Consiglio di Stato Sez. V n. 4907 del 23 novembre 2016
Ambiente in genere.VIA e procedimento

Viola il principio precettivo d’economicità la richiesta dell’amministrazione di dare avvio ad un nuovo procedimento ad istanza di parte anziché riavviare il procedimento sospeso in forza di un atto rivelatosi ab imis illegittimo, vanificando inoltre in pari tempo i principi di conservazione degli atti giuridici già adottati (cfr. art. 1, comma 2, l. n. 241/90) e di concentrazione delle valutazioni rimesse alla conferenza di servizi (cfr., con specifico riferimento alla VIA, art. 14 ter, comma, 4 l. n. 241/90) appositamente indetta per assumere – entro un termine certo – gli atti autorizzativi l’esercizio dell’attività d’impresa

Pubblicato il 23/11/2016

N. 04907/2016REG.PROV.COLL.

N. 02270/2016 REG.RIC.

N. 04868/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2270 del 2016, proposto da:
Soc. Cisa s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Quinto C.F. QNTPTR42M14G479F, Luigi Quinto C.F. QNTLGU76B14I119M, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Provincia di Taranto, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Semeraro C.F. SMRCSR57A24L049C, con domicilio eletto presso Luigi Albisinni in Roma, via F. Cesi, 72;


sul ricorso numero di registro generale 4868 del 2015, proposto da:
Cisa s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Quinto C.F. QNTPTR42M14G479F, Luigi Quinto C.F. QNTLGU76B14I119M, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Provincia di Taranto, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Semeraro C.F. SMRCSR57A24L049C, con domicilio eletto presso Luigi Albisinni in Roma, via F. Cesi, 72;
Arpa Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Marasco C.F. MRSLRA63L63E506D, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

quanto al ricorso n. 4868 del 2015:

della sentenza del T.A.R. PUGLIA, Lecce, sez. I, n. 3032/2014, resa tra le parti, concernente diniego di autorizzazione ambientale per la realizzazione di un impianto di depurazione di acque reflue.

quanto al ricorso n. 2270 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I n. 00455/2016, resa tra le parti, concernente riapertura del procedimento via/aia per la realizzazione impianto di depurazione.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto e di Provincia di Taranto e di Arpa Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Pietro Quinto, Semeraro Cesare Pietro Quinto, Cesare Semeraro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Cisa s.p.a. ha impugnato il provvedimento del dirigente del settore ecologia ed ambiente della provincia di Taranto avente ad oggetto il giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla società di "Realizzazione di un impianto di depurazione acque reflue in Massafra (TA), zona PIP", con contestuale diniego di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 26 d. lgs. n. 152/06, della L.R. n. 21/12 e del Reg. reg. n. 24/12.

2. Coi motivi di gravame ha censurato la legittimità dell’atto impugnato sotto vari e concorrenti profili: l’Amministrazione ha espresso il giudizio negativo di compatibilità ambientale sull’impianto in conseguenza della mancata produzione del documento denominato “valutazione di impatto sanitario” (VIS) che non poteva essere presentato in carenza dell’atto presupposto costituito dalla VDS, da redigersi a cura degli organi competenti; inoltre, l’impianto in questione sarebbe stato comunque escluso dall’ambito d’applicazione della l.r. Puglia n. 21/2012 e quindi avrebbe dovuto essere autorizzato senza la previa redazione della VIA e, a monte, della VDS.

3. Si costituiva in giudizio la provincia di Taranto, instando per la reiezione del ricorso.

4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, sez. I, respingeva il gravame.

Definita la cornice normativa entro cui inscrivere la vicenda dedotta in giudizio, i giudici di prime cure, assorbiti i motivi d’impugnazione, pur reputando necessaria la preventiva adozione da parte degli enti pubblici della VDS, escludevano che in carenza di essa i gestori “possano comunque esercire gli impianti di che trattasi, atteso che, se così fosse, le finalità di cui alla citata L.R. n. 21/12 verrebbero ad essere totalmente eluse, con conseguente ricaduta negativa in punto di tutela della salute e dell’ambiente circostante”.

5. Cisa s.p.a. ha appellato la sentenza. Arpa ha, a sua volta, proposto appello incidentale sul rilievo che l’autorizzazione dell’impianto non fosse affatto subordinata alla presentazione della VIS. Resiste la provincia di Taranto.

6. In pendenza del giudizio d’appello, sopravvenuto il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) dell’ Arpa (d. 19 .05.2015) con il quale – in aggiunta – s’escludeva l’applicazione dell’art. 1 della l.r. n. 21/2012, la società, con autonomo ricorso, ha impugnato il provvedimento con il quale la Provincia – in risposta alla diffida presentata dalla ricorrente a dare ulteriore corso al procedimento di autorizzazione sospeso – ha richiesto (con nota del 2 settembre 2015) la riproposizione di una nuova istanza per l’avvio di altro procedimento, in luogo di quello originario (ritenuto) oramai conclusosi negativamente.

7. Avverso la nota impugnata la società ha dedotto la violazione dellart.1, comma 2, l. 8 agosto 1990 n. 241 per ingiustificato aggravio del procedimento.

8. Si è costituita in giudizio la provincia di Taranto, chiedendo la reiezione del ricorso.

9. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, sez. I, respingeva il gravame.

Riteneva che “in presenza di una sentenza di rigetto del ricorso proposto avverso il giudizio negativo di compatibilità ambientale fornito dalla Provincia, la successiva Valutazione di Danno Sanitario da parte di ARPA costituisce elemento nuovo che abilita senz’altro la ricorrente alla proposizione di nuova istanza, ma che certamente non può sortire alcun effetto di reviviscenza di un procedimento oramai concluso…. sicché del tutto legittimamente l’Amministrazione ha invitato la ricorrente alla presentazione di nuova istanza, essendo il relativo giudizio oramai conclusosi per effetto della citata DD n. 18/14”

10. Appella la sentenza Cisa s.p.a. Resiste la provincia di Taranto.

Alla pubblica udienza del 27.10.2016 le cause, su richiesta delle parti, sono state trattenute in decisione.

11. Gli appelli oggettivamente e soggettivamente connessi vanno riuniti.

12. Coi motivi d’appello, che per omogeneità degli argomenti dedotti a sostegno possono essere trattati congiuntamente, Soc. Cisa s.p.a. lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere di considerare che l’impianto di depurazione progettato – per tipologia, funzione e materie reflue prodotte – è affrancato (cfr. all. C del regolamento attuativo n. 24 del 3 ottobre 2012) dall’osservare le disposizioni previste dalla l.r. Puglia 24 luglio 2012 n. 21 dettate in tema di predisposizione a cura del richiedente della valutazione di impatto sanitario (nell’acronimo VIS) preceduta dalla valutazione del danno sanitario (VDS), redatta dall’ARPA.

13. Il motivo è fondato.

L’ARPA, dopo la pubblicazione della sentenza appellata e la trasmissione del rapporto di valutazione del danno sanitario, ha espressamente escluso con nota del 19.05.2015 che la realizzazione dell’impianto fosse subordinata alla VIS.

Per mero errore materiale, aggiunge e specifica l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente, nel parere che ha dato stura al giudizio negativo di compatibilità ambientale impugnato, è stata ravvisata la carenza del “documento di non aggravio dell’impatto sanitario previsto dalla l.r. n. 21 luglio 2012”; la cui valutazione – ha aggiunto – è invece rimessa all’ordinario regime della valutazione d’impatto ambientale (ossia alla VIA di cui al D.P.C.M. 27 dicembre 1988).

Significativamente, l’ARPA ha proposto, ex art. 96, comma 2, c.p.a., autonomo appello incidentale avverso il medesimo capo di sentenza oggetto d’appello principale, ribadendo la non applicabilità all’impianto per cui è causa della legge regionale n. 21 del 2012 e con essa degli incombenti istruttori specifici in essa previsti relativi alla prevenzione della salubrità dell’ambiente e alla tutela della salute, assorbiti nel regime ordinario della VIA già promosso dalla società appellante.

14. È altresì fondato il motivo d’appello – dedotto nel registro della violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa – proposto avverso la sentenza che ha respinto il ricorso contro il provvedimento con il quale la provincia di Taranto, in luogo di dare ulteriore corso al procedimento di autorizzazione sospeso, ha invece richiesto la riproposizione di una nuova istanza per l’avvio di un altro procedimento.

Il trinomio economicità, efficacia ed efficienza di cui all’art. 1, 1° comma, l. n. 241/90, costituisce espressione di diritto positivo del principio costituzionale del buon andamento dell’azione della pubblica amministrazione.

Che è, a sua volta, conformato ed integrato dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in cui è parola di “diritto ad una buona amministrazione”, inteso come diritto di ogni individuo – sia esso persona fisica o giuridica residente in uno Stato membro – a che le istituzioni e gli organi dell’Unione trattino le questioni che lo riguardano “in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole”.

Viola il principio precettivo d’economicità la richiesta dell’amministrazione di dare avvio ad un nuovo procedimento ad istanza di parte anziché riavviare il procedimento sospeso in forza di un atto rivelatosi ab imis illegittimo, vanificando inoltre in pari tempo – come accaduto nel caso in esame – i principi di conservazione degli atti giuridici già adottati (cfr. art. 1, comma 2, l. n. 241/90) e di concentrazione delle valutazioni rimesse alla conferenza di servizi (cfr., con specifico riferimento alla VIA, art. 14 ter, comma, 4 l. n. 241/90) appositamente indetta per assumere – entro un termine certo nel caso in esame ampiamente decorso – gli atti autorizzativi l’esercizio dell’attività d’impresa svolta dalla società appellante.

15. Conclusivamente gli appelli riuniti devono essere accolti.

16. Le spese di liete, come liquidati in dispositivo, dei due gradi di giudizio degli appelli riuniti seguono la soccombenza.



P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sugli 'appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, accoglie i ricorsi di prime cure annullando gli atti impugnati.

Condanna la provincia di Taranto al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di Cisa s.p.a. che si liquidano in complessivi 8000,00 (ottomila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.

Compensa le spese di lite nei confronti dell’ARPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Oreste Mario Caputo        Francesco Caringella