Cass. Sez. III n. 22156 del 8 maggio 2017 (Ud 23 feb 2017)
Presidente: Savani Estensore: Gai Imputato: Bicicchi ed altro
Rifiuti. Contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni
La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 febbraio 2016, il Tribunale di Lucca ha condannato Bicicchi Giuseppe, quale legale rappresentante della "Bicicchi srl" e Tirinnanzi Simone, quale capo cantiere, alla pena di C 3.000,00 di ammenda ciascuno, per il reato di cui all'art. 256 commi 4 del d.lgs n. 152 del 2006 (come diversamente qualificata l'imputazione di cui all'art. 256 comma 2 del d.lgs n. 152 del 2006) per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico n. 44/1 rilasciata dall'AIT del Comune di Viareggio. Fatto accertato in Viareggio il 26/11/2012.
2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi Bicicchi Giuseppe e Tirinnanzi Simone, a mezzo del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la decisione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deducono la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione al travisamento della prova testimoniale del teste Franceschini. Premesso che i ricorrenti non contestano la ricostruzione storica dei fatti, per come emersi a seguito di accertamento del 26/11/2012 presso il cantiere di bonifica del lotto 2 della discarica "Le Carbonaie" di Viareggio, nel quale era in corso l'attività di bonifica eseguita dalla società "Bichicchi srl". Tale accertamento aveva rilevato la presenza di una pompa occasionale nella vasca di compensazione che prelevava il refluo e lo scaricava nell'area adiacente, ancora in fase di bonifica, e, dunque, in violazione della prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico che prevedeva un sistema di pompaggio c.d. wellpoint con successivo recapito dei reflui, con portata determinata e negli orari determinati, nella fognatura nera con trattamento finale nell'impianto di depurazione. In tale contesto fattuale, i ricorrenti sostenevano che il giudice avrebbe travisato la testimonianza del teste Franceschini, resa all'udienza del 02/02/2016, nella parte in cui, contrariamente dal dato probatorio, avrebbe escluso la prova della disposizione, da parte del responsabile della società GAIA che gestisce i servizi idrici del Comune, del refluo nella pubblica fognatura. Sostengono i ricorrenti che dalla deposizione del teste indicato era emersa la possibilità che, per specifiche situazioni in qualsiasi momento, la portata del refluo alla pubblica fognatura di 500 metri cubi poteva essere ridotta, anche se, il teste, non ricordava se nella specifica circostanza fosse stata disposta una riduzione, esclusione che travisava anche la testimonianza del teste Sesti, addetto alla centrale di sollevamento fognario che aveva confermato l'esistenza in quel periodo (novembre 2012) della possibilità di impartire disposizioni anche telefoniche, sicchè era confermata l'esistenza di disposizioni di riduzioni della portata del refluo.
Ed inoltre, il travisamento della prova testimoniale del Franceschini avrebbe condotto il Giudice ad escludere che le modalità operative poste in essere dal capo cantiere Tirinnanzi, consistite nel posizionare una pompa occasionale che sversava i reflui dalla vasca di compensazione, orami prossima alla tracimazione, per i forti eventi nnetereologici, nella zona circostanza non ancora bonificata, fosse conseguente alla richiesta di riduzione della portata dei reflui proveniente dal responsabile della società GAIA.
2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) in relazione all'art. 256 comma 4 del d.lgs n. 152 del 2006 e il vizio di motivazione in relazione al principio di necessaria offensività dei reati. Premesso che il reato di all'art. 256 comma 4 del d.lgs n. 152 del 2006 è un reato di pericolo astratto, ciò non di meno, per il generale principio dell'ordinamento della necessaria offensività del reato, il Tribunale avrebbe omesso di valutare che la decisione di scaricare i reflui nella zona ancora da bonificare non comportasse alcun pericolo per l'ambiente e avrebbe, così, omesso di valutare la pericolosità della condotta e di pronunciare, essendo questo insussistente, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono infondati.
Va preliminarmente osservato che i ricorrenti non contestano i fatti accertati nella loro dimensione storica come riportati nella sentenza, ossia l'aver immesso rifiuti liquidi in acque superficiali, presso la ex discarica delle Carbonaie, posizionando una pompa occasionale che prelevava i liquidi dalla vasca di compensazione e li sversava in uno specchio d'acqua adiacente; censurano, con il primo motivo di ricorso, la sentenza perché avrebbe travisato la testimonianza del teste Franceschini su un punto decisivo per la decisione, ovvero in merito alla richiesta proveniente dal gestore dell'impianto idrico, di ridurre la portata di metri cubi di reflui che la società di bonifica era autorizzata allo scarico giornaliero. Presupposto funzionale, nell'ottica difensiva, a sostenere che il posizionamento della pompa collocata per lo sversamento del refluo temporaneo nella zona antistante la vasca di compensazione, costituiva condotta dettata da esigenze contingenti a seguito di una situazione eccezionale (abbondanti piogge) che scriminerebbe l'illecito.
5. Ciò detto, infondato è il primo motivo con cui i ricorrenti deducono il travisamento della prova.
5.1. In primo luogo, è affermazione costante nella giurisprudenza la necessità, per il principio di autosufficienza del ricorso, di un'integrale allegazione mediante riproduzione integrale dei verbali di prova e/documenti su cui si fonda il vizio denunciato. Sul punto va ricordato preliminarmente che, in tema di travisamento della prova, per orientamento progressivamente consolidatosi, la Corte ritiene che l'esame dell'eccezione presuppone l'autosufficienza del ricorso e che pertanto è onere del ricorrente provvedere alla trascrizione in ricorso dell'integrale contenuto degli atti travisati, nei limiti di quanto già dedotto, perché di essi è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto, a meno che il fumus del vizio non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso medesimo (ex multis tra le più recenti Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. I, n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, Rv 243225; Sez. 4, n. 37982 del 24/06/2008, Buzi, Rv 241023; Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Falcone, Rv 240123). Più di recente la Corte ha peraltro precisato che l'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. pone a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere che può essere assolto nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice, ecc.) (Sez. 4, n. 3360 del 16/12/2009, Mutti, Rv 246499), atteso che la mancata riproduzione integrale dell'atto probatorio non può consentire una puntuale valutazione del motivo del ricorso (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, p.c. in proc. Gagliardo, Rv 241449).
5.2. Quanto all'essenza del vizio deducibile in sede di legittimità, con orientamento altrettanto consolidato - anche dopo le modifiche apportate all'art. 606 lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006 - la Corte ha precisato che essa consiste non già nell'errata/diversa interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione dovendo avere il carattere di decisività del fatto travisato. Di fatti la decisività dell'elemento di prova travisato ricorre allorchè valutata in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbe potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652).
5.3. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno assolto all'onere di allegazione, non avendo prodotto l'integrale deposizione che assumono travisat a, in ogni , caso, l'assenza del vizio denunciato emerge dalla stessa lettura della sentenza impugnata. Di fatti, il Tribunale di Lucca ha ben argomentato, in forza di un corretto sillogismo, che, non contestata la violazione delle prescrizioni sul quantitativo di refluo giornaliero che poteva essere immesso nelle acque, il posizionamento della pompa occasionale, che sversava il contenuto dei rifiuti (acque provenienti dalla bonifica dell'ex discarica contenute nella vasca di compensazione) in uno specchio d'acqua ancora da bonificare, pur in presenza di eventi eccezionali e/autorizzazioni alla riduzione della portata (non comunque dimostrati), in ogni caso si sarebbe dovuto ridurre e/o sospendere il conferimento nella rete idrica, ma giammai ritenere corretta la manovra di pompaggio esterno con sversamento dei rifiuti (pag. 4). In conclusione, il motivo finisce per essere meramente fattuale e diretto a richiedere una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, precluso in questa sede.
6. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge penale in relazione all'erronea applicazione del principio di offensività. Deve rammentarsi che la contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 6256 del 02/02/2011, Mariottini e altri, Rv. 249577). In ogni caso, nel caso in esame, non può esservi dubbio sull'idoneità della condotta, di sversamento dei reflui nello specchio acqueo, a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
7. I ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23/02/2017