriore rispetto a quella coincidente con l’Ambito territoriale ottimale di pertinenza, costituisce ipotesi meramente eventuale e residuale che può realizzarsi – e si è di fatto realizzata- solo nel caso di deficienza degli impianti dell’ATO Roma.

18. La diversa conclusione prospettata da parte ricorrente (secondo cui, sostanzialmente sarebbe in facoltà dei comuni di servirsi liberamente di tutti impianti di trattamento RSU purché collocati in ambito regionale) non si concilia con la ratio della disciplina che governa la materia in esame finalizzata a ridurre il più possibile l’impatto sul territorio conseguente allo spostamento fisico dei conferimenti di RSU, che resta, quindi, ipotesi eccezionale.

19. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

20. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il controinteressato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore

Virginia Arata, Referendario