T.A.R. Piemonte Sez. I sent. 3840 del 30 ottobre 2006
Rifiuti. Tasse per lo smaltimento dei RSU R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - prima sezione - composto dai Reg. Sent. n. 3840/06
Reg. Gen. n. 789/98
Signori:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere, relatore ed estensore
- Richard GOSO - Referendario
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
Sul ricorso n. 798/1998 proposto da IDRO-STOP s.p.a., in persona del presidente in carica del consiglio di amministrazione Walter Noardo, la MIRAGLIO s.p.a., in persona del presidente in carica del consiglio di amministrazione Lidia Miraglio, la FERGAT s.p.a., in persona del procuratore speciale Sergio Spangaro e la Industria Lavorazioni Legno DURBIANO di E. Durbiano & c. s.a.s., in persona del socio accomandatario Ettore Durbiano, rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Vittorio Barosio e Fabrizio Gaidano elettivamente domiciliate in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120 presso lo studio del primo;
- ricorrenti
contro
il comune di Rivoli, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Paolo Dell’Anno e dall’avv. Guido Allice, ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del TAR Piemonte, in Torino, corso Stati Uniti n. 45;
- resistente
e nei confronti di
Sinergie 2000 s.p.a., in persona dell’amministratore delegato pro tempore sig. Giuseppe Antonioli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna e Marco Casavecchia ed elettivamente domiciliata in Torino, via Sacchi n. 44 presso lo studio degli stessi;
- controinteressata
per l’annullamento
a) della delibera di consiglio in data 3.2.1998, n. 6, con la quale il comune di Rivoli ha approvato le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani relative all’anno 1998;
b) per quanto possa occorrere, della delibera di consiglio in data 5.11.1997, n. 138, con la quale il comune di Rivoli ha esteso lo svolgimento del servizio comunale di raccolta rifiuti anche ai rifiuti prodotti dalle imprese industriali;
c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della società controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 25 ottobre 2006, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Giorgio Santilli per delega dell’avv. Marco Casavecchia per la parte resistente;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO
Le società in epigrafe indicate, che svolgono nel territorio del comune di Rivoli attività di carattere industriale in stabilimenti di vaste dimensioni, espongono di aver sempre provveduto alla smaltimento dei rifiuti speciali prodotti, in adempimento del disposto dell’art. 3 comma 3 dpr n. 915 del 1982, e che l’art. 62 comma 3 d.lgs. n. 507 del 1993 stabilisce che nella determinazione della superficie imponibile ai fini della tassa raccolta rifiuti solidi urbani non si tenga conto di quella parte di superficie dove si formano rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali deve provvedere, come detto, il produttore, con l’unica eccezione delle superfici industriali sulle quali non si producono rifiuti speciali, ma rifiuti solidi urbani.
Il comune di Rivoli non ha dato applicazione, fina dal 1997, a tali principi e, da ultimo, con la deliberazione n. 138 del 1997 ha esteso la privativa comunale del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani anche ai rifiuti prodotti dalle imprese industriali, ampliando il contenuto della convenzione in essere con la società Sinergie 2000 spa ed ha aumentato, con la deliberazione n. 6 del 1998, la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti stessi.
Questi i motivi del ricorso:
1) Violazione art. 21 d.lgs. n. 22 del 1997, art. 39 legge n. 146 del 1994, artt. 2 e 3 dpr n. 915 del 1982.
Il dpr citato, all’art. 2, comma 4 n. 1 distingue due categorie di rifiuti speciali: quelli in senso stretto, tra i quali i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, e i rifiuti speciali, derivanti da attività artigianali, commerciali, agricole e di servizi, assimilabili agli urbani, secondo la dichiarazione dell’amministrazione comunale. In caso di assimilazione, il comune acquisisce il diritto di percepire la tassa, a fronte dell’obbligo di provvedere allo smaltimento. L’art. 39 legge n. 146 del 1994 ha stabilito l’assimilazione di alcuni rifiuti, prima soltanto assimilabili, tra i quali gli imballaggi. Come ha rilevato la circolare ministeriale in data 22 giugno 1994, l’assimilazione ex lege obbliga i comuni allo smaltimento anche di questi rifiuti, e pertanto con una serie di decreti legge, non convertiti ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall’art. 1 legge n. 575 del 1995, è stata sospesa l’applicabilità dell’art. 39 per gli anni 1994-95: di conseguenza, tale norma ha cominciato a trovare applicazione solo a partire dal 1996.
Il d.lgs n. 22 del 1997, all’art. 21 attribuisce nuovamente al comune il compito di disciplinare l’assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, mediante appositi regolamenti, da emanare secondo criteri stabiliti dallo Stato, che non vi ha ancora provveduto; l’entrata in vigore della norma ha comunque comportato l’abrogazione dell’art. 39 legge n. 146 del 1994, con la conseguenza che i rifiuti provenienti dagli stabilimenti industriali non fanno parte dei rifiuti solidi urbani, potendo l’eventuale assimilazione avvenire solo a seguito dell’emanazione dei regolamenti di cui sopra; fino a quel momento tutti i rifiuti di provenienza industriale rientrano tra i rifiuti speciali, che devono essere smaltiti dal produttore e che non sono assoggettati a tassazione, non rientrando nella privativa comunale. In contrario, non può valere quanto dispone l’art. 57 d.lgs. n. 22 cit., perché l’art. 39 legge n. 146 del 1994 non è una norma regolamentare, che l’art. 57 rende applicabile nelle more dell’adozione dei prescritti nuovi regolamenti.
L’amministrazione ha quindi errato nel sottoporre a tassazione i rifiuti provenienti dagli stabilimenti industriali, considerando ancora in vigore l’art. 39 legge n. 146 del 1994, invece abrogato dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997.
Comunque, l’art. 39 citato, che il comune afferma di aver applicato, non ha mutato il regime di tassazione dei rifiuti industriali, che risulta tuttora disciplinato dall’art. 2 comma 4 dpr n. 915 del 1982 e dall’art. 62 comma 3 d.lgs. n. 507 del 1993: infatti, l’art. 2 dpr citato definisce come assimilabili solo quelli che derivano da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, contemplati nella seconda parte della norma; tutti gli altri, ed in particolare quelli derivanti da attività industriale sono rifiuti speciali in senso stretto.
2) Violazione art. 61 d.lgs. n. 507 del 1993; eccesso di potere sotto diversi profili.
La determinazione della tariffa di smaltimento è comunque illegittima, poiché la norma epigrafata stabilisce che il gettito complessivo non può superare il costo d’esercizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni: il comune incasserebbe una tassa tre volte superiore al costo del servizio. Inoltre, anche dal piano finanziario di Sinergie spa, emerge che non si tratta di implementazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani già svolto in forza di concessione per conto dell’amministrazione, ma di un nuovo servizio fino ad allora non effettuato. Infine, non emerge quale sia stata l’istruttoria attraverso la quale il comune ha stabilito la quantità ed i costi dello smaltimento in questione, né sono state rese note le relative motivazioni; la cifra determinata è sproporzionata all’effettiva quantità di rifiuti di provenienza industriale da smaltire, che è rimasta sostanzialmente invariata e che è costituita da materiali in buona parte recuperabili.
Le ricorrenti concludono per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, contrastate dall’amministrazione intimata e dalla ditta controinteressata, costituitesi in giudizio.
Chiamato all’odierna udienza, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso proposto dalle società in epigrafe indicate, che svolgono attività industriale, ha per oggetto le deliberazioni del consiglio comunale di Rivoli n. 6 del 1998, con la quale sono state approvate le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l’anno 1998, e n. 138 del 1997, che ha esteso lo svolgimento del servizio comunale di raccolta anche ai rifiuti prodotti dalle imprese industriali.
I) Va preliminarmente osservato che, contrariamente quanto deduce la difesa della società controinteressata, concessionaria del servizio per conto dell’amministrazione municipale, la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa, poiché ha ad oggetto non gli atti di accertamento del tributo, ma le deliberazioni che conformano l’obbligo tributario, mediante l’istituzione o la modificazione delle tariffe, aventi natura regolamentare: di conseguenza, sussiste la generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, né tale conclusione può essere scalfita da quanto dispone l’art. 3 bis dl n. 203 del 2005, conv. nella legge n. 248 del 2005, che precisa la giurisdizione delle commissioni tributarie, dal momento che la controversia in esame riguarda la determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (e non la debenza del canone) ed ha quindi attinenza a profili autoritativi dell’azione amministrativa, anche a seguito della correzione apportata con la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 204 all’art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, nel testo sostituito dall’art. 7 legge n. 205 del 2000.
II) Tanto premesso, va peraltro osservato che, per quanto riguarda l’impugnazione della deliberazione n. 138 del 1997, con la quale, come si è detto, il comune di Rivoli ha esteso il servizio comunale di raccolta ai rifiuti prodotti dalle imprese industriali, il ricorso è irricevibile. La deliberazione impugnata, infatti, è stata pubblicata all’albo pretorio fino al 15 novembre 1997, acquistando così piena conoscibilità, mentre il ricorso è stato notificato il 16 aprile 1998, oltre il termine previsto dall’art. 21 legge n. 1034 del 1971.
III) Per quanto riguarda la domanda di annullamento della deliberazione n. 6 del 1998, invece, il ricorso è infondato. La determinazione dell’ammontare della tassa, che le ricorrenti assumono sproporzionato in confronto al costo del servizio esposto dalla società concessionaria, non appare né illogico né viziato da evidente travisamento dei dati di fatto, alla luce delle altre voci di costo di esercizio. Infatti, come espongono le difese resistenti, i servizi svolti da Sinergie 2000 e ai quali si riferisce il piano finanziario allegato alla deliberazione impugnata costituiscono solo uno dei costi che il comune sopporta per svolgere in regime di privativa il servizio di cui si tratta, e che vengono fatturati direttamente all’amministrazione, come emerge dalla certificazione del 24 aprile 1998 del dirigente servizi finanziari, versata in atti.
In conclusione, il ricorso è in parte irricevibile ed in parte infondato, e deve pertanto essere respinto, ma le spese di causa possono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.
PQM
il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in parte irricevibile ed in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to. A. Gomez de Ayala F.to R. Vigotti
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 30 ottobre 2006
il Direttore di segreteria
f.to M. Luisa Cerrato Soave