DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012 , n. 43

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE)  n.  842/2006  su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (12G0063)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas  fluorurati  ad  effetto
serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.1493/2007  della  Commissione,  del  17
dicembre 2007, che determina, conformemente a  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, il formato  della  relazione  che  deve
essere presentata alla Commissione  dai  produttori,  importatori  ed
esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.1494/2007  della  Commissione,  del  17
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, la forma delle etichette e i  requisiti
di etichettatura  ulteriori  per  i  prodotti  e  le  apparecchiature
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.1497/2007  della  Commissione,  del  18
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle
perdite per i sistemi  di  protezione  antincendio  fissi  contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.1516/2007  della  Commissione,  del  19
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle
perdite   per   le   apparecchiature   fisse    di    refrigerazione,
condizionamento d'aria  e  pompe  di  calore  contenenti  taluni  gas
fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.  303/2008  della  Commissione,  del  2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni  per
il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e  del
personale  per  quanto   concerne   le   apparecchiature   fisse   di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di  calore  contenenti
taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.  304/2008  della  Commissione,  del  2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni  per
il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e  del
personale per  quanto  concerne  gli  impianti  fissi  di  protezione
antincendio e gli  estintori  contenenti  taluni  gas  fluorurati  ad
effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.  305/2008  della  Commissione,  del  2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni  per
il  riconoscimento  reciproco  della  certificazione  del   personale
addetto al recupero di taluni gas fluorurati  ad  effetto  serra  dai
commutatori ad alta tensione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  306/2008  della  Commissione,  del  2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni  per
il  riconoscimento  reciproco  della  certificazione  del   personale
addetto al recupero di taluni solventi a base di  gas  fluorurati  ad
effetto serra dalle apparecchiature; 
  Visto il regolamento (CE) n.  307/2008  della  Commissione,  del  2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi per i  programmi  di
formazione e le condizioni  per  il  riconoscimento  reciproco  degli
attestati  di  formazione  del  personale  per  quanto  concerne  gli
impianti di condizionamento d'aria in determinati  veicoli  a  motore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento (CE) n.  308/2008  della  Commissione,  del  2
aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a  quanto  stabilito  dal
regolamento (CE) n. 42/2006, il formato della notifica dei  programmi
di formazione e certificazione degli Stati membri; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed in particolare  gli  articoli  142  e
143; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,  ed  in  particolare
l'articolo  28  che  istituisce,  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione
della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di  attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE,  relative  alla
riduzione  dell'uso  di  sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di  attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione
ambientale; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  ed   in
particolare  gli  articoli  46  e  47  in  materia  di  dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta'; 
  Vista la legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  recante  riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare  l'articolo
4 che da' attuazione al capo II del regolamento (CE) n.765/2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  22
dicembre 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  25
gennaio 2010, recante prescrizioni relative all'organizzazione ed  al
funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano  autorizzato  a
svolgere attivita' di accreditamento in  conformita'  al  regolamento
(CE) n. 765/2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  22
dicembre 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  20  del  26
gennaio  2010,  recante  designazione  di  'ACCREDIA'   quale   unico
organismo nazionale italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  27
luglio 2010, di costituzione della Commissione  interministeriale  di
sorveglianza    presso    l'Autorita'    nazionale    italiana    per
l'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del  sopracitato
decreto ministeriale del 22 dicembre 2009; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
 
                                Emana 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita'  di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 842/2006  e  dei  regolamenti  della  Commissione
europea di esecuzione dello stesso con riferimento a: 
    a)  l'individuazione  delle  autorita'  competenti  di  cui  agli
articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragrafo 1, del  regolamento  (CE)  n.
842/2006; 
    b)  le  procedure  per  la  designazione   degli   organismi   di
certificazione e valutazione delle persone e  delle  imprese  di  cui
agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, agli articoli
10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli  5  e  6  del
regolamento (CE) n. 305/2008 e agli articoli 4 e  5  del  regolamento
(CE) n. 306/2008; 
    c)  le  procedure  per  la  designazione   degli   organismi   di
attestazione delle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE)
n. 307/2008; 
    d) il rilascio dei certificati provvisori  alle  persone  e  alle
imprese di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e
agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008; 
    e) l'acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all'articolo 6,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006; 
    f)  i  registri  di  cui  all'articolo  10,  paragrafo   3,   del
regolamento  (CE)  n.  303/2008,  all'articolo  10,  comma   3,   del
regolamento (CE)  n.  304/2008,  all'articolo  5,  paragrafo  3,  del
regolamento (CE) n. 305/2008  e  all'articolo  4,  paragrafo  3,  del
regolamento (CE) n. 306/2008; 
    g) l'etichettatura delle apparecchiature di  cui  all'articolo  7
del regolamento (CE) n. 842/2006. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si applicano  le  definizioni  del
regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti (CE) n.  303/2008,  n.
304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007. 
  2.  Con  riferimento  alla  definizione   di   operatore   di   cui
all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento  (CE)  n.  842/2006,  il
proprietario  dell'apparecchiatura  o  dell'impianto  e'  considerato
operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo
controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. 
  3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
    a)   Organismo   di   accreditamento:    l'organismo    designato
dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 22 dicembre 2009,  recante  designazione  di  'ACCREDIA',  quale
unico  organismo  nazionale  autorizzato  a  svolgere  attivita'   di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
    b)  accreditamento:  attestazione  da  parte  dell'Organismo   di
accreditamento  che  certifica  che  un  determinato   organismo   di
valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti  da  norme
armonizzate e, ove appropriato, ogni altro  requisito  supplementare,
compresi quelli definiti  nei  rilevanti  programmi  settoriali,  per
svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; 
    c) schema  di  accreditamento:  insieme  di  regole  e  procedure
definite,   nonche'   di   attivita'   svolte    dall'Organismo    di
accreditamento per la concessione, l'estensione  ed  il  mantenimento
degli  accreditamenti  per  le   diverse   categorie   di   attivita'
certificative  coperte  da  accreditamento   e   contraddistinte   da
differenziazioni   significative   ai   fini   delle   procedure   di
accreditamento; 
    d)   certificato   di   accreditamento:   documento    attestante
l'accreditamento di un organismo di valutazione della  conformita'  a
svolgere attivita' di certificazione di persone  e  servizi  previste
agli allegati A, B e C che  formano  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    e) valutazione della conformita': la procedura atta a  dimostrare
se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un  processo,
a un servizio, a un sistema, a una persona o  a  un  organismo  siano
state rispettate; 
    f) organismo di valutazione della conformita': un  organismo  che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,
prove, certificazioni e ispezioni; 
    g) schema  di  certificazione:  insieme  di  regole  e  procedure
definite, nonche' attivita' svolte  dagli  organismi  di  valutazione
della conformita' per l'attestazione di conformita' di un servizio  o
di una persona; 
    h)  organismo  di  certificazione:  organismo  di  certificazione
designato ai sensi dell'articolo 5, comma  1,  per  il  rilascio  dei
certificati  alle  persone  che  svolgono   le   attivita'   di   cui
all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), e alle imprese  che
svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 2; 
    i) organismo di  valutazione:  organismo  avente  il  compito  di
organizzare le prove d'esame per le persone che svolgono le attivita'
di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d); 
    l) organismo di attestazione:  organismo  avente  il  compito  di
erogare un corso di formazione e  rilasciare  il  relativo  attestato
alle persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo  8,  comma
1, lettera e); 
    m) tariffario: documento che definisce le tariffe applicate dagli
organismi di certificazione per la concessione, il mantenimento e  il
rinnovo dei certificati; 
    n) Camera di commercio competente: la  Camera  di  commercio  del
capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la  sede
legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica; 
    o) Registro: registro telematico nazionale  di  cui  all'articolo
13. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Autorita' Competenti 
 
  1. Ai fini di quanto previsto  all'articolo  3,  paragrafo  6,  del
regolamento (CE) n. 842/2006, l'autorita' competente e' il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si  avvale
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA). 
  2. Ai fini di quanto previsto  all'articolo  6,  paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 842/2006, l'autorita' competente e' il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA). 
  3. Le Camere  di  commercio  competenti  rilasciano  i  certificati
provvisori previsti dagli articoli 6 e  9  del  regolamento  (CE)  n.
303/2008 e dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                     Organismo di Accreditamento 
 
  1. L'Organismo di accreditamento di cui all'articolo  2,  comma  3,
lettera  a),  rilascia  i  certificati  di  accreditamento   di   cui
all'articolo 6, comma 1, ai fini  della  designazione  da  parte  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
degli organismi di certificazione di cui agli articoli 10  e  11  del
regolamento (CE) n.  303/2008,  10  e  11  del  regolamento  (CE)  n.
304/2008, 5 e 6 del  regolamento  (CE)  n.  305/2008  e  4  e  5  del
regolamento (CE) n. 306/2008. 
  2. Le specifiche modalita' per lo svolgimento  delle  attivita'  di
accreditamento sono definite mediante un protocollo d'intesa  fra  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
l'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
a). 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                     Organismi di certificazione 
 
  1. Gli organismi di valutazione della conformita' in  possesso  del
pertinente certificato di accreditamento di cui all'articolo 6, comma
1, vengono designati dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del  mare  quali  organismi  di  certificazione,  previa
approvazione da parte dello stesso Ministero del loro  tariffario.  A
tale  fine,  trasmettono  al  Ministero  copia  del  certificato   di
accreditamento  e  il  tariffario  che  intendono  applicare  per  il
rilascio  dei  certificati  a  cui  l'accreditamento  si   riferisce,
contenente le informazioni di cui agli allegati  A.2.3  e  B.2.2  che
formano parte integrante del presente decreto. Il  Ministero  approva
il tariffario entro 60 giorni dal ricevimento  della  documentazione.
In caso  di  osservazioni  o  richieste  di  modifica  da  parte  del
Ministero,  tale  termine  decorre  dal  ricevimento  del   documento
modificato secondo le richieste. 
  2. Gli organismi di certificazione designati  di  cui  al  comma  1
devono iscriversi alla sezione  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,
lettera a), del Registro, entro  60  giorni  dalla  sua  istituzione.
L'iscrizione  viene  effettuata  presso  la   Camera   di   commercio
competente esclusivamente per via telematica, con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 7. 
  3. Gli organismi di certificazione inseriscono per  via  telematica
nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 13, comma  3,  lettere
b) e c), le informazioni relative: 
    a) alle persone o alle imprese che hanno ottenuto  il  pertinente
certificato; 
    b) al rinnovo delle certificazioni; 
    c) alla sospensione o revoca dei  certificati  sulla  base  delle
condizioni ivi previste. 
  4.  Gli  organismi  di  certificazione  trasmettono  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una  relazione
annuale sulle attivita' da loro svolte. 
  5. Gli organismi di certificazione svolgono anche  la  funzione  di
organismo di valutazione, fatta salva la possibilita' per gli  stessi
di qualificare organismi di valutazione terzi sulla base dello schema
di  certificazione  di  cui  all'Allegato  A.2.1  che   forma   parte
integrante del presente decreto. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
            Certificati di accreditamento degli organismi 
                  di valutazione della conformita' 
 
  1. L'Organismo di accreditamento di cui all'articolo  2,  comma  3,
lettera a), rilascia uno o piu' dei certificati di accreditamento  di
cui  all'allegato  A.1,  che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto, agli organismi di valutazione della conformita'  interessati
ad essere designati quali organismi di certificazione delle persone e
uno o piu' dei certificati di  accreditamento,  di  cui  all'allegato
B.1, che forma parte integrante del presente decreto, agli  organismi
di valutazione della  conformita'  interessati  ad  essere  designati
quali organismi di certificazione delle imprese, previa  approvazione
da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare dei pertinenti schemi di accreditamento. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  l'Organismo  di   accreditamento
trasmette  i  pertinenti  schemi  di  accreditamento   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  che  approva
gli stessi entro i successivi 60 giorni. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Organismi di attestazione 
 
  1. Gli organismi di attestazione di cui all'articolo  2,  comma  3,
sono in possesso della certificazione  di  cui  all'allegato  C,  che
forma  parte  integrante  del  presente  decreto,  rilasciata  da  un
organismo  di  valutazione  della  conformita',   in   possesso   del
certificato di accreditamento ivi indicato. 
  2. Gli organismi di valutazione della conformita' in  possesso  del
certificato di accreditamento di cui al comma 1 devono iscriversi  al
Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione alla  sezione  di  cui
all'articolo 13, comma 3, lettera a). L'iscrizione  viene  effettuata
presso la Camera  di  commercio  competente  esclusivamente  per  via
telematica, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. 
  3. Gli  organismi  di  attestazione  trasmettono  all'organismo  di
valutazione della conformita' di cui al comma 2,  che  ha  rilasciato
loro la pertinente certificazione, i  nominativi  delle  persone  che
hanno ottenuto l'attestato. 
  4. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma 2
inseriscono per via telematica, nelle sezioni  del  Registro  di  cui
all'articolo 13, comma 3, lettere a) e d), le informazioni relative: 
    a)  agli  organismi  di  attestazione  che  hanno   ottenuto   la
certificazione; 
    b) alle persone che hanno ottenuto l'attestato; 
    c) alla sospensione o revoca della certificazione agli  organismi
di attestazione sulla base delle condizioni ivi previste. 
  5. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma 2
trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del  mare  una  relazione  annuale  sulle  attivita'  svolte  dagli
organismi di attestazione. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                  Obbligo di iscrizione al Registro 
 
  1. Le seguenti persone  devono  iscriversi  al  Registro  entro  60
giorni dalla sua istituzione: 
    a) persone che svolgono una o piu' delle  seguenti  attivita'  su
apparecchiature fisse di  refrigerazione,  condizionamento  d'aria  e
pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 
      1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno
3 kg  di  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  e  dalle  applicazioni
contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra  dotate  di
sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; 
      2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 
      3) installazione; 
      4) manutenzione o riparazione; 
    b) persone che svolgono una o piu' delle  seguenti  attivita'  su
impianti  fissi  di  protezione  antincendio   che   contengono   gas
fluorurati ad effetto serra: 
      1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno
3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 
      2) recupero di gas  fluorurati  ad  effetto  serra,  anche  per
quanto riguarda gli estintori; 
      3) installazione; 
      4) manutenzione o riparazione; 
    c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra
dai commutatori ad alta tensione; 
    d) persone  addette  al  recupero  di  solventi  a  base  di  gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; 
    e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra
dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli  a  motore,  che
rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE. 
  2. Le imprese che svolgono le seguenti attivita' devono  iscriversi
al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione: 
    a) installazione, manutenzione o riparazione  di  apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria  e  pompe  di  calore
contenenti gas fluorurati ad effetto serra; 
    b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di
protezione antincendio e di estintori contenenti  gas  fluorurati  ad
effetto serra; 
    c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad
alta tensione; 
    d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra
dalle apparecchiature che li contengono; 
    e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti  di
condizionamento d'aria dei veicoli a motore. 
  3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate presso la
Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con
le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. 
  4. A partire dalla  data  di  istituzione  del  Registro,  chiunque
intenda  svolgere  le  attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2,   deve
preventivamente iscriversi al Registro. L'iscrizione viene effettuata
presso la Camera  di  commercio  competente  esclusivamente  per  via
telematica, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. 
  5. L'iscrizione al Registro e' condizione necessaria per ottenere i
certificati e gli attestati di cui all'articolo 9. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
              Obbligo di certificazione e attestazione 
 
  1. Le persone che svolgono le  attivita'  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, lettere a), b), c) e  d),  devono  essere  in  possesso  del
pertinente certificato rilasciato da un organismo  di  certificazione
designato  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  a   seguito   del
superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi
relativi alle competenze e alle conoscenze  previste  negli  allegati
rispettivamente dei regolamenti (CE) n.  303/2008,  n.  304/2008,  n.
305/2008 e n. 306/2008. 
  2. Le persone che svolgono le  attivita'  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, lettere a) e b), in possesso di un  certificato  provvisorio
di cui all'articolo 10, comma 1, devono conseguire,  entro  sei  mesi
dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato  di
cui al comma 1. 
  3. Le persone che svolgono l'attivita' di cui all'articolo 8, comma
1, lettera e), devono essere in possesso di un  attestato  rilasciato
da un organismo di attestazione di cui all'articolo  7,  comma  1,  a
seguito del completamento  di  un  corso  di  formazione  basato  sui
requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze  previste
nell'allegato del regolamento (CE)  n.  307/2008.  L'attestazione  va
rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal completamento del  corso  di
formazione. 
  4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata  di  dieci  anni.
Trascorso  tale  periodo,  l'organismo  di  certificazione   che   ha
rilasciato   il   certificato   rinnova   quest'ultimo   su   domanda
dell'interessato. 
  5. Le imprese possono svolgere le attivita' di cui all'articolo  8,
comma 2, lettere a) e b), e prendere in consegna  gas  fluorurati  ad
effetto  serra  solo  se  in  possesso  del  pertinente   certificato
rilasciato da un  organismo  di  certificazione  designato  ai  sensi
dell'articolo  5,  comma  1.  Tale   certificato   viene   rilasciato
all'impresa nel caso in cui quest'ultima soddisfi i requisiti di  cui
all'Allegato B.2.1, che forma parte integrante del presente  decreto.
Le imprese devono  conseguire  il  certificato  entro  sei  mesi  dal
rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2. 
  6.  L'obbligo  di  certificazione  non  si  applica  alle  seguenti
attivita' effettuate nel luogo di produzione: 
    a)  fabbricazione  e  riparazione  di  apparecchiature  fisse  di
refrigerazione,  di  condizionamento  d'aria  e   pompe   di   calore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo
2, comma 3, del regolamento (CE) n. 303/2008; 
    b)  fabbricazione  e  riparazione  di  contenitori   o   relativi
componenti di impianti fissi  di  protezione  antincendio  contenenti
taluni gas  fluorurati  ad  effetto  serra  di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 304/2008. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                       Certificati provvisori 
 
  1. Le persone che svolgono le  attivita'  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, lettere  a)  e  b),  possono  avvalersi  di  un  certificato
provvisorio la cui scadenza  e'  data  dal  termine  entro  cui  tali
persone devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma
1.  Il  certificato  provvisorio  riporta  le  attivita'  contemplate
nonche',  ove  applicabile,  la  categoria  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008, e la data di scadenza. 
  2. Le imprese che svolgono le  attivita'  di  cui  all'articolo  8,
comma 2, lettere  a)  e  b),  possono  avvalersi  di  un  certificato
provvisorio la cui scadenza  e'  data  dal  termine  entro  cui  tali
imprese devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma
5. Il certificato provvisorio riporta le attivita' che il titolare e'
autorizzato a svolgere e la data di scadenza. 
  3. Le persone che intendono avvalersi del  certificato  provvisorio
di cui al comma 1, presentano una domanda alla  Camera  di  commercio
competente secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. Tale
domanda e'  presentata  unitamente  alla  domanda  di  iscrizione  al
Registro ed e' corredata da una dichiarazione  sostitutiva,  in  base
agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui
al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del   2000,
attestante che il richiedente possiede un'esperienza professionale di
almeno 2 anni nelle attivita' di cui  al  comma  1,  acquisita  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto e  specificando,
ove applicabile, la categoria di certificato di cui  all'articolo  4,
paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  303/2008  per   la   quale
l'esperienza professionale e' posseduta. 
  4. Le imprese che intendono avvalersi del  certificato  provvisorio
di cui al comma 2, presentano una domanda alla  Camera  di  commercio
competente con le modalita' di cui all'articolo  13,  comma  7.  Tale
domanda e'  presentata  unitamente  alla  domanda  di  iscrizione  al
Registro ed e' corredata da una dichiarazione  sostitutiva,  in  base
agli articoli 46  e  47  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000, attestante  che  il  richiedente  impiega
personale in possesso di un  certificato  provvisorio  ai  sensi  del
comma 1 o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, per le
attivita' per cui e' richiesto il possesso di un certificato. 
  5.  La  Camera  di  commercio  competente  rilascia  i  certificati
provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce
nella sezione del Registro di cui all'articolo 13, comma  3,  lettera
b), le informazioni relative alle persone e alle imprese in  possesso
di certificato provvisorio. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                         Deroghe transitorie 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 4.3, lettera a), del regolamento (CE)  n.
303/2008, l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1,
non si applica, per un periodo massimo di 2 anni,  alle  persone  che
svolgono le attivita' di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera  a),
nell'ambito di un apprendistato  finalizzato  all'acquisizione  delle
capacita' pratiche in vista dell'esame di cui all'articolo  9,  comma
1, purche' l'attivita' in questione sia svolta sotto la  supervisione
di una persona in possesso  di  un  certificato  che  contempla  tale
attivita'. 
  2. Ai sensi dell'articolo 4.2 del  regolamento  (CE)  n.  304/2008,
dell'articolo 3.2 del regolamento (CE) n.  305/2008  e  dell'articolo
2.2 del regolamento (CE) n. 306/2008, l'obbligo di certificazione  di
cui all'articolo 9, comma 1, non si applica, per un  periodo  massimo
di 1 anno, alle persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo
8, comma 1, lettere b), c) e  d),  nell'ambito  di  un  apprendistato
finalizzato  all'acquisizione  delle  capacita'  pratiche  in   vista
dell'esame di cui all'articolo 9, comma  1,  purche'  l'attivita'  in
questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso
di un certificato che contempla tale attivita'. 
  3. Ai sensi dell'articolo 2.2 del  regolamento  (CE)  n.  307/2008,
l'obbligo di attestazione di cui all'articolo  9,  comma  3,  non  si
applica per un periodo massimo di 1 anno, alle persone  che  svolgono
l'attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e),  iscritte  ad
un corso di formazione finalizzato al rilascio  di  un  attestato  di
formazione che contempla l'attivita' pertinente, purche'  l'attivita'
in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta
adeguatamente qualificata. 
  4. Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera
di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di  cui  ai
commi 1, 2 e 3 secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma  7.
L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445
del 2000, attestante che il richiedente e' in possesso del  requisito
necessario al rilascio della pertinente deroga temporanea. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                              Esenzioni 
 
  1. Non e' soggetta ad obbligo di certificazione di cui all'articolo
9, comma 1: 
    a) la persona che svolge operazioni di brasatura o  saldatura  di
parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura  nell'ambito  di
una delle attivita' di cui  all'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),
qualificato o approvato in base all'allegato I punti  3.1.2  e  3.2.3
del decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  93,  purche'  tali
operazioni siano svolte sotto  la  supervisione  di  una  persona  in
possesso di un certificato che contempla l'attivita' pertinente; 
    b) la persona addetta al recupero di gas  fluorurati  ad  effetto
serra  dalle  apparecchiature  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di  gas  fluorurati
ad effetto serra e' inferiore a 3 kg, negli impianti  autorizzati  in
conformita'  all'articolo  8,   comma   3,   dello   stesso   decreto
legislativo, a condizione che tale persona sia  assunta  dall'impresa
che detiene l'autorizzazione e sia in possesso  di  un  attestato  di
competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che  certifica
il completamento di un corso di formazione sulle competenze  e  sulle
conoscenze  minime  relative  alla  categoria  III,   come   indicato
nell'allegato al regolamento (CE) n. 303/2008. 
  2. Le persone  interessate  dichiarano  alla  Camera  di  commercio
competente di avvalersi di una delle esenzioni  di  cui  al  comma  1
secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma  7.  L'istanza  e'
corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli  46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del  2000,
attestante che il richiedente e' in possesso del requisito necessario
al rilascio della pertinente esenzione. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                  Registro nazionale delle persone 
                     e delle imprese certificate 
 
  1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, sulla base delle risorse gia' destinate  a
tali  finalita'  dalla  normativa  vigente,  il  Registro  telematico
nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione  del
Registro e' affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno
fronte con le risorse e  le  modalita'  previste  dalla  legislazione
vigente. 
  2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza,  l'Istituto
superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  le
Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione,  gli
organismi  di  valutazione  della  conformita'   e   l'Organismo   di
accreditamento. 
  3. Il Registro e' costituito dalle seguenti sezioni: 
    a) Sezione degli organismi di certificazione di cui  all'articolo
5, nonche' degli organismi di  valutazione  della  conformita'  e  di
attestazione di cui all'articolo 7; 
    b) Sezione delle persone  e  delle  imprese  in  possesso  di  un
certificato provvisorio in base all'articolo 10; 
    c) Sezione delle persone e delle  imprese  certificate  ai  sensi
dell'articolo 9, commi 1 e 5; 
    d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato  in  base
all'articolo 9, comma 3; 
    e) Sezione delle persone che non  sono  soggette  ad  obbligo  di
certificazione  in   base   alle   deroghe   o   esenzioni   previste
rispettivamente dagli articoli 11 e 12; 
    f) Sezione delle persone e delle imprese che  hanno  ottenuto  la
certificazione in un altro Stato membro e che hanno  trasmesso  copia
del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14. 
  4. L'avvenuta istituzione del Registro viene  pubblicata  sul  sito
web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare,  previo  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana. 
  5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle
camere  di  commercio  competenti  per  territorio,  i   diritti   di
segreteria previsti dall'articolo 18,  comma  1,  lettera  d),  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi'  come  modificata  dal  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo  viene  stabilito
ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. 
  6. Le Camere  di  commercio  rilasciano  per  via  telematica  alle
persone e alle imprese  gli  attestati  di  iscrizione  al  Registro,
nonche' le visure dei certificati e degli attestati validi  anche  ai
fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo
9. 
  7. Le  informazioni  da  riportare  nelle  seguenti  istanze  e  le
modalita' per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 
    a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7  e
8; 
    b) domande di certificazione provvisoria di cui all'articolo 10; 
    c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli  11
e 12. 
  8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti  sono  effettuati
secondo le procedure e  le  modalita'  predisposte  dalle  Camere  di
commercio. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
Riconoscimento  dei  certificati  delle  persone  e   delle   imprese
                 rilasciati in un altro Stato membro 
 
  1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato
in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo  2,  del
regolamento (CE) n.  842/2006,  trasmettono  copia  del  certificato,
allegando ad esso la traduzione  giurata  in  lingua  italiana,  alla
Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la  persona
e'  domiciliata  o  l'impresa  svolge  prevalentemente   la   propria
attivita', che provvede ad includerli nel Registro. 
  2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato  in  un  altro
Stato membro  ai  sensi  dell'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n.
307/2008, trasmettono  copia  dell'attestato  allegando  ad  esso  la
traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio  dove
la  persona  o  l'impresa  ha  il  proprio   domicilio   o   esercita
prevalentemente la propria attivita' che provvede ad  includerli  nel
Registro. 
  3. Il riconoscimento reciproco non e'  applicabile  ai  certificati
provvisori. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                       Registro dell'impianto 
 
  1.  Gli  operatori  delle  applicazioni  fisse  di  refrigerazione,
condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o  piu'  di
gas   fluorurati   ad   effetto   serra    tengono    il    'Registro
dell'Apparecchiatura' di cui all'articolo 2 del regolamento  (CE)  n.
1516/2007. 
  2. Gli  operatori  dei  sistemi  fissi  di  protezione  antincendio
contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra tengono  il
'Registro del Sistema' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE)  n.
1497/2007. 
  3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori  riportano  le
informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6,  del  regolamento
(CE) n. 842/2006. Il formato del registro e le modalita'  della  loro
messa a disposizione ai sensi del comma  4,  vengono  pubblicati  sul
sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, previo avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1  e  2  sono  messi  a
disposizione  del  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare che si avvale dell'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 

        
      
                               Art. 16 
 
 
          Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra 
 
  1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni  anno,  a  partire  dall'anno
successivo a quello di entrata in vigore del  presente  decreto,  gli
operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento
d'aria, pompe di calore, nonche'  dei  sistemi  fissi  di  protezione
antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra
devono presentare al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA)   una   dichiarazione
contenente informazioni riguardanti  la  quantita'  di  emissioni  in
atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente  sulla  base
dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. 
  2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui al  comma
1 vengono pubblicati sul sito web del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  previo  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  i  soggetti  che  producono,
importano  o  esportano  piu'  di  una  tonnellata  all'anno  di  gas
fluorurati  ad  effetto  serra  comunicano  le  informazioni  di  cui
all'articolo 6, paragrafo 1, del  regolamento  (CE)  n.  842/2006  in
riferimento all'anno civile precedente. 
  4. Le informazioni di cui  al  comma  3  sono  comunicate  per  via
telematica, tramite il formato elettronico pubblicato  sul  sito  web
della  Commissione  europea,  alla  Commissione  europea   stessa   e
all'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA). 
  5. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale
(ISPRA), anche sulla base delle informazioni di cui ai commi 1  e  3,
elabora annualmente una relazione sulle emissioni di  gas  fluorurati
ad effetto serra e la mette a disposizione del pubblico  sul  proprio
sito web, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                            Etichettatura 
 
  1. Le informazioni presenti sulle etichette dei  prodotti  e  delle
apparecchiature contenenti gas fluorurati ad  effetto  serra  di  cui
all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006  devono
essere riportate anche in lingua italiana come ulteriore requisito di
etichettatura applicabile previsto dall'articolo 2, paragrafo 4,  del
regolamento (CE) n. 1494/2007. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                 Notifiche alla Commissione europea 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare notifica  alla  Commissione  europea  le  informazioni  previste
dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006  e  le  informazioni
previste dai pertinenti regolamenti di esecuzione  della  Commissione
europea. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni e gli  altri  soggetti  pubblici  interessati
provvedono  agli   adempimenti   derivanti   dal   presente   decreto
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri 
 
                                  Moavero Milanesi, Ministro per  gli
                                  affari europei 
 
                                  Clini,  Ministro  dell'ambiente   e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 56 

        
      
                                                Allegato A            
                                     (di cui all'articolo 5, comma 5) 
 
 
 
      REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE 
 
1. CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO 
 
1.1. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui
agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.303/2008 deve essere  in
possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per  organismi  che  operano
nella certificazione delle persone -  ultima  edizione  applicabile),
rilasciato  da  parte  dell'Organismo  di  accreditamento,   per   la
certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento  (CE)
n.303/2008, delle seguenti figure professionali: 
   • personale  che  svolge  una  o  piu'  delle  seguenti  attivita'
relative  alle  apparecchiature  fisse   di   refrigerazione   e   di
condizionamento d'aria e le pompe di calore: 
     a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti  almeno
3 kg  di  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  e  dalle  applicazioni
contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra  dotate  di
sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; 
     b) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 
     c) installazione; 
     d) manutenzione o riparazione. 
In particolare, devono essere predisposti  schemi  di  certificazione
specifici per le 4 categorie di certificazione previste dall'articolo
4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008. 
 
1.2. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui
agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008 deve essere in
possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per  organismi  che  operano
nella certificazione delle persone -  ultima  edizione  applicabile),
rilasciato  da  parte  dell'Organismo  di  accreditamento,   per   la
certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento  (CE)
n.304/2008, delle seguenti figure professionali: 
   • personale  che  svolge  una  o  piu'  delle  seguenti  attivita'
relative agli impianti fissi di protezione antincendio: 
     a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti  almeno
3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 
     b) recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche per  quanto
riguarda gli estintori; 
     c) installazione; 
     d) manutenzione o riparazione. 
 
1.3. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui
agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n.305/2008  deve  essere  in
possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per  organismi  che  operano
nella certificazione delle persone -  ultima  edizione  applicabile),
rilasciato  da  parte  dell'Organismo  di  accreditamento,   per   la
certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento  (CE)
n. 305/2008, della seguente figura professionale: 
   • personale addetto  al  recupero  di  taluni  gas  fluorurati  ad
effetto serra da commutatori ad alta tensione. 
 
1.4. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui
agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008 deve  essere  in
possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per  organismi  che  operano
nella certificazione delle persone -  ultima  edizione  applicabile),
rilasciato  da  parte  dell'Organismo  di  accreditamento,   per   la
certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento  (CE)
n.306/2008, della seguente figura professionale: 
   • personale addetto al recupero di taluni solventi a base  di  gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono. 
 
2. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E TARIFFARIO 
 
2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire  uno
schema per la certificazione del personale che,  per  quanto  attiene
alle  competenze  e   conoscenze   del   personale   richiedente   la
certificazione,  consideri  i  requisiti  specificatamente  riportati
negli  allegati  ai  pertinenti  regolamenti  di   esecuzione   della
Commissione europea e in tutte le norme tecniche connesse. 
Lo schema di certificazione puo', ai sensi dell'articolo 5, comma  5,
qualificare,  previa  valutazione,  organismi  di  valutazione  terzi
presso i quali vengono svolti gli esami del personale. 
Tali  organismi  di  valutazione  devono  possedere   una   struttura
operativa, tecnica ed amministrativa che risponda ai criteri generali
definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.  Tale  struttura  deve
essere  adeguata   per   competenze   e   per   risorse   all'entita'
dell'esercizio delle attivita' richieste. 
 
2.2. I produttori e/o utilizzatori di commutatori ad alta tensione  e
di apparecchiature contenenti solventi a base di  gas  fluorurati  ad
effetto serra, possono richiedere ad un organismo  di  certificazione
di essere qualificati come organismi di  valutazione,  anche  per  il
proprio personale, purche' in possesso dei criteri generali  definiti
dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e dei requisiti minimi  previsti
dai regolamenti (CE) n. 305/2008 e n. 306/2008. 
 
2.3. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono  definire  il
tariffario che intendono applicare per il rilascio  delle  pertinenti
certificazioni contenente  le  informazioni  sui  costi  relativi  ad
esempio a: 
   • presentazione della domanda di certificazione; 
   • esame della documentazione; 
   • verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/       
     straordinaria,  estensione,  sorveglianza,   rinnovo,   sessione
d'esame);  
   • rilascio della certificazione; 
   • spese extra (vitto, alloggio, spese auto). 
Il tariffario viene approvato dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 5, comma 1. 
 

        
      
                                                Allegato B            
                                     (di cui all'articolo 6, comma 1) 
 
 
 
      REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE 
 
1. CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO 
 
1.1. L'organismo di certificazione delle imprese di cui  all'articolo
10 del regolamento (CE) n. 303/2008, deve essere in  possesso  di  un
certificato  di  accreditamento  ai  sensi  della  norma   EN   45011
(Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di
certificazione di prodotti - ultima edizione applicabile), rilasciato
da parte dell'Organismo di accreditamento per la  certificazione,  in
base alle disposizioni di cui al regolamento (CE)  n.  303/2008,  dei
seguenti servizi: 
   • installazione, manutenzione  o  riparazione  di  apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria  e  pompe  di  calore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. 
 
1.2. L'organismo di certificazione delle imprese di cui  all'articolo
10 del regolamento (CE) n. 304/2008, deve essere in  possesso  di  un
certificato  di  accreditamento  ai  sensi  della  norma   EN   45011
(Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di
certificazione di prodotti - ultima edizione applicabile), rilasciato
da parte dell'Organismo di accreditamento per la  certificazione,  in
base alle disposizioni di cui al regolamento (CE)  n.  304/2008,  dei
seguenti servizi: 
   • installazione, manutenzione o riparazione di impianti  fissi  di
protezione  antincendio  e  di  estintori   contenenti   taluni   gas
fluorurati ad effetto serra. 
 
2. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E TARIFFARIO 
 
  2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto  1  devono  definire
  uno schema per la  certificazione  delle  imprese  che  preveda  la
  predisposizione da parte dell'impresa di un Piano della Qualita(1 )
  atto   a   dimostrare   il   rispetto   dei   seguenti    requisiti
  specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di  esecuzione
  della Commissione europea: 
       a)  l'impresa   impiega   personale   certificato   ai   sensi
  dell'articolo 9, comma 1,  per  le  attivita'  che  richiedono  una
  certificazione, in numero  sufficiente  da  coprire  il  volume  di
  attivita' previsto; 
       b) l'impresa e'  in  grado  di  dimostrare  che  il  personale
  impiegato nelle attivita' per cui e' richiesta la certificazione ha
  a  disposizione  gli  strumenti  e  le  procedure   necessari   per
  svolgerle. 
  Le imprese in possesso di  certificato  sono  tenute  a  comunicare
  all'organismo di certificazione che ha  rilasciato  il  certificato
  ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di
  attivita' e di ogni altra  variazione  che  implichi  il  mutamento
  delle  condizioni  per   il   mantenimento   della   certificazione
  dell'impresa. 
 
 -------- 
 (1 ) Per Piano della Qualita', come  definito  dalla  norma  UNI/ISO
 10005, si intende un documento che precisa le particolari  modalita'
 operative, le risorse e le sequenze delle  attivita'  relative  alla
 qualita' di un determinato prodotto, progetto o contratto. 
 
2.2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono  definire  il
tariffario che intendono applicare per il rilascio  delle  pertinenti
certificazioni contenente  le  informazioni  sui  costi  relativi  ad
esempio a: 
   • presentazione della domanda di certificazione; 
   • esame della documentazione; 
   • verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/ 
     straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo);              
   • rilascio della certificazione; 
   • spese extra (vitto, alloggio, spese auto). 
Il tariffario viene approvato dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 5, comma 1. 
 

        
      
                                                Allegato C            
                                     (di cui all'articolo 7, comma 1) 
 
 
 
              REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE 
 
1. L'organismo di attestazione delle persone di cui  all'articolo  3,
paragrafo, 1 del regolamento (CE) n.307/2008 deve essere in  possesso
di certificazione rilasciata da un  organismo  di  valutazione  della
conformita', accreditato ai sensi della  norma  EN  45011  (Requisiti
generali  relativi  agli  organismi   che   gestiscono   sistemi   di
certificazione   di   prodotti   -   ultima   edizione   applicabile)
dall'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle
disposizioni di cui al  regolamento  (CE)  n.307/2008,  del  seguente
servizio: 
   • erogazione di corsi di formazione  per  le  persone  addette  al
recupero  di  determinati  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  dagli
impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano
nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE. 
 
2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1  devono  definire  uno
schema per la certificazione che preveda la predisposizione da  parte
dell'organismo di attestazione di  un  documento  (Progettazione  del
Corso) che, per quanto  attiene  alle  competenze  e  conoscenze  che
devono essere contemplate nei programmi di  formazione,  consideri  i
requisiti specificatamente  riportati  nell'allegato  al  regolamento
(CE) n. 307/2008.