Cass. Sez. III n. 27413 del 11 luglio 2012 (Cc 26 giu. 2012)
Pres. Franco Est. Marini Ric. Amendolagine
Rifiuti.  Rifiuti plastici e spedizioni in Cina

1. Anche i teloni e i film di protezione dei prodotti agricoli non costituiscono "imballaggio" bensì oggetti a composizione plastica destinati a supportare le attività agricole produttive; con la conseguenza che tali oggetti, indipendentemente dalla operatività del decreto 2/5/2006 del Ministero dell'Ambiente e del Territorio, una volta cessato il loro ciclo di impiego, vanno considerati rifiuti destinati possibilmente al recupero.
2. Il mancato conferimento al consorzio Polieco da parte del ricorrente non può allo stato essere considerato condotta antigiuridica e valutabile come “abusiva" nei termini integrativi della fattispecie incriminatrice ex art.260 d.lgs. 152\06.
3. I trasporti di rifiuti plastici non pericolosi destinati ad impianti di recupero operanti all'interno della Repubblica popolare Cinese debbono rispettare le formalità e le garanzie prescritte, con conseguente illiceità anche per l'ordinamento italiano delle relative violazioni

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 26/06/2012
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 1412
Dott. SAVINO M. Pia Gaetana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 5654/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMENDOLAGINE Arcangelo, nato a Bitonto il 28/4/1956;
avverso l'ordinanza del 23/12/2011 del Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame, che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 21/11/2011 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce in ordine ai reati, commessi in Taranto e Napoli dal 17/1/2008
all'attualità, previsti da:
A1) art. 416 cod. pen., commi 1 e 2, e L. n. 146 del 2006, art. 4, quale partecipante dell'associazione;
B1) artt. 81, 100 cod. pen., art. 256, comma 1, lett. a), artt. 259 e 260 del 15272006;
C1) artt. 81, 110, 483, 48 479 cod. pen..
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Fulvio Ricca, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 21/11/2011 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato al sig. Amendolagine la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati continuati, commessi in Taranto e Napoli dal 17/1/2008 all'attualità, di associazione per delinquere, quale partecipe della medesima, traffico di rifiuti speciali e falsità in atti pubblici contestati ai capi A.1, B.1 e C1 della imputazione cautelare. Il giudice ha ritenuto sussistere gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati al ricorrente quale amministratore di fatto della società "RECUPERI Sud S.r.l.", amministrata da Emanuele Amendolagine, reati consistiti nella esportazione illegale e mediante ricorso a n. 49 dichiarazioni doganali ideologicamente false di oltre tre milioni di chilogrammi di rifiuti speciali. Ha ritenuto, quindi, sussistere anche esigenze cautelari che imponevano la misura della custodia in carcere. 2. Avverso l'ordinanza cautelare è stata avanzata dal sig. Amendolagine una istanza di riesame accompagnata dalla presentazione di numerosi motivi di censura, che riguardano sia profili procedimentali (vizio di competenza territoriale; esistenza di provvedimenti di archiviazione preclusivi delle nuove indagini) sia profili attinenti il merito delle contestazioni sia, infine, profili attinenti l'esistenza di esigenze cautelari. 3. Con l'ordinanza oggetto del ricorso in esame il Tribunale di Lecce ha, in sintesi, statuito che:
a. L'emissione di misura cautelare non è consentita per i reati contravvenzionali ex art. 256, comma 1, lett. a), e D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259 e per il delitto previsto dall'art. 483 cod. pen., dovendosi peraltro escludere la sussistenza degli estremi del reato previsto dagli artt.48 e 479 cod. pen.;
b. Devono dunque essere esaminati il delitto previsto dagli artt. 416 cod. pen., aggravato ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 4 (capo A1), e quello previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260 (capo B1), reato quest'ultimo che comporta l'attribuzione della competenza al Giudice delle indagini preliminari del capoluogo di distretto (art. 328, comma 1 bis, e art. 51 cod. proc. pen., comma 3 bis);
c. Deve essere respinta l'eccezione in ordine alla competenza territoriale, occorrendo fare riferimento ai criteri residuali fissati dall'art. 9 cod. proc. pen., comma 3, e alla individuazione del luogo di prima iscrizione della notizia di reato, cioè Taranto;
d. Deve essere respinta la questione relativa alla preclusione che discenderebbe dai provvedimenti di archiviazione invocati dall'indagato, posto che i provvedimenti avevano ad oggetto singole ipotesi di illecita esportazione e non i più vasti e articolati fatti oggetto della presente indagine;
e. Sussistono gravi indizi di sussistenza dei delitti sopra richiamati (pag. 5 e ss.) della motivazione) e di partecipazione del ricorrente ai medesimi (pag. 12 e ss.), non risultando accolte le osservazioni difensive (pag. 15);
f. Sussistono rilevanti esigenze cautelari, anche il relazione alla disposizione prevista dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, e non assumono rilevanza in questa sede le questioni concernenti la compatibilità delle condizioni di salute dell'indagato con la custodia in carcere.
4. Avverso l'ordinanza il sig. Amendolagine propone unitamente al Difensore ricorso col quale prospetta censure che attengono:
A) Al controllo CCIC.
A.1 - errata applicazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b) per inosservanza del Regolamento Europeo CE 1418/2007 del 29/11/2007, che con riferimento alle esportazioni verso la Cina non include i rifiuti plastici in polietilene e alcun riferimento al CCIC;
A.2 - vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) con riferimento alla disciplina che imporrebbe l'obbligo dell'ispezione del CCIC;
A.3 - vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e), con riferimento alla presunta illiceità di una spedizione di rifiuti destinata alla Cina con scalo a Hong Kong;
I motivi di ricorso espongono le ragioni che escludono i materiali esportati dal ricorrente dagli obblighi attinenti il conferimento al Consorzio Polieco, al controllo CCIC e alla licenza AQSIQ. Muovendo dal contenuto del Regolamento CE 1418/2007 del 9/11/2007, e dalle differenze che esso contiene rispetto ai regolamenti CE 1547/99 e 801/2007, il ricorrente evidenzia che il Regolamento CE 354/2000 del 16/2/2000 ha abolito l'ispezione del CCIC e che l'ispezione "a cura delle autorità cinesi", è stata reintrodotta dal Regolamento CE 105/2005 senza che sia presente - a differenza di quanto avveniva con la disciplina del 1999 - la dizione "obbligatoria". Venendo al Regolamento CE 1418/2007, il ricorrente osserva che in ordine ai controlli e alle procedure, la pag.L316/7 reca il testo dell'art. 1 e questo opera un rinvio all'allegato che (pag.L316/20) per la Cina non include affatto il rifiuto recuperato plastico B 3010, con la conseguenza che per il polietilene non sussiste alcuna restrizione. Si deve concludere che l'ispezione da parte della ditta cinese destinataria, avvenuta nei casi in esame, è sufficiente. B) Alla licenza AQSIQ:
B.1 - errata applicazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b) con riferimento al Regolamento CE 1418/2007 che alle pag. L. 316/8 e L. 316/20 non include i rifiuti plastici fra quelli per cui occorre la licenza AQSIQ per la destinazione alla Cina;
B.2 - vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) per avere il Tribunale omesso radicalmente di indicare quale normativa imporrebbe la licenza AQSIQ per le esportazioni di rifiuti plastici, polietilene, in Cina;
B.3 - vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) con riferimento alla presunta illiceità di una spedizione di rifiuti destinata alla Cina con scalo a Hong Kong;
A parere del ricorrente difetta totalmente nella segnalazione di reato e nei provvedimenti giudiziari l'indicazione della normativa che avrebbe imposto al sig. Amendolagine il possesso della licenza;
pari menti, non è stata individuata la fonte normativa che rende irrilevante il transito dei rifiuti da Hong Kong, porto che fa parte del Paese di destinazione e che non prevede l'effettuazione di controlli, così che può essere legittimamente individuato come luogo di transito; infine, non è dato comprendere perché la spedizione con sbarco ad Hong Kong e prosecuzione del trasporto in altra area cinese sia considerata illecita sebbene i documenti formati dalla ditta del ricorrente indicassero le imprese realmente destinatarie dei rifiuti;
C) al Consorzio Polieco:
C.1 - errata applicazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 234, punto 3, per avere i giudici di merito omesso di considerare che lo statuto del consorzio non è stato istituzionalizzato mediante il decreto ministeriale che lo stesso comma 3 prevede e di considerare che con lettera 30/5/2011 il Consorzio ha effettuato il previsto conferimento alla "RECUPERI Sud S.r.l.", attestando l'iscrizione della società al consorzio a far data dal 24/1/2001, che perciò va considerata "soggetto incaricatò' ai sensi del citato art.234. Come deciso da altre autorità giudiziarie (ad esempio il Tribunale di Ravenna quale giudice del riesame), il Polieco è soggetto con personalità giuridica di diritto privato e il suo statuto non può avere rilievo istituzionale e comportare obblighi in caso di mancato rispetto della procedura di approvazione prevista dallo stesso art. 234, citato, rispetto che non vi è stato proprio per le materie plastiche, non previste dallo statuto approvato anteriormente all'entrata in vigore del T.U. ambiente. Infine, il ricorrente osserva che in ogni caso l'intervento Polieco è limitato ai rifiuti plastici destinati allo "smaltimento" e non a quelli destinati al recupero (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 182) e non può trattare gli imballaggi, quali sono i teloni plastici trattati nel caso in esame.
D) alla rilevanza delle intercettazioni:
D.1 - Vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e), per essere l'argomentazione dell'ordinanza fondata su intercettazioni che non contengono alcun riferimento a violazioni di legge;
E) all'ingente quantitativo e alla tracciabilità del rifiuto:
E.1 - errata applicazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260, per essere stata la natura abusiva delle attività dedotta dal mancato rispetto di norme regolamentari senza avere riguardo alla esistenza o meno di una struttura organizzata professionalmente e sorretta dal dolo specifico del fine di lucro;
E.2 - vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) con riferimento al pericolo di non tracciabilità dei prodotti, emergendo con chiarezza dalla stessa ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che le società cinesi indicate nella documentazione erano destinate a prendere in carico la merce per farla proseguire alle società destinatarie, regolarmente indicate;
per tali ragioni difettano i presupposti del reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260;
F) al reato di associazione a delinquere:
F.1 - errata applicazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b) in quanto difettano tutti i presupposti applicativi della norma;
F.2 - vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e), con riferimento alla esistenza degli elementi costitutivi del reato;
Osserva il ricorrente che non vi è prova in atti del "vincolo associativo" ulteriore rispetto al concorso nelle singole violazioni:
difetta l'elemento di una condivisione degli utili; difettano i collegamenti con le diverse società italiane interessate dall'indagine; difetta il collegamento tra i soggetti, posto che il destinatario ha fatto ricorso a spedizionieri diversi a seconda del materiale e del porto di spedizione; difetta il collegamento del sig. Amendolagine con i sodalizi criminosi individuati alle pagg. 223 e 224 dell'ordinanza;
G) alla competenza territoriale:
G.l - mancata applicazione ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b) dell'art. 8 cod. proc. pen. ed errata applicazione dell'art. 9 cod. proc. pen. in quanto dagli atti emerge la competenza del Tribunale di Pisa e non di quello di Lecce;
G.2 - vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) in quanto, una volta individuato nel sig. Zhang Xiao Wu il capo dell'associazione e accertato che le condotte a lui riferibili hanno avuto inizio in Pisa, la competenza viene individuata presso l'autorità giudiziaria di Lecce, dovendosi rilevare che la competenza distrettuale della DDA di Lecce è sorta dopo l'entrata in vigore della L. n. 136 del 13 agosto 2010, mentre i reati contestati al ricorrente si sono esauriti in epoca anteriore all'insorgere della competenza dell'autorità leccese.
Inizialmente assegnato all'udienza del 20/6/2012 il ricorso è stato rinviato, anche su sollecitazione della Difesa, all'udienza odierna per essere trattato congiuntamente ad altri ricorsi che concernono la medesima misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ampia esposizione dei fatti contenuta nell'ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari e la motivazione dell'ordinanza del riesame non rendono necessario operare un esame delle emergenze probatorie se non nei limiti strettamente necessari alla valutazione di specifiche questioni poste dal ricorrente. La Corte ritiene di dover prendere le mosse dai motivi di ricorso che attengono all'esistenza dei presupposti di emissione della misura cautelare, la cui assenza comporterebbe l'annullamento della misura stessa, affrontando solo in un secondo momento la questione relativa alla competenza territoriale.
2. Occorre, dunque, considerare che la misura cautelare si fonda sul presupposto che le attività poste in essere dal ricorrente integrino gli estremi del delitto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260 e che la loro realizzazione abbia assunto in concreto gli estremi della partecipazione intenzionale ad un meccanismo fraudolento organizzato riconducibile al delitto previsto dall'art. 416 cod. pen., aggravo L. n. 146 del 2006, ex art. 4.
A sua volta, l'ipotesi di sussistenza del delitto ex art. 260, citato, si fonda sul presupposto dell'esistenza di plurime violazioni alla normativa in materia di trattamento dei rifiuti plastici e di gestione transfrontaliera degli stessi, violazioni che consistono nel mancato rispetto degli obblighi inerenti l'attività del consorzio Polieco e degli obblighi inerenti la destinazione dei rifiuti ad imprese operanti nel territorio della Repubblica popolare cinese e cioè, segnatamente, nell'assenza della certificazione AQSIQ in capo alla "RIFIUTI Sud S.r.l." e nella mancanza dei controlli preventivi operati dalla CCIC.
Rinviando alle ordinanze del Giudice delle indagini preliminari e del Tribunale del riesame e allo stesso ricorso per quanto concerne la definizione della certificazione AQSIQ e dei controlli CCIC, con riferimento ai motivi di ricorso che censurano l'esistenza di gravi indizi della violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260, si osserva quanto segue.
3. Il delitto previsto dell'art. 260 risulta integrato da plurimi elementi concorrenti:
a) La finalità di profitto ingiusto.
b) La condotta di chi