 TAR Toscana Sez. II n. 6860 del 23 dicembre 2010
TAR Toscana Sez. II n. 6860 del 23 dicembre 2010
Acque. Balneazione
Il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie minime previste dall'Accordo tra Stato e Regioni del 16 gennaio 2003 che, appunto, fissa i parametri relativi alla concentrazione di sostanze nocive per la salute all'interno delle acque destinate alla balneazione giustifica l’emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 06860/2010 REG.SEN.
 N. 02420/2004 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
 
 (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
sul ricorso numero di registro  generale 2420 del 2004, proposto da:
 Taddei Francesco Saverio, in proprio e nella veste di legale rappresentante  della Soc. Tour Country Service S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Andrea  Gironi, con domicilio eletto presso Andrea Gironi in Firenze, via Pandolfini 28;
 contro
 Comune di Bucine, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Emilio Paolini, con  domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
 Azienda U.S.L. n. 8 Arezzo;
 A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Arezzo;
 
 per l'annullamento
 
 dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 106 del 20.08.04 a firma del Sindaco  del Comune di Bucine con cui è stato ordinato ai ricorrenti di provvedere, entro  tre giorni dalla notifica, al ripristino dei parametri dell'acqua della piscina  previsti dalla normativa vigente e dell'ordinanza n. 107 del 28.08.04 sempre a  firma del Sindaco del Comune di Bucine con cui è stata ordinata la sospensione  dell'attività di balneazione entro e non oltre tre ore dalla notifica della  stessa ordinanza, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o  consequenziale ancorché di estremi incogniti ed espressamente delle note n.  48690 del 19.08.04 e 49789 del 27.08.04 redatte dall'USL 8 di Arezzo.
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bucine;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il dott. Bernardo  Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Riferisce il ricorrente di gestire, in qualità di amministratore unico della  società Tour Country Service S.r.l., la piscina pubblica della Comune di Bucine.
 
 A seguito dell'ispezione eseguita dal Dipartimento di prevenzione e sanità  pubblica dell’Azienda Usl n. 8, i cui esiti sono trasfusi nella nota in data 19  agosto 2004 indirizzata all'amministrazione comunale, emergeva dall'analisi dei  campioni d'acqua prelevati dalla piscina il superamento delle variazioni massime  consentite dalla normativa vigente.
 
 Conseguentemente, con i provvedimenti indicati in epigrafe il Sindaco del Comune  ordinava al ricorrente di provvedere, entro 3 giorni, al ripristino dei  parametri legali dell'acqua della piscina e, successivamente la sospensione  immediata dell'attività di balneazione.
 
 In data 28 agosto 2004 veniva, altresì, notificato al ricorrente un avviso di  garanzia per il reato di cui all'art. 650 del codice penale.
 
 Contro gli atti suddetti ricorrono il sig. Taddei e la società dal medesimo  rappresentata chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i  motivi che seguono:
 
 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 l. n. 833/1978 e degli artt. 50  e 107 del d.lgs. n. 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma  2, dell’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003. Violazione dei principi  generali regolanti esercizio del potere sindacale di ordinanza contingibile e  urgente, con particolare riferimento al difetto del requisito dell'eccezionalità  ed urgenza della situazione presupposta. Violazione del principio di tipicità e  tassatività in materia di atti e provvedimenti amministrativi. Eccesso di potere  per errore, travisamento difatti, difetto dei presupposti, carenza assoluta di  istruttoria e difetto di motivazione. Sviamento di potere. Incompetenza.
 
 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, nonché  dell'art. 3 della medesima legge. Violazione del principio di leale  collaborazione tra privato e pubblica amministrazione. Eccesso di potere per  errore, carenza dei presupposti travisamento difatti. Carenza e perplessità  della motivazione. Sviamento di potere.
 
 Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale opponendosi  all’accoglimento del gravame.
 
 Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la  decisione.
 DIRITTO
 Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti in epigrafe con cui il  Sindaco del Comune di Bucine ha dapprima ordinato ai ricorrenti di provvedere,  entro tre giorni dalla notifica, al ripristino dei parametri dell’acqua della  piscina nei limiti previsti dalla normativa vigente e successivamente, stante  l’inottemperanza all’ordinanza, ha disposto l’immediata sospensione  dell’attività di balneazione nella piscina dai medesimi gestita.
 
 Può prescindersi dall'esame dell'eccezione di improcedibilità del gravame,  avanzata dalla difesa di controparte, atteso che il ricorso è, nel merito,  infondato.
 
 Lamentano i ricorrenti, con il primo motivo, che non risulterebbero, nella  fattispecie, i presupposti per l'adozione di provvedimenti contingibili e  urgenti come delineati dall'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, nè sarebbe stato  instaurato il necessario contraddittorio con la controparte.
 
 La tesi non può essere seguita.
 
 L'art. 50, comma 5, del Testo unico degli enti locali stabilisce che “in caso di  emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le  ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante  della comunità locale…".
 
 In verità non pare che, nella circostanza, il Comune di Bucine abbia inteso  avvalersi di tali poteri che non risultano, in effetti, in alcun modo richiamati  nel provvedimento impugnato. Per contro, come condivisibilmente evidenziato  nelle difese di controparte, nell'emanare l'ordinanza contestata il Sindaco ha  fatto piuttosto applicazione dell'art. 54, comma 2, del citato Testo unico  (nella formulazione all'epoca vigente), a tenore del quale "il sindaco, quale  ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato nel rispetto dei principi  generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al  fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei  cittadini".
 
 Come risulta dalla documentazione in atti, nella fattispecie sussistevano,  all'evidenza, i presupposti per l'utilizzo dei suddetti poteri. Infatti, dalle  analisi effettuate dall'ARPAT sui campioni sia dell'acqua di immissione, sia su  quella contenuta nella vasca della piscina, è emerso il mancato rispetto delle  condizioni igienico-sanitarie minime previste dall'Accordo tra Stato e Regioni  del 16 gennaio 2003 che, appunto, fissa i parametri relativi alla concentrazione  di sostanze nocive per la salute all'interno delle acque destinate alla  balneazione.
 
 Dalle prefate analisi risultava, infatti, una concentrazione di coliformi e  nitrati superiore di oltre il doppio rispetto alla soglia fissata dalla Tabella  A del protocollo d'intesa sopraccitato.
 
 Detta situazione era evidentemente idonea a porre in pericolo l'incolumità dei  bagnanti, soprattutto considerando la frequenza dell'impianto da parte dei  bambini abitanti nell'area interessata.
 
 Ne consegue che sussistevano tutti presupposti per l’emissione di un’ordinanza  contingibile ed urgente.
 
 Per quanto attiene al diverso profilo di asserita illegittimità dedotto dai  ricorrenti, si osserva che su tale aspetto il Giudice amministrativo ha da tempo  fatto chiarezza, precisando che, nella fase dell’accertamento tecnico, in  presenza di un interesse pubblico che può essere tutelato solo attraverso  l’esercizio dei poteri sindacali extra ordinem, non sussiste per  l’Amministrazione l’obbligo di instaurare un contraddittorio con gli interessati  le cui eventuali controdeduzioni potranno essere vagliate successivamente  (T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 1999, n. 158; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 24  luglio 2003, n. 653).
 
 Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7  della legge n. 241 del 1990, in quanto l'Amministrazione non ha fatto precedere  l'ordinanza sindacale oggetto di gravame da rituale comunicazione di avvio del  procedimento.
 
 La doglianza si palesa priva di pregio, in quanto, come più volte chiarito dalla  giurisprudenza, deve ritenersi sottratto all'obbligo di preventivo avviso di  avvio del procedimento il provvedimento contingibile ed urgente, adottato per  ragioni di tutela della salute pubblica ai sensi dell'art. 54 del d. lgv. n. 267  del 2000 (T.A.R. Lazio, sez. II, 20 gennaio 2006, n. 455; T.A.R. Abruzzo  L'Aquila, 14 dicembre 2004, n. 1337).
 
 D'altro canto, come argomentato con riferimento alla precedente censura,  ricorrono nella specie i presupposti per l’applicazione dell'art. 21-octies,  comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, per il quale “Il  provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata  comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in  giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da  quello in concreto adottato”.
 
 Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato
 
 Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in  dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo  respinge.
 
 Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si  liquidano forfettariamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Maurizio Nicolosi, Presidente
 Bernardo Massari, Primo Referendario, Estensore
 Pietro De Berardinis, Primo Referendario
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 23/12/2010
 
                    




