Cass. Sez. III n. 15414 del 6 aprile 2018 (Ud 20 set 2017)
Presidente: Fiale Estensore: Andronio Imputato: Crisafi  
Urbanistica.Deroga alla legislazione nazionale in materia antisismica

La deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato anche dopo la modifica dell'art. 117, comma secondo, Cost.  


RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 14 giugno 2016, il Tribunale di Palermo ha – per quanto qui rileva – condannato l’imputato alla pena di euro 1200,00 di ammenda, condizionalmente sospesa, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 93, 94, 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in un preesistente edificio, una serie di tettoie nonché la sopraelevazione di un muro e cinque pensiline, in zona a rischio sismico, senza preventivo avviso alle autorità competenti e avendo iniziato i lavori senza la preventiva autorizzazione del Genio civile (il 18 ottobre 2012).
2. – Avverso la sentenza di imputato ha proposto, tramite il difensore, un’impugnazione qualificata come appello, che è stata trasmessa a questa Corte, con ordinanza della Corte d’appello di Palermo del 24 febbraio 2017.
Con unico motivo di doglianza, si contesta la ritenuta necessità della preventiva autorizzazione dell’ufficio tecnico del Genio civile per la realizzazione delle opere oggetto dell’imputazione, laddove il Tribunale afferma che la dichiarazione di mancanza di pregiudizio statico redatta depositata in data 14 marzo 2013 non ha rilevanza. Il ricorrente sostiene che le opere realizzate sarebbero di modesta entità e di materiale ligneo e che per tali opere ci si sarebbe avvalsi della procedura prevista dall’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1986, secondo cui il certificato di idoneità sismica potrebbe essere sostituito da una dichiarazione di mancanza di pregiudizio nei casi in cui gli abusi compiuti consistano nella realizzazione di corpi aggiunti, ampliamenti e sopraelevazioni che riguardino locali non abitabili, ampliamenti e sopraelevazioni che riguardino locali non abitabili di volumi inferiori al 10% del volume preesistente, oltre che nel caso di ampliamenti che riguardino locali abitabili di volume inferiore a 30 m³ e comunque inferiore al 5% del volume preesistente. Si sostiene che il consulente tecnico di parte avrebbe chiarito che le opere in questione rientravano nei limiti volumetrici sopra indicati e non avevano inciso sulla staticità dell’immobile. Si richiama, inoltre, la circolare del competente Assessorato della Regione Siciliana del 20 maggio 2010, secondo la quale non sarebbero assoggettati alla normativa antisismica: i muri di recinzione di altezza massima non superiore a 3 m, che non abbiano funzioni di contenimento e non siano prospicienti alla pubblica strada; i muri di altezza non superiore a 2 m anche se prospicienti alla pubblica strada; i pergolati i gazebi le tettoie con orditura leggera e copertura non superiore a 15 m² e altezza non superiore a metri 3,50; la chiusura di verande o balconi con pannelli in alluminio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Preliminarmente l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell’ammenda.
Il ricorso è inammissibile.
La difesa non nega la circostanza che la dichiarazione di mancanza di pregiudizio statico sia stata redatta dal consulente tecnico dell’imputato il 14 marzo 2013, ovvero in epoca ampiamente successiva all’esecuzione delle opere abusive. Quanto alla natura delle opere stesse, si limita, poi, a richiamare genericamente la deposizione testimoniale del suo consulente di parte, secondo cui queste rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 7 della legge reg. n. 26 del 1986. E del pari generiche, perché prive di puntuali riferimenti al compendio istruttorio, risultano le affermazioni difensive cerca la modesta entità delle opere e i materiali utilizzati.
Quanto all’allegazione della dichiarazione di mancanza di pregiudizio statico, deve rilevarsi che la stessa può al più assumere rilievo ai fini della sanatoria edilizia ai sensi della legislazione regionale in materia (leggi della Regione Siciliana n. 26 del 1986, art. 7 e n. 37 del 1985, art. 35). In particolare, la prima di tali disposizioni prevede la possibilità di allegare alla domanda di condono la certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, attestante l’idoneità statica delle opere eseguite. Prevede altresì, per le opere che costituiscono corpi aggiunti in edifici preesistenti, che tale attestazione sia sostituita dalla dichiarazione di mancanza di pregiudizio determinato dalla nuova costruzione alla struttura preesistente e che essa sostituisca qualsiasi controllo, parere, o approvazione tecnica di uffici statali o regionali, a condizione che l’ampliamento riguardi locali non abitabili di volume inferiore al 10% del volume preesistente o locali abitabili di volume inferiore a 30 m³ e comunque inferiore al 5% del volume preesistente. La seconda delle disposizioni richiamate disciplina anch’essa il procedimento per la presentazione della domanda di sanatoria, richiedendo la presentazione di una certificazione redatta da un tecnico abilitato attestante l’idoneità statica delle opere eseguite.
La legislazione statale (legge n. 47 del 1985, art. 35), cui quella regionale si richiama, prevede, a sua volta, che la certificazione di idoneità sismica da parte di un professionista abilitato sostituisca tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica. Prevede altresì che tale certificazione debba essere presentata al Comune entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’intervento. La sanatoria è espressamente subordinata, per quanto riguarda il vincolo sismico, al deposito presso l’amministrazione competente sia dell’eventuale progetto di adeguamento prima dell’inizio dei lavori sia della predetta certificazione di idoneità sismica entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi.
E, come già evidenziato, la difesa non afferma – neanche in via di mera prospettazione – che il termine di 30 giorni previsto dalla legislazione statale, richiamata dalla legislazione regionale di settore, sia stato rispettato nel caso di specie; con la conseguenza che non emergono elementi sufficienti a far ritenere applicabili nel caso di specie le disposizioni di cui sopra.
Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve comunque ribadirsi che tali disposizioni riguardano le condizioni di proponibilità delle domande di sanatoria a fini edilizi, con la conseguenza che esse non possono essere interpretate nel senso che operino deroghe alla disciplina antisismica generale e agli obblighi e ai procedimenti autorizzativi da questa previsti. Tali deroghe non emergono, infatti, dal richiamato art. 35 della legge statale n. 47 del 1985, né possono essere desunte in via interpretativa dalla legislazione regionale, perché questa non può recare previsioni innovative in materia antisismica, come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Si è affermato, sul punto, che la deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato anche dopo la modifica dell'art. 117, comma secondo, Cost. (Sez. 3, n. 37375 del 20/06/2013, Rv. 257594; Sez. 3, n. 16182 del 28/02/2013, Rv. 255254).
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.