ADR E RIFIUTI: TRASPORTO DI APPARECCHIATURE FRIGORIFERE
a cura del Dott. Filippo Bonfatti (Ecoricerche S.r.l.)
Il trasporto delle macchine frigorifere nuove o usate è recentemente divenuto di particolare interesse in virtù del loro contenuto di sostanze pericolose presenti nel circuito refrigerante. Ricordiamo che il funzionamento di una macchina frigorifera si basa sulle variazioni di pressioni e volume di una massa costante di fluido, con particolari proprietà chimico fisiche, chiamato “refrigerante” che viene fatto passare, tramite un compressore adiabatico, prima in un condensatore e successivamente, attraverso una valvola di laminazione di espansione isoentalpica, nell’evaporatore.
Il funzionamento di ritorno (per chiudere il ciclo) si basa sull’abbassamento della pressione e temperatura, il che avviene facendo passare il fluido, ormai in forma liquida, attraverso un organo di laminazione che solitamente è un capillare, una valvola termostatica o una valvola elettronica di laminazione. Nella breve descrizione del ciclo, si deve notare che il compressore è direttamente collegato al circuito refrigerante tramite due tubazioni: il tubo di mandata con il quale il compressore stesso "pompa" il gas refrigerante lungo il circuito, ed il tubo di ritorno, tramite il quale il gas ritorna al compressore. Il gas refrigerante in oggetto è dunque il responsabile della classificazione di queste apparecchiature come pericolose. E’ dunque chiaro che sia la materia prima (prodotto destinato alla vendita), sia il rifiuto derivante dalla dismissione debbano essere trasportati con particolari criteri. Recentemente le Direttive RoHS (2002/95/CE) e WEEE (2002/96/CE), altresì conosciuta come “Direttiva RAEE” hanno fornito la linea guida rispettivamente sulla produzione, utilizzo e sulla gestione finale delle sostanze e dei componenti pericolosi ivi contenuti, organizzando di fatto una sorta di LCA, che consideri la filiera dalla produzione, al recupero finale.
Il trasporto delle macchine frigorifere è sottoposto a tre tipi di regolamentazioni differenti: la normativa ADR, la normativa sui rifiuti e la normativa sui gas tossici.
Vediamo in dettaglio l’applicabilità delle tre norme.
Trasporto in ADR: i frigoriferi sono nominalmente nominati nell’edizione 2007 dell’accordo ADR come “MACCHINE FRIGORIFERE”. La codifica prevista è riconducibile ai numeri UN 3358 nel caso in cui il refrigerante sia un gas liquefatto infiammabile e non tossico e UN 2857 nel caso di refrigeranti non infiammabili e non tossici o soluzioni di ammoniaca.
In entrambi i casi l’ADR assegna la classe di pericolosità 2 (gas compressi o liquefatti). La norma sul trasporto di sostanze pericolose prevede però alcune deroghe alla rigida classificazione teorica, ovvero la disposizione speciale n.119 afferma che “[…] Le macchine frigorifere e i componenti di macchine frigorifere non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR se contengono meno di 12 kg di un gas della classe 2, gruppo A od O secondo 2.2.2.1.3, o meno di 12 litri d’ammoniaca in soluzione (N° ONU 2672), mentre la ulteriore disposizione speciale n. 291 recita: “I gas liquefatti infiammabili devono essere contenuti nei componenti delle macchine frigorifere. Questi componenti, devono essere progettati e provati per resistere ad almeno tre volte la pressione di funzionamento della macchina. Le macchine frigorifere devono essere progettate e costruite per contenere il gas liquefatto ed escludere il rischio di scoppio o di fessurazione dei componenti pressurizzati nelle normali condizioni di trasporto. Quando contengono meno di 12 kg di gas, le macchine frigorifere e i componenti di macchine frigorifere non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.”.
Non si deve infine dimenticare la sottosezione 1.1.3.1 b) dell’accordo ADR 2007 che prevede l’esenzione dall’applicazione della norma per i trasporti di macchinari o dispositivi non specificati dall'ADR e che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Questa disposizione, a parere di chi scrive, è particolarmente indicata nel caso di inoltro di frigoriferi nuovi.
In definitiva dunque le apparecchiatura/componenti frigoriferi sono soggetti all’ADR ma possono usufruire di deroghe legate alla quantità di refrigerante contenuto e alla modalità di imballaggio e trasporto (solo nel caso degli apparecchi nuovi).
Nel caso di non applicazione della deroga, andrà applicata in pieno la norma ADR, utilizzando mezzi regolarmente segnalati (sezz. 5.1 e 5.3 dell’ADR) ed equipaggiati (sez. 8.1), autisti dotati di CFP (sez.8.2), documenti di trasporto regolarmente compilati (sez. 5.4).
Trasporto di rifiuti: i frigoriferi o loro componenti usati e scartati, in ossequio alla normativa sui RAEE, andranno conferiti ai centri di raccolta abilitati ed infine sottoposti ad operazioni di recupero in impianti regolarmente autorizzati i sensi degli artt.208 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (cd. T.U.).
Il trasporto di questi rifiuti speciali la cui pericolosità è determinata in ragione del contenuto di sostanze pericolosa, viene regolato dall’art.212 del medesimo T.U. e quindi effettuato da trasportatori autorizzati dall’Albo Gestori Ambientali utilizzando le catt.1, 2, 3, 4 o 5 in funzione dell’origine del rifiuto, delle operazioni finali di trattamento previste e della pericolosità del rifiuto stesso.
I codici CER solitamente utilizzati per i frigoriferi o per i loro componenti sono i seguenti: 20.01.23*, 16.02.11*, 16.02.13*, 16.02.14, 16.02.15*, 16.02.16, quindi CER pericolosi e non pericolosi. Al contrario dell’ADR, la disciplina sui rifiuti non prevede esenzione parziali o totali, pertanto sarà necessario disporre di mezzi idonei (perizia giurata), iscritti all’Albo, di regolare emissione del formulario di identificazione del rifiuto, dell’etichetta R nera su sfondo giallo, laddove è necessaria (DCI 27/07/1984) e tutto quanto prescritto dalla norma di settore.
Trasporto di gas tossici: la normativa è obsoleta ma ancora in vigore. Il riferimento legislativo è il Regio Decreto 9 gennaio 1927, n.147 relativo ai gas tossici e vale solo nell’ordinamento nazionale. In particolare il Capo V, art. 23 del’R.D. prevede una licenza al trasporto di gas tossici, dove per gas tossici si intende: a) qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso; b) qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica. Da quanto definito, l’ammoniaca, utilizzata nelle apparecchiature frigorifere industriali grazie al suo basso punto di ebollizione (-27°F), è appunto un gas tossico, definito con la sigla R717 dall’ASHRAE. Il suo utilizzo come refrigerante è regolamentato da decreto specifico (D.M. 10 giugno 1980, riconoscimento di efficacia di sistemi di sicurezza applicati agli impianti frigoriferi industriali ad ammoniaca, pubblicato in G.U. 7 luglio 1980, n. 184).
Il regio Decreto sui gas tossici contempla tale sostanza nel proprio allegato tecnico.
Anche in questo caso il trasporto, come del resto il suo utilizzo,manipolazione e conservazione sono soggetti a licenza/autorizzazione, anche se solo al di sopra di certi limiti. L’esenzione o l’obbligo della licenza al trasporto dipendono dallo stato dell’ammoniaca, in particolare se l’ammoniaca è pura compressa o liquefatta, in soluzione acquosa concentrata, allo stato gassoso da sola o mista ad anidride solforica. A tal proposito si rimanda al suddetto allegato per le modalità operative.
Il caso delle apparecchiature frigorifere è dunque emblematico, in quanto rappresenta una situazione di notevole complessità per le numerose norme su trasporto applicabili e soprattutto alle esenzioni da certi obblighi che non ne escludono altri. Purtroppo questo non è un caso isolato che costituisce un’eccezione, il trasporto di materie pericolose, infatti, si trova spesso di fronte all’applicazione di molteplici norme non correlate, si pensi ad esempio agli oli esausti, alle lampade fluorescenti,…ecc. La complessità aumenta quando le norme differenti applicabili ad una stessa materia o ad una gestione particolare di questa, ne determinano classificazioni di pericolo diverse; anche in questo caso si pensi ad un rifiuto nocivo non soggetto ad ADR o di un rifiuto infiammabile che nell’ADR è tossico. Attualmente il problema è grande e non semplicemente risolvibile. Si raccomanda perciò di adottare criteri cautelativi di classificazione e di conoscere sempre esattamente il ciclo di produzione o utilizzo della merce pericolosa; questo aiuta a comprendere sicuramente al meglio come essa possa essere gestita nel vasto panorama tecnico e normativo. Questo spunto fornisce una ulteriore riflessione sul ruolo fondamentale che rivestono il produttore e/o lo speditore, i quali sono e resteranno sempre le uniche figure chiave per la classificazione e codifica di una merce pericolosa destinata all’inoltro verso terzi. Questo vale per le materie prime e soprattutto nel caso dei rifiuti.

Filippo Bonfatti