Cass. Sez. III n. 25207 del 26 giugno 2012 (Ud 16 mag. 2012)
Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Lanuto
Rifiuti. Pneumatici

Secondo la normativa posta dalla legge n. 179/2002 e dal D.M. 9 gennaio 2003 costituiscono sicuramente “rifiuto” gli pneumatici fuori uso ed essi devono ritenersi destinati ad attività di recupero o smaltimento, sono invece da considerarsi “non-rifiuto” gli pneumatici usati passibili di ricostruzione ed essi possono essere compravenduti come beni.

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