Cass. Sez. III n. 24468 del 21 giugno 2007 (Up 15 mag. 2007)
Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. B. ed altri
Rifiuti. Fertilizzanti non conformi alla legge (differenza con disciplina dei rifiuti)

La produzione di fertilizzanti, in particolare di ammendante compostato misto, è disciplinata, quanto alla definizione, alla composizione, le caratteristiche, le indicazioni ammesse sugli imballaggi, etc. dalla legge 19 ottobre 1984 n. 748 (cfr.in particolare, artt 2 e 9 della legge nonché il relativo allegato 1 C alla stessa). In particolare l'art. 12 di tale legge prevede l'ipotesi di vendita di fertilizzanti "non conformi alle norme della presente legge e dei suoi allegati", per riconnettervi l'irrogazione di una sanzione amministrativa variamente modulata, "salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale". Ove venga accertata l'irregolare composizione dell'ammendante si versa in una fattispecie di illecito amministrativo, qualora si sia trattato della vendita - e conseguente affidamento ad un trasportatore per la consegna - di un fertilizzante, di cui è stata contestata la rispondenza della composizione ai parametri stabiliti dalla medesima legge. Appare pertanto forzata la costruzione, che, traducendo tale consegna di fertilizzante non conforme in un fatto di trasporto e deposito di rifiuti, imputabile a responsabilità di chi tale consegna ha disposto, ne trasferisce la rilevanza nell'ambito di una fattispecie contravvenzionale i cui elementi costitutivi sono in realtà diversi.

UDIENZA PUBBLICA DEL 15/05/2007

SENTENZA N. 01461 /2007
REG. GENERALE N.036043/2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE



Composta dagli Sigg.:


Dott. LUPO ERNESTO            Pres.
1.Dott.ONORATO PIERLUIGI   Cons.
2.Dott.MANCINI FRANCO
3.Dott.PETTI CIRO
4.Dott.IANNIELLO ANTONIO


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da :


OMISSIS


avverso SENTENZA del 15/05/2006 TRIBUNALE di VICENZA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere IANNIELLO ANTONIO,
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Di Popolo Angelo
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. //

Udito il difensore Albertini Mauro di Mestre

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza del 15 maggio 2006, il Tribunale di Vicenza ha condannato B.B., B.D. e B.O., riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di Euro 3.000,00 di multa (recte: ammenda) ciascuno, avendoli dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 110 c.p., e D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 2, per avere eseguito, il primo quale presidente del c.d.a., il secondo quale amministratore delegato e il terzo quale tecnico responsabile della gestione dell'impianto, tutti legali rappresentanti della s.r.l. OMISSIS - avente ad oggetto la produzione di ammendante compostato misto - un'attività di trasporto e deposito, su di un fondo agricolo, di 30 mc. di materiale proveniente da frazioni organiche di rifiuti urbani, sfalci e potature dalle manutenzioni del verde ornamentale e fanghi biologici, in assenza della prescritta autorizzazione. In (OMISSIS) il (OMISSIS).

Avverso la sentenza propongono distinti ricorsi gli imputati, a mezzo dei propri difensori, formulando censure in gran parte analoghe e relative a:

1 - la violazione della regola della necessaria corrispondenza tra quanto contestato (trasporto e deposito su di un fondo agricolo di 30 mc. di rifiuti) e quanto accertato (affidamento alla impresa di trasporti G s.n.c. di materiale ammendante che sarebbe invece risultato non ancora maturo e quindi diverso nella composizione rispetto a quanto prescritto dalla L. 19 ottobre 1984, n. 748, come tale qualificato dal giudice come rifiuto). Questa censura non è comune a B.D..

2 - la mancanza di nesso di causalità dell'avvenuto affidamento di materiale ad una impresa di trasporto rispetto ai contestati trasporto e deposito di rifiuti, pertanto condotte non poste in essere dagli imputati;

In ogni caso, deducono di essere incorsi in un errore di fatto scusabile, avendo affidato il materiale alla impresa di trasporto solo dopo aver accertato presso un laboratorio gestito da terzi che si trattava di compost fertilizzante nella composizione prescritta;

3 - l'inosservanza di legge: se nella composizione dell'ammendante fossero state alterate, come ritenuto dal Giudice di merito, le quantità dei componenti di cui agli allegati alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, sulla disciplina dei fertilizzanti, andrebbe peraltro tenuto conto che l'art. 12, di tale legge, stabilisce unicamente una sanzione amministrativa per chi vende o pone in commercio fertilizzanti non conformi alle relative norme e agli allegati, salvo che il fatto sia previsto come reato esclusivamente dal codice penale; poichè la contravvenzione contestata non è contenuta nel codice penale, il fatto non sarebbe pertanto previsto dalla legge come reato;

4 - la violazione della L. n. 748 del 1984, quanto alle modalità del prelievo di campioni dell'ammendante, che doveva avvenire in profondità nel cumulo depositato sul terreno agricolo e invece era stato limitato a soli 50 cm., per banali ragioni di indisponibilità di mezzi adeguati;

5 - il vizio di motivazione quanto alla quantità dell'azoto ritenuta irregolare: il margine di errore nelle relative analisi era, a detta degli esperti dei laboratori consultati dal Giudice, del 6%, come riportato nella stessa sentenza e i risultati dell'analisi compiuta rispettavano questo range; tuttavia inopinatamente il Tribunale aveva ritenuto irregolare la composizione dell'ammendante, quanto alla quantità di azoto organico;

6 - il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge, quanto alla ritenuta responsabilità dei tre imputati senza effettuare una analisi della rispettiva condotta e senza tener conto che Bruno era solo Presidente e non frequentava la società se non occasionalmente, avendo la società delegato alla gestione dell'impianto il responsabile tecnico B.O.; che B.D. non avrebbe certo potuto occuparsi della verifica sul compost in uscita dall'impianto ogni giorno, essendo stato per ciò delegato il responsabile tecnico O.; che quest'ultimo non era legale rappresentante della società e comunque si era rivolto ad un laboratorio esterno per l'analisi del compost prima dell'uscita dello stesso.

I tre ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.

Il fatto concreto che ha dato luogo alla contestazione è rappresentato dalla vendita dalla s.r.l. OMISSIS ad un imprenditore agricolo di 180 metri cubi di materiale indicato come ammendante compostato misto per l'agricoltura, affidandone il trasporto alla impresa di trasporto s.n.c. G che, su indicazione del destinatario, ha poi scaricato in più tempi il materiale sul terreno, accumulandolo in vista del successivo spandimento per la relativa concimazione.

Poichè da un accertamento effettuato mediante prelievo ed analisi di laboratorio su iniziativa della P.G. (Corpo forestale) è risultato uno scostamento tra il valore di azoto organico prescritto dalla legge (minore 80%) e quello riscontrato nel campione prelevato (77,4%), è stata esclusa la natura di ammendante di tale materia, qualificata viceversa come rifiuto consegnato dai responsabili della società a terzi perchè lo trasportassero altrove e lo disperdessero in un campo.

Senonchè una tale qualificazione giuridica della vicenda non appare corretta, alla luce del reale andamento dei fatti, come indicato.

E' acquisito in giudizio che la società OMISSIS, in cui sono coinvolti come legali rappresentanti o direttori tecnici gli imputati, ha ad oggetto la produzione di fertilizzanti, in particolare di ammendante compostato misto, la cui disciplina, quanto alla definizione, alla composizione, le caratteristiche, le indicazioni ammesse sugli imballaggi, etc. è stabilita dalla L. 19 ottobre 1984, n. 748, (cfr.,in particolare, artt. 2 e 9, della legge, nonchè il relativo allegato 1 C alla stessa).

In particolare l'art. 12, di tale legge, prevede l'ipotesi di vendita di fertilizzanti "non conformi alle norme della presente legge e dei suoi allegati", per riconnettervi l'irrogazione di una sanzione amministrativa variamente modulata, "salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale".

Il caso in esame, ove venga accertata l'irregolare composizione dell'ammendante, si iscrive esattamente in tale fattispecie di illecito amministrativo, essendosi trattato della vendita - e conseguente affidamento ad un trasportatore per la consegna - di un fertilizzante, di cui è stata contestata la rispondenza della composizione ai parametri stabiliti dalla medesima legge.

Appare pertanto forzata la costruzione, che, traducendo tale consegna di fertilizzante non conforme in un fatto di trasporto e deposito di rifiuti, imputabile a responsabilità di chi tale consegna ha disposto, ne trasferisce la rilevanza nell'ambito di una fattispecie contravvenzionale i cui elementi costitutivi sono in realtà diversi, come correttamente rilevato nel secondo motivo di ricorso.

Trasferimento infine anche inutile, dato il tenore della L. n. 748, citato art. 12, che esclude una possibile rilevanza penale del fatto materiale indicato (come accertato in giudizio) al di fuori dell'ipotesi in cui questa trovi la sua collocazione nel codice penale.

Concludendo, alla luce delle considerazioni esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Resta assorbito l'esame del primo, del quarto e del sesto motivo di ricorso, mentre la reale verificazione del fatto della vendita di un fertilizzante a composizione irregolare, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione amministrativa, appartiene alla competenza dell'autorità amministrativa.

Va pertanto disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Vicenza, competente, ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 1, a ricevere rapporti in materia di violazione alle norme concernenti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotta agrari e di sostanze di uso agrario, cui è riconducibile anche rammendante prodotto e commercializzato dall'impresa in cui sono coinvolti gli imputati, come risulta dalla L. n. 748 del 1984, art. 11, che affidava al Ministero dell'agricoltura la vigilanza per l'applicazione della legge medesima.

PQM

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Vicenza per i provvedimenti di competenza.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007.