13
giugno 2001
Responsabile
Ufficio Ambiente di Confindustria Macerata
Per
effetto di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1 del Dlgs
5 febbraio 1997 n. 22 (cd Decreto Ronchi) dal 1° gennaio 1999
(termine poi prorogato al 1° gennaio 2000 dalla legge 426/1998), sarebbe
dovuta entrare in vigore, anche se con diverse scadenze temporali, la nuova
tariffa sui rifiuti solidi urbani e assimilati, in sostituzione della vecchia
tassa per lo smaltimento dei rifiuti disciplinata dal capo III del Dlgs 15
novembre 1993 n. 507 che, conseguentemente, veniva soppressa.
L'articolo
33 della Finanziaria per il 2000 (L. 23.12.1999 n. 488 in S.O. 227/L della G.U.
302 del 27.12.99) dispone invece un ulteriore rinvio stabilendo che il termine
per l'entrata in vigore non sia più il 1° gennaio 2000, ma "i
termini previsti dal regime transitorio entro i quali i Comuni devono provvedere
alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
attraverso la tariffa". (comma 1).
Le
novità in sintesi:
-
all'articolo 49, Dlgs 22/1997 viene cancellato il termine del 1° gennaio 2000 e
l'entrata in vigore della tariffa è scaglionata sulla base dei termini
temporali fissati dall'articolo 11, c. 1, del Dpr 27 aprile 1999 n. 158;
-
non sussiste più l'obbligo di adottare immediatamente il metodo normalizzato
per i Comuni che nel 1999 abbiano raggiunto un tasso di copertura almeno del
90%, pur restando salva la possibilità di applicarlo in via sperimentale;
-
sono abrogate le disposizioni che determinano la tariffa nella fase transitoria,
contenute al punto 5 dell'allegato I del Dpr 158/99;
-
a decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in
vigore della tariffa, i Comuni sono tenuti ad approvare e a presentare
all'Osservatorio nazionale sui Rifiuti il piano finanziario e la relazione di
cui all'articolo 8 del Dpr 158/1999.
L'entrata
in vigore del nuovo sistema di tariffazione, così come modificato dalla
Finanziaria 2000, comporterà quindi notevoli cambiamenti che interesseranno
tutti gli utenti.
Ecco
di seguito i principali aspetti della nuova disciplina che dovrà essere
applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree
scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
Come
si calcolerà la nuova tariffa
In
primo luogo, occorre specificare che la tariffa è binaria, cioè è costituita
da una parte fissa ed una variabile:
-
la
parte fissa
è determinata in relazione al costo del servizio (investimenti
e ammortamenti);
-
la
parte variabile, invece, terrà
conto della quantità di rifiuti effettivamente corrisposta al servizio pubblico
di raccolta.
Il
secondo aspetto è costituito dalla differenziazione della tariffa a seconda che
i rifiuti prodotti provengano da una utenza domestica o non domestica:
•
per l’utenza domestica, la
determinazione della parte fissa della tariffa tiene conto della dimensione
dell'abitazione (stimata in mq) e del numero dei componenti il nucleo familiare;
verranno
comunque privilegiati i nuclei abitativi più numerosi e le abitazioni più
piccole. Per quanto invece riguarda la parte variabile questa verrà calcolata
sulla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati (espressa in kg)
effettivamente conferita al servizio di nettezza urbana. Resta comunque la
possibilità, per i Comuni che non abbiano sperimentato tecniche di calibratuta
individuale, di determinare le quantità applicando un sistema presuntivo che
tenga conto della produzione media comunale procapite.
•
per l’utenza non domestica (attività
commerciali, industriali, professionali e produttive in genere), la parte fissa
della tariffa terrà determinata sulla base di un coefficiente relativo alla
potenziale produzione di rifiuti connessa al
tipo di attività svolta e alla superficie dei locali in cui essa si
svolge. La parte variabile anche in questo caso sarà commisurata alla quantità
di rifiuti effettivamente prodotta o, se i Comuni non sono ancora organizzati,
alla quantità di rifiuti stimata.
Ovviamente,
le utenze diverse da quelle domestiche dovranno conferire al servizio pubblico
di raccolta esclusivamente i
rifiuti speciali dichiarati “assimilati” agli urbani dal Comune (attualmente
elencati nella Delibera 27 luglio 1984, n.1, punto 1.1.1.)
e avviati a smaltimento (è opportuno ricordare che la destinazione al
recupero fa venir meno la privativa comunale ex art 21. c. 1 e 7 del Dlgs 22/97)
Le agevolazioni e
riduzioni
Con
il nuovo regolamento viene data piena attuazione a quanto previsto dal Decreto
Ronchi in tema di agevolazioni per la raccolta differenziata; infatti il DPR
prevede che l'entità della parte variabile della tariffa possa diminuire
sulla base delle quantità di rifiuti, singole o collettive, avviate alla
raccolta differenziata. Viene inoltre data un'ulteriore spinta alle operazioni
di recupero dei rifiuti; infatti la riduzione della parte variabile della
tariffa è disposta anche nei confronti dei produttori di rifiuti assimilati che
dimostrino di aver avviato i propri rifiuti, anche solo in parte, al recupero.
Dalle agevolazioni sono ovviamente esclusi i rifiuti di imballaggio per i quali
continua ad essere operativo il
sistema di raccolta del CONAI.
I
termini per l'adeguamento
L'adeguamento avverrà sulla base dei dati relativi al costo di copertura del servizio di gestione dei rifiuti urbani di ogni Comune per il 1999, come di seguito riportato:
Tasso
di copertura nel 1999 del costo gestione rifiuti urbani |
Adeguamento |
Superiore
all’85% |
3 anni per l’adeguamento (1 gennaio 2003) |
Superiore
al 55% e inferiore all’85% |
5 anni per l’adeguamento (1 gennaio 2005) |
Inferiore
al 55% |
8 anni per l’adeguamento (1 gennaio 2008) |
Con
il D.M. 17 gennaio 2001 (in G.U. 27.1.2001, n. 22) il Ministero dell’Interno
ha approvato i modelli dei certificati che consentono ai comuni di dimostrare il
tasso di copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti per il
triennio 2000/2002.
Ai
fini dell'adeguamento, il regolamento opera una ulteriore distinzione in base al
numero degli abitanti del Comune:
Numero
di abitanti |
Tasso di copertura nel 1999 del costo di gestione dei rifiuti urbani |
Adeguamento |
Comuni con numero di abitanti fino a 5.000 |
qualsiasi |
8 anni (1 gennaio 2008) |
Resta comunque ferma
la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare
l’applicazione della tariffa anche prima del termine indicato.
Ai
fini della determinazione della tariffa i comuni dovranno approvare il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
(tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste
dall’ordinamento) e il regolamento tipo per l’applicazione della tariffa.
Circolare del Ministero Finanze
Sulle
novità introdotte dalla legge Finanziaria 2000, il Ministero delle Finanze ha
fornito ulteriori chiarimenti con la circolare n. 25/E del 17 febbraio 2000 con
la quale viene ribadito che fino alla trasformazione della tassa in tariffa
entro i termini fissati, i comuni devono seguitare ad utilizzare i criteri
attualmente in vigore disciplinati dagli articoli 61 e 65 del decreto
legislativo 507/1993 (che ha disciplinato fino ad ora la materia).
Va
comunque considerato che dall’insieme delle disposizioni normative coinvolte e
dei diversi periodi di vigenza della tassa, che sono tanto minori quanto
maggiore è il tasso di copertura raggiunto nel 1999, emerge l’intento del
legislatore di indurre i comuni a una graduale copertura dei costi inerenti lo
smaltimento dei rifiuti interni in modo da conseguire una copertura totale entro
l’ultimo anno di applicazione della tassa.
La
circolare ricorda inoltre che a partire dal 2000 i comuni devono attivare
adeguate forme di raccolta differenziata, anche se, in vigenza della tassa,
queste non potranno produrre gli effetti per ciò che concerne le agevolazioni
previsti dall’art. 49 del decreto Ronchi e dall’art. 7 del DPR 158/99.
Sempre
in materia di raccolta differenziata, il Ministero ribadisce che i costi della
raccolta dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico sono posti a
carico dei produttori e degli utilizzatori, per cui sussiste la necessità dei
comuni di stipulare apposite convenzioni nell’ambito dell’accordo di
programma siglato tra l’ANCI e il CONAI al fine di dedurre dai costi da
coprire con la tassa gli importi corrisposti dal Conai. L’accordo ha validità
5 anni (dal 1.1.1999 al 31.12.2003) e può essere scaricato dal sito internet www.conai.org.
ALTRE
RISPOSTE SULLA TARSU
Chi
sono i soggetti obbligati al pagamento della TARSU ?
La
tassa e successivamente la tariffa,
è applicata nei confronti di “chiunque” occupi oppure conduca locali ed
aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde,
esistenti nel territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito ed
attivato (art. 62, c. 1, D.Lgs. 15 novembre1993, n. 507).
Quali
sono le aree escluse dall’applicazione della TARSU ?
In
base alle disposizioni vigenti, sono escluse dalla imponibilità della tassa:
1)
le aree pertinenziali o
accessorie a civile abitazioni diverse dalle aree a verde (es. balconi);
2)
i locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per
il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché in obiettive
condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno;
3)
le aree nelle quali si formano rifiuti speciali o pericolosi;
4)
le aree comuni del condominio;
5)
le aree dove si formano rifiuti avviati al recupero;
6)
le aree scoperte pertinenziali e accessorie.
Quale
regime si applica alle aree scoperte di una azienda ?
La
tassabilità delle aree scoperte aziendali ha subito in questi ultimi anni
numerose e sostanziali modifiche; attualmente la situazione che si è venuta
delineando con la Legge 25 marzo 1999,n. 75 (art. 1, c.3) è la seguente:
-
le aree operative, su cui si svolge un’attività tipica dell’impresa (es.
depositi all’aperto o aree di lavorazione), sono tassabili per l’intera
superficie sempre che non sussistano le altre cause di esclusione;
-
le aree pertinenziali ed accessorie ai locali tassati (es. parcheggio per i
dipendenti, aree di manovra degli automezzi) sono invece totalmente escluse dal
tributo.
Per
le aree sottoposte a tassazione sono previste delle agevolazioni ?
Con
regolamento comunale possono essere previste delle riduzioni, non superiori ad
un terzo della somma dovuta, nei seguenti casi:
1)
abitazioni con unico occupante;
2)
abitazioni stagionali o per altro uso limitato o discontinuo, abitazioni
di chi dimora o risiede per più di sei mesi l’anno all’estero (purché
indicato nella denuncia);
3)
locali ed aree scoperte stagionali o ad uso non continuativo ma
ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata
per l’esercizio dell’attività;
4)
agricoltori occupanti la parte abitativa della costituzione rurale
(riduzione non superiore al 30%).
Nelle
zone in cui non è effettuata la raccolta e nei casi in cui il servizio di
raccolta, sebbene istituito ed attivo, non è svolto o è effettuato in grave
violazione delle prescrizioni del regolamento relativamente alle distanze e
capacità dei cassonetti, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per
cento.
Quando
in determinate zone il servizio viene svolto solo in determinati periodi
stagionali, la tassa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio.
Quando
va presentata la denuncia al comune per l’applicazione della TARSU ?
La
denuncia originaria o di variazione (integrativa o modificativa) va presentata
entro il 20 gennaio successivo all’occupazione o detenzione. Entro lo stesso
termine vanno presentate anche le richieste di detassazione. La denuncia va
redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e disponibili presso gli
uffici comunali.
Per
l’omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la
soprattassa pari al 50 per cento dell’ammontare dei tributi complessivamente
dovuti per gli anni a cui si riferisce l’infrazione accertata. Sulle somme
dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa si applicano gli interessi
nella misura del 7 per cento semestrale.
Qualora
la denuncia risulti infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica
una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella
liquidata in base alla denuncia presentata.